Diffamazione: Selvaggia Lucarelli vince contro gli ArcadeBoyz. Dubbi e perplessità.

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Selvaggia Lucarelli (sì, ancora lei) ha avuto la meglio in una causa penale (ma presentata anche in sede civile) per diffamazione nei confronti di tali Eduardo Turco e Daniele Fadda detti “Arcade Boyz” (chissà cosa vuol dire, ma dev’essere roba che ha a che fare con YouTube), per fatti che non sto a riassumervi, e per epiteti che evito accuratamente di riportare.

Ci ha pensato lei a riassumere in un lungo articolo tutta la vicenda. Chi avesse voglia di farsi del male lo trova qui:

“Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: la triste lezione di quei due youtuber ora condannati per diffamazione

Dunque, Youtuber condannati al pagamento di 3000 euro a testa, non dopo un regolare processo con regolare contraddittorio tra accusa, difesa e parte offesa, ma, per quello che mi risulta, e per quanto riportato dalla stessa Lucarelli, attraverso un decreto penale di condanna.

Ora, se non sbaglio (e non sbaglio) a un decreto penale di condanna ci si può opporre nel tempo (assai ristretto, ahimé) di 20 giorni e chiedere un normale giudizio davanti al giudice monocratico (si tratta di diffamazione aggravata perché realizzata col mezzo della pubblicità sul web, si va in Tribunale). Prima dell’udienza i due avrebbero potuto o pagare anticipatamente il danno (cosa a cui la Lucarelli non avrebbe potuto opporsi), o chiedere di essere ammessi all’affidamento in prova non già ai servizi sociali, bensì presso una associazione di volontariato. Il buon esito della prima o della seconda soluzione avrebbe estinto il reato. E la parte penale si sarebbe chiusa così.

Invece, in maniera goffa e sprovveduta, i due condannati hanno avuto il coraggio e, permettetemi, “una ghigna che ci rimbalza l’acciaìni”, come si dice a Livorno, di chiedere ai loro fans e follower su YouTube (devono essere veramente tanti e generosi) di fare una colletta e di donare una certa cifra di denaro per pagare la sanzione, 6000 euro in tutto. Ma che bravi! Oltretutto raccontavano anche di andare nelle scuole a parlare di bullismo.

Hanno equivocato sul fatto che i 6000 euro fossero per la Lucarelli a titolo di risarcimento, invece vanno nelle casse dello Stato. Per il risarcimento vero e proprio ci sarà il procedimento civile.

Fin qui tutto a favore della Lucarelli, non c’è dubbio.

Quello che non mi torna è il perché la Lucarelli si sia sentita in diritto di pubblicare e far pubblicare un lunghissimo spiegone sulla vicenda (quello che vedete nel link poco sopra) non già sul proprio blog (ne avrà pure uno), non su Twitter o su Facebook, non sulle sue pagine personali presso i social network, ma presso la testata giornalistica on line, regolarmente registrata, presso la quale lavora e da cui percepisce (almeno credo, se no chi glielo farebbe fare?) dei compensi.

Non mi risulta che sia la prima giornalista italiana coinvolta in una causa di diffamazione (come imputata o come parte lesa), ma usare le colonne del proprio giornale per spiegare all’opinione pubblica della sua vittoria (con un semplice decreto penale di condanna, poi) su due opinionisti su YouTube, mi pare improprio e financo eccessivo.

Ma del resto, è impegnatissima a usare il giornale (l’altri, il Fatto Quotidiano) per prendersela contro Zangrillo, il medico personale di Berlusconi, quello che somiglia fisicamente a Formigoni e che parla anche un po’ come lui, attribuendogli, nel detto, ma soprattutto nel non detto, delle “mirabili supercazzole”.

Si vede che la Lucarelli è giovane, perché se avesse la mia età saprebbe che si dice “supercazzoRe” e non “supercazzoLe”, e questo lo può sapere soltanto chi conosca a memoria almeno i primi due atti di “Amici miei” di Monicelli, il Conte Mascetti si rivolterebbe nella tomba.

Ma lasciamo perdere. Piuttosto non abbiamo più avuto notizie del procedimento per diffamazione, stavolta CONTRO la Lucarelli (le querele si sporgono e si ricevono, e io ne so qualcosa), intentata da Alessia Mancini, trattata dalla giornalista come “transessuale”. Anzi, le abbiamo. L’implacabile Wikipedia ci informa che il reato è prescritto (ma la notizia è “senza fonte”). E se effettivamente così fosse (ma prendiamo la notizia con le molle) perché la Lucarelli avrebbe dovuto accettare la prescrizione del reato, se era certa della legittimità del suo agire? Cosa dice la motivazione della sentenza? Il fatto, ancorché prescritto, è stato commesso o no? Che sia stato commesso è provato “per tabulas”, ma se non fosse intervenuta la ghigliottina della prescrizione, come sarebbe andata a finire? Di certo c’è solo la condanna in primo grado nei confronti della Lucarelli. Che non vuol dire una beneamata, di per sé (la Lucarelli in un’altra occasione è stata condannata in primo grado ed assolta in appello), ma certamente costituisce un orientamento, e neanche da prendere sotto gamba.

El menú del día: “ebete ripetitore”

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Su Twitter ho risposto a un post di Giulia Selvaggi (è un nome d’arte di un noto e valente avvocato penalista) per dirle che, una volta tanto (succede!), non ero d’accordo con lei sulle sue considerazioni in merito all’identificazione da parte della polizia di Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli, che aveva tacciato di omofobia e razzismo il governo di Salvini. A corredo del mio dissenso (espresso, credo, nel più civile e stringato dei modi), avevo aggiunto il link al mio articolo di qualche giorno fa che potrete trovare qui:

Il figlio di Selvaggia Lucarelli identificato dalla polizia

Ho ricevuto a mia volta una cortese e gentile risposta di ulteriore contestazione, questa volta di una certa Liliana Armato, che mi ha fatto presente (come se non lo sapessi) chi sia Salvini e cosa abbia fatto (non ce n’era bisogno, l’ho scritto io stesso sul blog riprendendo i capi di accusa e/o di impuatazione riportati dal casellario giudiziale di Wikipedia). Il problema, evidentemente, non è tanto quello che ha fatto Salvini, che è noto a tutti, ma quello che ha detto Leon Pappalardo e l’atteggiamento della madre che, pur di difenderlo, avrebbe violato la Carta di Treviso sulla riconoscibilità dei minori, guadagnandosi una segnalazione e un deferimento all’Ordine dei Giornalisti.

A tutto questo si è aggiunto un certo Tommy Rizzo (account Twitter @leleilenia) che, non sapendo cosa fare, si è preso la briga e di certo il lusso di darmi dell'”ebete”.

Vi fornisco lo screenshot del breve carteggio, così sapete anche voi come ho passato la domenica.

Diffamazione: il pasticcio della Commissione Giustizia del Senato sul ddl Caliendo

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La Commissione Giustizia del Senato, nell’affrontare il tema dell’eliminazione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa (il Parlamento era stato sollecitato dalla Corte Costituzionale a dare una normativa in questo senso, in mancanza della quale si è riservato di decidere sulla costituzionalità del carcere per i giornalisti colpevoli del reato di diffamazione nel 2021), ha fatto un pasticcio tremendo.

La sanzione della reclusione per il reato di diffamazione è stata sì, eliminata (buona notizia!), ma la pena pecuniaria è stata aumentata in modo esagerato. Il Disegno di Legge proposto dall’on. Giacomo Caliendo (Forza Italia) prevede la comminazione della pena della multa da 5000 a 10mila euro per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa. Queste sanzioni possono salire fino a 50mila euro, da un minimo di 10mila, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, riferito in modo consapevolmente falso. L’autore dell’articolo o il direttore della testata non sono punibili se prima dell’apertura del giudizio hanno pubblicato una rettifica, una smentita o una nota che siano idonei a riparare l’offesa. Sono previste comunque, in caso di sentenza di condanna, sanzioni accessorie come la sospensione dall’esercizio della professione di giornalista.

Nessun cenno, invece, in tema di querele temerarie (quelle che vengono presentate per tentare di far zittire l’autore della presunta diffamazione, con richieste pecuniarie esose ed esagerate), sebbene questa materia sia oggetto di iniziative di legge separate.

C’è di che preoccuparsi. Intanto vi pubblico lo storico della discussione del ddl Caliendo, che contiene anche il testo proposto.

Download (PDF, 1.19MB)

Diffamazione: la Corte Costituzionale rinvia al giugno 2021 la decisione sulla costituzionalità del carcere per i giornalisti

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Oggi si parla solo di diffamazione.

E’ notizia di questi giorni la decisione della Corte Costituzionale di rinviare di un anno (fino al giugno 2021) la decisione sulla costituzionalità o meno del carcere per i giornalisti e per i comuni cittadini, sollecitata dai Tribunali di Bari e di Salerno, secondo quanto previsto dalle leggi sulla stampa e dall’articolo 595 del nostro codice penale.

Visto che in Parlamento giacciono svariate proposte di legge per ridurre le sanzioni a carico di chi si sia macchiato dell’orrendo reato, sanzioni che prevederebbero la sola multa, aumentata rispetto ai valori attuali, ma l’eliminazione della sanzione della reclusione per i casi più gravi. Una decisione che sarebbe stata presa “nel rispetto della leale collaborazione istituzionale”.

Spetta dunque al Parlamento sbrogliare la intricata matassa e c’è da dubitare fortemente che in un anno ce la faccia. Già una volta, in occasione del caso di Marco Cappato, la Corte Costituzionale aveva rinviato temporalmente la decisione sulla delicata questione che aveva visto come imputato l’esponente radicale, confidando in una iniziativa in merito da parte del Legislatore, ma nulla si era smosso e la Consulta decise per proprio conto.

C’è solo da sperare che vengano contemperati i diritti della libertà di espressione, sanciti dall’articolo 21 della Costizione e dall’articolo 10 della Carta dei Diritti dell’Uomo, e quelli della dignità della persona. Ma per chi c’è in mezzo, non resta altro che attendere.

Laura Boldrini perde la causa per diffamazione contro l’imprenditore De Santis

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Stavolta la causa di Laura Boldrini nei confronti dell’imprenditore Paolo De Santis, si è risolta con l’assoluzione dell’imputato. La ex presidente della Camera, che aveva tra l’altro chiesto al Tribunale una provvisionale di 50.000 euro, ha dunque perso la causa, e il 62enne, proprietario dell’emittente televisiva RTM, è stato prosciolto perché il fatto non sussiste.

Motivo del contendere era stato un video diffuso dall’emittente stessa che inseriva la Boldrini tra i nuovi “dittatori” e che “avanzava una tesi complottista su una sua presunta invasione immigratoria pianificata.” (1)

(1) Fonte: https://www.farodiroma.it/limprenditore-de-santis-assolto-dallaccusa-di-diffamazione-mossa-da-laura-boldrini/

Diffamazione: giornalista condannato per aver ripreso una notizia falsa da un blog

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Un giornalista è stato condannato per diffamazione per aver ripreso una notizia da un blog e non averla verificata con altre fonti che poteva avere a disposizione.

La notizia era falsa e a nulla sono valse le doglianze dell’imputato, che è ricorso in Cassazione, sostenendo che la notizia non era mai stata smentita e che era stata riportata anche su altri mezzi di informazione (quali non si sa). L’imputato è stato condannato (non si sa a quale pena). In un suo libro il giornalista aveva scritto che un neofascista era stato accusato per aver sparato alcuni colpi di pistola verso il suo datore di lavoro.

O lo vedete cosa succede a fidarvi dei blog?

Don Alberto Vigorelli, parroco di Mariano Comense, citato per diffamazione da Salvini per avere affermato “O siete cristiani o siete di Salvini”

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Don Alberto Vigorelli ha 81 anni. E’ il parroco di Mariano Comense e durante una messa, commentando un brano del Vangelo dedicato all’accoglienza (“ero straniero e mi avete accolto”) ha profferito la frase “O siete cristiani o siete di Salvini”.

Questa affermazione, dopo essere stata duramente sottolineata da qualche referente locale della Lega è arrivata fino alla conoscenza del segretario Salvini che ha pensato bene di sporgere denuncia per diffamazione e di scrivere ai cardinali Scola e Stella, chiedendo loro di arginare le intemperaze del prelato.

Non sembra tenere, Salvini, alla condanna dell’anziano sacerdote. Tanto che ha scritto su Facebook (salvo all’indomani non presentarsi all’udienza innanzi il giudice di pace) che

“Se questo prete, che mi odia, chiederà scusa e devolverà 1.000 euro a una Onlus che si occupa di disabili, pace fatta e amici come prima”.

Non sappiamo cosa ne pensi la difesa del sacerdote (rappresentata dall’avvocato Oreste Dominioni, noto penalista e principe del foro) circa l’offerta di 1000 euro a una Onlus che si occupa di disabili, ma sappiamo con certezza che sia il prete che il suo difensore respingono con fermezza l’ipotesi di chiedere scusa a Salvini:

 “Don Vigorelli ha predicato il vangelo quel giorno, un’azione del(la) quale non può scusarsi”

La pubblica accusa aveva chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di Don Alberto. Il GIP, tuttavia, ha respinto la richiesta e ha formulato l’imputazione coatta del religioso davanti al Giudice di Pace. Che ha rinviato il procedimento al prossimo maggio, nella speranza che le parti trovino un accordo extra giudiziale.

“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e m’avete dato da bere, ero straniero e m’avete accolto”

 

Lite temeraria e diffamazione a mezzo stampa: in arrivo il nuovo articolo 96 c.p.c. salva giornalisti

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Ecco il comma che modifica l’articolo 96 del Codice di Procedura Civile, secondo il disegno di legge presentato da Di Nicola, Airola, Angrisani, Castellone, Di Girolamo e altri:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l’attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all’articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria»

Diffamazione: archiviata la posizione di David Puente presso il Tribunale di Roma

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Mi corre l’obbligo morale, prima ancora che deontologico (noi blogger non abbiamo una deontologia a cui sottostare, grazie al cielo, a differenza dei giornalisti agiamo perché abbiamo una morale interna a cui rispondere, prima ancora che a codici e a regolamenti scritti) di comunicarvi che la posizione del blogger e giornalista David Puente, già indagato per diffamazione aggravata e violazione dell’art. 13 della Legge 47/1948 assieme a Mario Calabresi, Carlo Bonini e Giuliano Ettore Foschini, è stata archiviata dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in quanto la notizia di reato risulterebbe manifestamente infondata. Ne ha dato notizia lo stesso David Puente il 7 gennaio scorso attraverso la sua pagina Facebook e il suo account Twitter. Nella segnalazione David Puente conclude:

Questo potrebbe piacere a qualche mio hater, felice che abbia dovuto pagare (l’avvocato, NdR) nonostante la mia innocenza.

Ho sempre criticato David Puente per alcune modalità di fare giornalismo e di intendere il concetto di notizia. Altre volte l’ho criticato nel merito per alcuni “svarioni” che ha commesso (come, ad esempio, l’identificazione di Pietro Pacciani con la figura del Mostro di Firenze, quando il Pacciani non fu nemmeno condannato in via definitiva per i delitti che gli furono contestati). Ma personalmente non lo odio. Quindi, se il termine “hater” era riferito anche a me, lo rimando volentieri al mittente perché decisamente inadeguato. Il diritto di criticare non è il diritto di odiare, la critica può essere anche veemente e dura (e francamente non mi sembra il mio caso), ma l’odio è ben altra cosa. Ma, si sa, gli “hater” vanno molto di moda, è una definizione valida per tutte le stagioni, ci rientrano dentro pesci grossi e pesci piccoli, leoni da tastiera e scettici, destrorsi e sinistri, solo che io non sono né un pesce, né un destrorso, né un sinistro. Anzi, sono uno che quando viene querelato, come è successo a Puente, l’avvocato se lo paga di tasca sua, senza avere una testata giornalistica che gli copra le spalle, e non si lamenta di questa circostanza. Anzi, gli pare perfino perfettamente normale che se un avvocato lavora per tutelare i suoi interessi, innocente o colpevole che sia, poi venga pagato. E la differenza fondamentale è proprio questa.

Sallusti insulta Selvaggia Lucarelli. Sarà querelato e deferito all’ordine del giornalisti

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“Non so se Selvaggia Lucarelli  – moralista della lobby del Fatto Quotidiano, quella delle due morali, cioè una per loro e un’altra per loro – parli in quanto esperta di zoccolaggine o di giornalismo, professione a cui è approdata soltanto lo scorso anno”.

Alessandro Sallusti

“Sallusti ritiene che io odi le donne. E in effetti, la commovente genuinità del suo improvviso slancio femminista è testimoniata dalla foto di ieri in prima pagina de Il Giornale, e cioè una gigantografia della ragazza di 19 anni che ha fatto il dito medio a Salvini. Tutto questo per “difendere l’amica Barbara D’Urso, quindi questioni di primo livello. Lo querelerò e verrà aperto un procedimento disciplinare dall’odg”.

Selvaggia Lucarelli

Diffamazione: Selvaggia Lucarelli assolta in appello a seguito della querela di Barbara D’Urso

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La notizia è del luglio scorso ma io ne prendo conoscenza casualmente solo in queste ore. Chiedo scusa ai lettori e all’interessata (che mi ha escluso dai suoi contatti su Twitter ma io a queste cosarelle non ci bado)

Selvaggia Lucarelli è stata assolta in appello perché il fatto non costituisce reato dall’accusa di diffamazione nei confronti di Barbara D’Urso per aver pubblicato il tweet:

«L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke»

Wikipedia chiarisce che quella che stabilisce l’assoluzione della Lucarelli è una sentenza “definitiva” (sic!)

Selvaggia Lucarelli ha indubbiamente avuto il privilegio di essere difesa da un’avvocatessa straordinaria e di provata competenza in fatto di diffamazione come Caterina Malavenda. Rallegramenti.

In primo grado Selvaggia Lucarelli era stata condannata a 700 euro di multa, oltre alla rifusione del danno. La Lucarelli è stata condannata in primo grado dopo che nel 2010 aveva dichiarato che la vincitrice di Miss Lazio 2010 Alessia Mancini fosse transessuale. La pena, allora, fu di 500 euro di multa e di 5000 euro di risarcimento alla vittima.

Cassazione: se il destinatario dell’offesa non è identificato o identificabile non c’è reato di diffamazione

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“L’interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (…); con la conseguenza che ove non sia possibile tale deduzione il reato di diffamazione non può ritenersi integrato.”

Cassazione – Sentenza n. 49435/2019

Vittorio Feltri e Pietro Senaldi rinviati a giudizio per diffamazione nei confronti di Virginia Raggi (“La patata bollente”)

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‘Molti ricorderanno un ‘raffinatissimo’ titolo che mi dedicò oltre due anni fa il quotidiano Libero, “La patata bollente”, ed un articolo di Feltri condito dai più beceri insulti volgari, sessisti rivolti alla mia persona: nessun diritto di cronaca esercitato ne’ di critica politica… semplicemente parole vomitevoli. Avevo annunciato che avrei querelato il giornale e i suoi responsabili per diffamazione. L’ho fatto e oggi voglio darvi un aggiornamento: mi sono costituita parte civile ed il Gup di Catania ieri, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto il rinvio a giudizio per il direttore Vittorio Feltri e per il direttore responsabile Pietro Senaldi. Andranno a processo per rispondere di diffamazione aggravata”

”E un primo importante risultato. Non tanto per me, ma per tutte le donne e tutti gli uomini che non si rassegnano a un clima maschilista, a una retorica fatta di insulti o di squallida ironia. E il mio pensiero va a tutti coloro, donne e uomini, che hanno subito violenze favorite proprio da quel clima”.
”Gli pseudo-intellettuali, i politici e alcuni giornalisti che fanno da megafono ai peggiori luoghi comuni, nella speranza di vendere qualche copia o conquistare qualche voto in più, arrivano persino a infangare la memoria di figure istituzionali come Nilde Iotti o a insultare le donne emiliane e romagnole. Patata bollente e tubero incandescente mi scrivevano..io non dimentico…vediamo come finisce in Tribunale questa vicenda”

Virginia Raggi, via Facebook

Notificato a Salvini l’atto conseguente alla querela per diffamazione da parte di Carola Rackete

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L’ex ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini è stato raggiunto nei giorni scorsi da un verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio e nomina del difensore di fiducia a seguito della querela per diffamazione sporta a suo tempo da Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch. A suo tempo Salvini aveva replicato: “Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni” “Mi mancava – prosegue Salvini – l’istigazione a delinquere. Con tutti i problemi che hanno i tribunali, arriva una signorina tedesca viziatella e di sinistra che ha come passatempo notturno anche lo speronamento di militari che per me è reato. Noi che facciamo? Contro denunciamo, io non ho mai attentato alla vita di nessuno”.

La verità putativa nel reato di diffamazione secondo la Cassazione

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“l’esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione, sussiste solo a condizione che:

a) l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti; b) l’autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazione, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite; c) l’autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati; d) l’autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi”.

Cassazione, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592 – III sezione civile

 

Diffamazione nei confronti di Mauro Voerzio: Giulietto Chiesa patteggia. Ma si è dichiarato colpevole o innocente?

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Sono andato a cercare su Google il link a qualche fonte che approfondisse la sentenza che sanziona Giulietto Chiesa a 1500 euro di multa per diffamazione nei confronti del giornalista Mauro Voerzio. Ho trovato questo riferimento

che riferisce che

“Accusato di aver diffamato un reporter italiano nel Donbass, Chiesa non si è dichiarato colpevole…”

mentre andando a controllare la fonte in questione (un articolo di David Puente su Open) si apprende che

“…Chiesa non si è dichiarato innocente preferendo patteggiare”

Insomma, Chiesa si è dichiarato colpevole o innocente? Di certo c’è che patteggiando ha scelto un rito alternativo che costituisce un vero e proprio mostro giuridico. La sentenza per patteggiamento, infatti, pur essendo equiparata a sentenza di condanna, non è ontologicamente una sentenza di condanna, perché per poter arrivare a stabilire la responsabilità penale del reo occorre un procedimento dibattimentale che arrivi alla prova provata mediante il contraddittorio tra le parti (contraddittorio che nell’applicazione della pena su richiesta dell’imputato e del pubblico ministero evidentemente non c’è). Insomma, Chiesa innocente non è, e colpevole nemmeno.

Condiscono l’articolo di Open le scansioni della prima pagina della sentenza di applicazione della pena su richiesta (quella in cui si comminano i 1500 euro di multa, appunto) e il Decreto di Citazione diretta a giudizio in cui si evince il capo di imputazione. Tutto normale, per carità, si tratta di atti pubblici, anche se dalla lettura del dispositivo di sentenza si evince che la stessa è stata emessa “in camera di consiglio”. Mi chiedo, dunque, se fosse stato veramente necessario pubblicare quei documenti che non dànno nessun apporto ulteriore alle informazioni già contenute nell’articolo (entità della pena applicata, scelta del rito alternativo da parte dell’imputato, frasi suppostamente diffamatorie contestate). Me lo chiedo. Ma non trovo nessuna risposta

Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini per diffamazione

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“Ora basta. Lo devo a Stefano, a mio padre ma soprattutto a mia madre. Questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle”

Queste le parole di Ilaria Cucchi che hanno preceduto l’annuncio della deposizione di una querela per diffamazione contro Matteo Salvini.

La Cucchi, rappresentata e difesa dal legale e compagno Fabio Anselmo, ha stigmatizzato il commento di Salvini alla sentenza del processo che ha visto condannati a 12 anni due carabinieri per omicidio preterintenzionale del giovane geometra romano, secondo cui la droga fa male sempre, evidenziando come Stefano sia morto per le percosse ricevute e non per droga (con sentenza stabilita da un Tribunale dello stato).

Salvini era già stato querelato per diffamazione da Carola Rackete. Ha dichiarato:

«Dopo Carola Rackete, mi querela la signora Cucchi? Nessun problema, sono tranquillissimo dopo le minacce di morte dei Casamonica e i proiettili in busta, non è certo una querela a mettermi paura», dichiara ancora il leader della Lega. «Spero che il Parlamento approvi subito la legge “droga zero” proposta dalla Lega, per togliere per sempre ogni tipo di droga dalle strade delle nostre città. Ripeto, dopo le minacce di morte dei mafiosi non sono Ilaria Cucchi o Carola Rackete a farmi paura».

Replica la Cucchi in querela:

Salvini «insiste ancora a collegare la morte violenta di Stefano Cucchi alla droga, auspicando provvedimenti che affrontino questo problema che – nel suo ragionamento – è causa delle morti come quella di Stefano Cucchi, dovuta invece alla condotta illecita e violenta di due appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Ma soprattutto, aggiunge un’infamante offesa alla sottoscritta, paragonando la sua intenzione di sporgere querela alle minacce di morte rivoltegli da gruppi criminali».

Archiviata la posizione di Roberto Saviano (diffamazione) nei confronti dei quotidiani “Cronache di Napoli” e “Cronache di Caserta”

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E’ stata archiviata dall’ufficio del GIP di Roma, nella persona della dottoressa Paola De Nicola,  la denuncia querela sporta a carico dello scrittore partenopeo Roberto Saviano dai quotidiani “Cronache di Napoli” e “Cronache di Caserta”. Saviano, in un articolo del 2015, aveva sostenuto che “Cronache di Napoli e Cronache di Caserta sono contigue alle organizzazioni criminali, che fungono da loro uffici stampa, e che sono organo di propaganda e di messaggi tra clan” .

Scrive inoltre Paola De Nicola: “Sussistono ulteriori e diversi elementi che fanno propendere per l’intrinseca veridicità e obiettività di quanto affermato da Saviano.”  E inoltre: “Ad ulteriore contiguità dei sopracitati quotidiani con ambienti camorristici depone, altresì, la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle mafie del 5/8/2015”.

Assieme all’autore di Gomorra è stata archiviata anche la posizione dell’allora direttore del quotidiano “Repubblica” Ezio Mauro.

Roberto Saviano è stato condannato per diffamazione nel 2018, assieme alla Mondadori Libri, per aver dichiarato nel suo romanzo “Gomorra” che Vincenzo Boccolato, imprenditore residente all’estero e incensurato. Il provvedimento è stato firmato dal giudice della prima sezione civile di Milano Angelo Claudio Ricciardi. (fonti: Wikipedia e ANSA)

 

Federica Angeli assolta per la 110.a volta dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa

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Giorgia Meloni querela Francesco Merlo e Carlo Verdelli per diffamazione

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«A seguito della pubblicazione dell’articolo «Meloni la peronista dell’altra destra più amata di Salvini» ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del giornalista Francesco Merlo e del direttore del quotidiano Repubblica, Carlo Verdelli. Di rado, nella mia vita, ho letto un articolo così violento, così lesivo della dignità di qualcuno, così palesemente volto a istigare odio verso quella persona e considero gravissimo che molte delle affermazioni a me attribuite per giustificare il disprezzo del giornalista siano totalmente inventate o volutamente manipolate. Il che, chiaramente, va ben oltre il diritto di critica e configura la piena diffamazione. Di questo Merlo e il direttore di Repubblica risponderanno in tribunale»

Giorgia Meloni

Diffamazione sui social per Chiara Ferragni e Fedez: il Pubblico Ministero chiede l’archiviazione

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Sia detto prima di tutto. Io non ho la benché minima idea di chi siano Fedez e Chiara Ferragni. Riprendo questa notizia non tanto perché mi interessino i personaggi in sé o la loro difesa, quanto perché mi interessa commentare la decisione del pubblico ministero di archiviare la loro querela per diffamazione.

In breve i fatti: il 23 ottobre scorso (giusto un anno fa) una certa Daniela Martani scrisse su Twitter a proposito di questi due Fedez-Ferragni: «Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like». I destinatari di queste offese, ritenendo che l’autrice del post abbia abbondantemente travalicato i confini del diritto di critica, hanno sporto querela.

Il Pubblico Ministero titolare dell’inchiesta, Caterina Sgrò, ha chiesto l’archiviazione perché «sui social accade che un numero illimitato di persone, appartenenti a tutte le classi sociali e livelli culturali», abbia «la necessità immediata» di «sfogare la propria rabbia e frustrazione» (…) «fuori da qualsiasi controllo» anche con «termini scurrili, denigratori, ecc., che in astratto possono integrare il reato di diffamazione, ma che in concreto sono privi di offensività». Sempre secondo la Sgrò il «contesto dei social in genere, frequentato dai soggetti più disparati», «priva dell’ autorevolezza tipica delle testate giornalistiche o di altre fonti accreditate tutti gli scritti postati su internet» al punto che, la «generalità degli utenti non dà peso alle notizie che legge». Le eventuali «espressioni denigratorie» «godono di scarsa considerazione e credibilità» e «non sono idonee a ledere la reputazione altrui».

Risulta di tutta evidenza che se così fosse i social network si trasformerebbero ipso facto in una sorta di zona franca e in un luogo di assoluta impunibilità. I legali della coppia hanno presentato opposizione sostenendo che «la diffusione di un messaggio diffamatorio» (…) «integra un’ipotesi di diffamazione aggravata». Viceversa «si rischierebbe di trasformare i social network in una vera e propria zona franca in cui tutto è concesso», arrivando a «imbarbarire i costumi e le abitudini di vita delle persone». E hanno ragione.

Matteo Renzi querelato per diffamazione. Il PM chiede l’archiviazione.

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I genitori di Jessica Faoro, la ragazza uccisa con 85 coltellate da un tranviene a Milano, hanno querelato Matteo Renzi per diffamazione per aver scritto nel suo libro ‘Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani’, edito da Marsilio, che “A Milano Jessica Faoro viene uccisa da un italiano. Frequenta un brutto giro legato alla droga. Gli esami medici ci descrivono violenze di ogni genere e un omicidio particolarmente efferato”. La querela è stata sporta a Milano poi, per competenza, trasmessa alla Procura della Repubblica di Padova, dove ha sede la Casa Editrice. Il Pubblico Ministero Luisa Rossi ha chiesto l’archiviazione della querela nei giorni scorsi, richiesta di archiviazione a cui i genitori della ragazza hanno fatto opposizione. Secondo i magistrati infatti era di pubblico dominio che la vittima facesse uso di sostanze stupefacenti e quindi il libro di Renzi non avrebbe divulgato elementi diffamatori ulteriori a quelli già noti. La vicenda quindi non è da ritenersi conclusa e la parola ora passa al Giudice per le Indagini Preliminari.

Sull’aggravante di discriminazione razziale nel reato di diffamazione

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«L’aggravante da finalità di discriminazione o di odio razziale è configurabile per il solo fatto dell’impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale. Vale a dire quando la condotta posta in essere si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza o nazionalità».

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sent. n. 7859 del 19 febbraio 2018.

Riprende fatti tratti da Wikipedia: condannato per diffamazione (Cassazione penale, 20 settembre 2019 38896/19)

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da www.canestrinilex.com

Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 15 aprile – 20 settembre 2019, n. 38896
Presidente Vessichelli – Relatore Brancaccio
Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato, datato 10.5.2018, la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza emessa il 11.10.2016 dal Tribunale di Bolzano con la quale L.R. , esponente del partito (omissis) , è stato condannato alla pena di 1.400 Euro di multa, concedendogli il beneficio della sospensione, ed al risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in sede civile in relazione al reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p., commi 2 e 3, commesso nei confronti di F.R. mediante la pubblicazione di uno scritto online dal titolo, tradotto, “(omissis) ” sulla pagina web (omissis) , in cui alla persona offesa veniva attribuito, nell’ambito della sua appartenenza a gruppi di ideologia neofascista e ricostruendo le sue vicende giudiziarie, un collegamento con la strage alla stazione di Bologna in cui morirono 85 persone e vi furono più di 200 feriti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, avv. Nicola Canestrini, deducendo un motivo di ordine preliminare, legato all’impugnazione dell’ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile, e due motivi di merito.

2.1. Quanto all’eccezione sulla costituzione di parte civile, già proposta in appello, si deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 78, 102 e 122 c.p.p..

La costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza del 5.4.2016, in assenza della persona offesa, tramite sostituto processuale al quale non era stata conferita espressa procura speciale per il deposito dell’atto di costituzione, contraddicendo le affermazioni delle Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 12213 del 2018, hanno chiarito come il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato soltanto procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.

La procura speciale in atti contempla solo la facoltà di “nominare sostituti nella rappresentanza e nella difesa e comunque compiere ogni atto utile” ma non consente espressamente al difensore di nominare sostituti processuali per il deposito dell’atto di costituzione di parte civile, come avvenuto nel caso di specie.

2.2. Un primo motivo di ricorso avverso le ragioni di merito della sentenza deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in riferimento alla interpretazione delle scriminanti del diritto di critica e del diritto di cronaca, ricostruendo la giurisprudenza di legittimità e della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia.

L’analisi porta il difensore a concludere nel senso che la motivazione impugnata abbia applicato alla fattispecie i parametri di giudizio del diritto di cronaca piuttosto che quelli del diritto di critica, soprattutto in relazione al presupposto della verità dei fatti, valutato in modo ancor più rigoroso di quanto richiesto nell’esercizio del diritto di cronaca, per la parziale incompletezza della notizia che ha messo in relazione F.R. con l’attentato alla stazione di Bologna, omettendo di precisare che è stato escluso qualsiasi suo coinvolgimento nella vicenda.
La motivazione non spiega perché aver messo in relazione F.R. con la strage alla stazione di Bologna equivarrebbe a dire che lo stesso è stato coinvolto e condannato per tale delitto.
Dal contenuto complessivo dello scritto pubblicato online si comprende, invece, che quando l’imputato ha voluto riferire espressamente dell’imputazione del F. per qualche delitto lo ha fatto, mentre l’aver messo in relazione la parte offesa con la strage di Bologna risponde alla logica del diritto di critica ed è frutto di una opinione legittima dell’autore, e non oggetto di un fatto di cronaca, sottoposto alla regola stringente della verità e della sua completezza: su tale aspetto egualmente la motivazione della sentenza impugnata è carente.

2.3. Il secondo motivo di ricorso nel merito deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza della scriminante del diritto di critica o di cronaca putativa.
L’imputato non è un giornalista sicché a lui non si applicano gli standard di accuratezza nel verificare i fatti alla base delle affermazioni proposte nè le regole di deontologia professionale tipiche del giornalismo.
La Corte d’Appello ha ritenuto erroneamente responsabile di diffamazione il ricorrente, nonostante la sua qualità di comune cittadino, per la condotta omissiva di non aver chiarito che la relazione tra la persona offesa e la strage di Bologna era stata definitivamente risolta nel senso dell’esclusione di qualsiasi coinvolgimento di quest’ultima nella grave vicenda delittuosa, valutando apoditticamente insufficiente che l’imputato si fosse documentato svolgendo ricerche su internet, mediante motori di ricerca noti e la fonte Wikipedia.

3. In data 30 marzo 2019 la parte civile ha depositato memoria difensiva con cui risponde alle eccezioni dell’imputato.
Sulla costituzione di parte civile si sottolinea che essa è avvenuta secondo le formalità previste dall’art. 78 c.p.p., comma 1, n. 2, fuori dell’udienza dibattimentale, con atto notificato sia all’imputato che al pm a mezzo di raccomandata con ricevute di consegna agli atti del fascicolo processuale e che si allegano anche alla memoria difensiva.
In udienza, quindi, è stato depositato solo materialmente un atto già perfetto e completo alla cui consegna è certamente autorizzabile il sostituto processuale non munito di procura speciale.
Nel merito, si argomenta che l’imputato avrebbe violato, nell’esercizio del diritto di critica, il presupposto necessario della verità dl fatto, mediante il collegamento della persona offesa alla strage di Bologna.
Il dovere di verificare le notizie prima di pubblicarle, poi, spetta a chiunque intenda pubblicare qualcosa a prescindere dalla professione di giornalista esercitata o meno. Inoltre, l’imputato è un esponente politico di livello di un partito sudtirolese ed ha anche ricoperto in passato cariche pubbliche sicché era avveduto del dovere di verifica di determinate notizie “a rischio diffamazione”, tanto più che ha attribuito alla persona offesa anche di essere ispiratore nel delitto di strage, oltre che il collegamento generico ascritto in imputazione ad essa.
La memoria cita, tra l’altro, la sentenza n. 42020 del 2012 di questa Sezione della Corte di cassazione in cui è stata riconosciuta nei confronti di alcuni giornalisti la responsabilità per il reato di diffamazione in relazione al medesimo collegamento operato dall’imputato tra la persona offesa e la strage di Bologna.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

2. Quanto alla preliminare questione inerente alla costituzione di parte civile, il motivo prospetta una situazione di fatto che non corrisponde alla realtà processuale, come del resto – già era stato messo in luce dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si confronta, riproponendo la medesima eccezione già sollevata nell’atto di impugnazione di merito ed incorrendo, per ciò solo, in un evidente difetto di ammissibilità per aspecificità e genericità del ricorso.

Invero, dal controllo degli atti svolto dal Collegio e consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che l’atto di costituzione di parte civile è stato notificato a mezzo posta sia al pubblico ministero che all’imputato, confermandosi in tal modo la ricostruzione della Corte d’Appello, che aveva sottolineato come detta costituzione fosse avvenuta fuori udienza secondo il procedimento consentito dalle disposizioni del codice di rito (art. 78 c.p.p., commi 1 e 2) e nel rispetto della regola del conferimento di procura speciale al difensore nominato.

In udienza, pertanto, si è esercitata solo la facoltà, riconosciuta e conferita con la procura speciale già formalizzata, di depositare materialmente l’atto di costituzione, già autonomamente avvenuto e perfezionatosi fuori udienza con la notifica alle altre parti processuali.

Deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di recente sono intervenute a far chiarezza circa le modalità legittime di attuare la procedura di costituzione di parte civile in giudizio. Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169, infatti, ha chiarito che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

A giudizio delle Sezioni Unite, affinché il potere di “sostituzione” sia legittimamente conferito, appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p.: “necessario”, perché solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e “sufficiente” perché non può pretendersi, all’estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto.

Nel caso di specie, la procura speciale è stata conferita sia con effetti di legitimatio ad causam che di legitimatio ad processum e già in un fase precedente all’udienza di prima trattazione, mentre lo stesso ricorrente ammette che tra i contenuti della suddetta procura speciale vi sia anche la facoltà di “nominare sostituti nella rappresentanza e nella difesa e comunque compiere ogni atto utile”. Risulta, pertanto, illogico e pretestuoso ritenere che, tra le prerogative riconnesse alla nomina di sostituti nella rappresentanza e nella difesa, nonché al compimento di ogni atto utile, non debba ricomprendersi il deposito – meramente ricognitivo nel caso di specie, in virtù della costituzione perfezionatasi fuori udienza – dell’atto di costituzione di parte civile.

Il motivo di ricorso proposto, pertanto, si rivela inammissibile anche in quanto manifestamente infondato.

2. La prima delle eccezioni difensive riferite al merito della vicenda ascritta all’imputato è infondata.

La parte civile è stata più volte coinvolta in processi per diffamazione, giunti sino al giudizio di questa Corte di legittimità e nei quali si è riconosciuto come, nei suoi riguardi, si fosse travalicato il limite consentito del diritto di cronaca o di critica in riferimento alla notizia del suo coinvolgimento nelle indagini sul drammatico attentato alla stazione ferroviaria di Bologna noto come “Strage di Bologna”, a seguito del quale molte decine di persone sono state uccise e centinaia ferite.
Nelle pronunce conseguenti a tali processi, la Corte di cassazione ha più volte ritenuto che l’accostamento tra F.R. , fondatore di “(OMISSIS) “, e la strage di Bologna – nelle molteplici forme in cui era stato realizzato in concreto – fosse diffamatorio, nonostante la appartenenza di costui alla cd. “destra eversiva” e la condanna per associazione sovversiva riportata, tuttavia, in un ambito diverso da quello riferibile al terribile delitto oramai entrato nella storia del Paese (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 25561 del 23/6/2008, Bonugli, non massimata; Sez. 5, n. 31610 del 29/7/2008, Pepi, non massimata; Sez. 5, n. 11897 del 26/3/2010, F. , Rv. 246355, in motivazione; Sez. 5, n. 42020 del 8/5/2012, Bevere, Rv. 254169).

Ripercorrendo tali pronunce si ricava una linea interpretativa senza dubbio valida anche per risolvere il ricorso oggi sottoposto all’attenzione del Collegio.

Deve, infatti, convenirsi con le sentenze richiamate su un punto-chiave della loro ricostruzione storico-giuridica: costituisce condotta diffamatoria descrivere la figura di F. – sia pur stato egli un terrorista appartenente alla destra eversiva, come accertato con sentenza passata in giudicato con la quale la Corte d’Appello di Roma lo ha condannato per il reato di associazione sovversiva – ponendola in relazione con un episodio delittuoso di eccezionale gravità e ferocia quale è stato la strage di Bologna, rispetto al quale egli è risultato del tutto estraneo sul piano storico ed investigativo (non essendo stato il ricorrente neppure mai imputato per quel gravissimo delitto, mentre si dà atto, nella pronuncia oggi impugnata, che egli è stato addirittura parte civile costituita nel processo per la strage di Bologna, ottenendo risarcimento del danno, in ragione della sua estraneità ai fatti).

E dunque, come è stato efficacemente sottolineato dalla sentenza n. 31610 del 2008, deve essere ritenuta lesiva della reputazione della persona offesa l’attribuzione di una notizia complessivamente non vera poiché formata da un dato rispondente alla realtà-quello della condanna di F. per il reato di associazione sovversiva in ambito territoriale diverso – e da un accostamento suggestivo a fatto non vero, e cioè il suo coinvolgimento nella strage di Bologna, innegabilmente evincibile dal contesto unitario dell’articolo pubblicato sul sito web giornalistico dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che si è omesso di precisare – come sarebbe stato doveroso – l’epilogo della vicenda e l’esclusione di un qualsiasi suo effettivo collegamento con quel terribile reato.

Seguendo la logica comune, infatti, il lettore medio è portato a ricavare dall’accostamento incompleto dei due dati – uno dei quali gravemente omissivo – una notizia nuova e diversa da quella della mera condanna della parte offesa per associazione sovversiva: e cioè la notizia di un coinvolgimento del diffamato nell’efferato reato di strage, a ragione indicato da molti come uno degli eventi più cruenti e drammatici della storia repubblicana, senza che rilevi come nell’articolo non siano specificati i dettagli di detto coinvolgimento.

Deve rammentarsi, infatti, che – secondo uno dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione, che il Collegio intende ribadire – ai fini dell’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, è necessario che l’articolista, nel selezionare fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalità dei soggetti criticati, non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, l’operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione (Sez. 5, n. 57005 del 27/9/2018, Padellaro, Rv. 274625).

Ciò vale a maggior ragione anche in relazione al diritto di cronaca.

E difatti, l’esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità dei fatti qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore (Sez. 5, n. 15176 del 15/3/2002, Di Giovacchino, Rv. 221864).

Nè vale a eliminare la valenza diffamatoria dei contenuti dell’articolo la finalità di critica politica dello scritto, funzionale – secondo la prospettazione difensiva – a stigmatizzare da parte del ricorrente, noto esponente del partito (OMISSIS) , l’avvento organizzato di una compagine politica considerata di estrema destra ((OMISSIS) ) nella città altoatesina di XXXXXX.

È evidente, infatti, che la pubblicazione ha avuto una doppia valenza nei suoi contenuti e, sebbene la finalità ultima dell’articolista potesse essere anche quella della critica politica già rappresentata, tuttavia una quota importante dello scritto è stata dedicata a ricostruire la figura storico-criminale di F.R. e, dunque, evidentemente improntata alla cronaca giudiziaria.

In ogni caso, il diritto di critica politica non eliderebbe la valenza diffamatoria dello scritto, non essendo tale diritto estensibile nel suo valore scriminante sino al punto da rendere irrilevante la suggestiva attribuzione di un collegamento tra il diffamato ed un delitto di strage così violento e drammatico nell’immaginario storico collettivo, sia pur fondata su omissioni ed equivoci narrativi.

3. Anche la seconda ragione difensiva che accede al merito della configurabilità del reato in capo al ricorrente si presenta priva di pregio.
La Corte d’Appello, ai fini della sussistenza della invocata scriminante putativa del diritto di critica o di cronaca, ha correttamente valutato come insufficientemente assolto dal ricorrente l’onere di verifica delle fonti dalle quali ha tratto la notizia diffamatoria.

Invero, nonostante l’opinione manifestata nel motivo di ricorso, secondo cui costituirebbe condotta idonea all’adempimento di detto onere svolgere, in ordine ai contenuti dei propri articoli giornalistici, accertamenti via internet, mediante noti motori di ricerca e utilizzando dati di conoscenza provenienti dalla enciclopedia web probabilmente più diffusa al mondo quale è Wikipedia, tale tesi non può invece essere condivisa, soprattutto in una materia così delicata quale la cronaca giudiziaria e in un contesto di evidente e notoria incertezza di accertamenti delle responsabilità quale è quello che ha caratterizzato le vicende della strage di Bologna.

Inoltre, la gravità delle condotte attribuite o ricollegate al soggetto diffamato individua la cifra anche del connesso onere di verifica delle fonti dalle quali si trae la notizia diffamatoria: è chiaro, pertanto, che se si organizza un racconto giornalistico in maniera tale da accettare il rischio che un determinato soggetto possa essere messo in relazione con un episodio delittuoso gravissimo e quasi senza pari nel panorama criminale del Paese, tanto più l’articolista narrante deve innalzare il livello delle verifiche “di verità” di quanto espone, non potendosi limitare a citare di essersi documentato via internet in qualsiasi modo là dove ometta, invece, una porzione determinante della vicenda quale è la totale esclusione – già come ipotesi investigativa – del coinvolgimento di tale soggetto in quel reato.

Le fonti citate dal ricorrente, infatti, non garantiscono la reale completezza informativa alla base di una eventuale operatività della scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica giornalistica.

Deve essere affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: in tema di diffamazione a mezzo stampa o di pubblicazioni di tono giornalistico on line, al fine di configurare la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca o critica, non costituisce condotta di per sé idonea all’adempimento del richiesto onere di svolgere, in ordine ai contenuti dei propri articoli giornalistici, i dovuti accertamenti sulla veridicità dei fatti e l’attendibilità delle fonti informarsi soltanto via internet, mediante noti motori di ricerca e utilizzando dati di conoscenza provenienti dalla enciclopedia web Wikipedia, poiché tali strumenti non garantiscono “tout court” la reale completezza informativa funzionale alla operatività della scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica giornalistica.

Sulla base della natura della notizia e delle circostanze del caso concreto, dunque, l’articolista dovrà, se del caso, integrare altrimenti i propri accertamenti su fonti e contenuti dello scritto.
3.1. Neppure rileva l’osservazione difensiva riferita alla circostanza che l’articolista non sia un giornalista vero e proprio, sicché a lui non potrebbero essere riferiti gli standard di accuratezza nel verificare le fonti e la completezza dei fatti riportati, tipici di chi svolge tale lavoro in via professionistica.
L’impegno nel controllare il fatto narrato, infatti, deve essere preteso nei confronti di chiunque intenda pubblicare una notizia nelle forme di diffusività idonee eventualmente a configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa (anche via web), senza che sia possibile prevedere un onere di diligenza “attenuato” nella verifica delle fonti o dei contenuti dello scritto per il privato che svolga attività più o meno continuativa di articolista, rispetto al giornalista di professione.
Chi intenda comunque pubblicare una notizia non certa, infatti, accetta il rischio che essa non corrisponda al vero e che l’antigiuridicità della condotta diffamatoria rimanga senza giustificazione, ponendosi dinanzi a lui in tal caso solo l’alternativa di non pubblicare affatto la notizia (cfr. Sez. 5, n. 3132 del 8/11/2018, dep. 2019, Lippera, Rv. 275259; Sez. 5, n. 13708 del 17/12/2010, dep. 2011, Giurovich, Rv. 250203; Sez. 5, n. 15986 del 4/3/2005, Rv 232131; Sez. 5, n. 31957 del 22/6/2001).
Anche sotto il richiamato profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
4. In relazione agli esiti del ricorso, devono essere liquidate alla parte civile costituita e presente in udienza le spese sostenute nel giudizio, che si ritiene congruo determinare nella misura di Euro 1800 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in Euro 1800 oltre accessori di legge.

Paolo Pezzana, ex sindaco di Sori, condannato a 200 euro di multa per diffamazione contro Salvini

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Aveva definito Salvini come “Stronzo, cattivo, pericoloso”. E’ stato condannato dal giudice monocratico per diffamazione a 200 euro di multa, 3000 euro di risarcimento danno morale e le spese di procedimento. Si tratta dell’ex sindaco di Sori Paolo Pezzana che ha replicato “Rispetto il provvedimento ma sono stupito per l’interpretazione che il giudice ha dato di una giurisprudenza in cui il diritto di critica sia costituzionalmente protetto e, soprattutto in politica, possa essere esercitato in maniera anche forte senza per questo costituire un reato.”.

Diffamazione – Salvini a Don De Capitani: “Basta che chieda scusa e dia qualcosa in beneficenza ed è finita lì”

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Lo so che non faccio altro che parlarvi di diffamazione, ultimamente, ma si dà il caso che io mi senta personalmente coinvolto e che siamo sul mio blog quindi pubblico un po’ quello che mi pare (e comunque tenete duro, la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato-DjFabo dovrebbe arrivare in serata, quindi almeno il prossimo intervento esulerà dagli argomenti consueti). Detto questo, Salvini. Salvini è comparso come persona offesa (e, quindi, come testimone) al processo per diffamazione nei confronti di Don Giorgio De Capitani, il prete da lui portato in giudizio per avergli dato del “pezzo di merda” e aver pubblicato la frase “Se come dice Salvini bisogna difendersi dai ladri, uccidendoli, siccome lui è il più grande ladro della storia della democrazia, perché non ucciderlo”. “Un prete dovrebbe parlare di fratellanza e amore. Gridare all’odio e dire che Salvini è un ladro, facendo un elogio a chi lo uccide, può essere un iperbole, ma fai il prete, non il politico. Se vuoi, candidati alle elezioni per Rifondazione Comunista e dì quello che vuoi. Però da parte di uno che dà la comunione alla domenica sentire le parole pezzo di merda è bruttino”. ha aggiunto Salvini, che ha lasciato i locali del Tribunale di Lecco prima della deposizione dell’imputato concludendo “Mi aspettano a Genova. Questo non è il modo di impegnare le aule di giustizia” (ma allora perché lo ha querelato?). Salvini si è dichiarato inoltre disponibile a “finirla lì” se il prete chiederà scusa e darà una somma in beneficenza.

Ricordo che Salvini è indagato a sua volta per diffamazione nei confronti di Carola Rackete.

Diffamazione a mezzo stampa: la Cassazione ribadisce il no alla pena detentiva per i giornalisti

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Si attende il verdetto della Corte Costituzionale sull’annoso tema, già previsto tra qualche mese: la pena detentiva prevista per i giornalisti per il reato di diffamazione a mezzo stampa è legittima? Oppure viola l’articolo 10 della Carta dei Diritti dell’Uomo sulla libertà di espressione? In breve: è legittimo che un giornalista (e, per traslato, qualunque cittadino italiano) venga condannato al carcere (sia pure con la sospensione condizionale della pena) per un articolo o espressioni lesive dell’altrui dignità? Nel frattempo è arrivata la Corte di Cassazione (5a sezione) a metterci una pezza e a stabilire che la detenzione può essere giustificata solo in casi del tutto eccezionali (discorsi d’odio o istigazione alla violenza). La sentenza n. 38721 del 19 settembre 2019, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione ribadisce che  “con la sentenza pronunciata nella causa Sallusti contro l’Italia del 7 marzo 2019 e ancor prima con la sentenza Belpietro contro Italia del 24 settembre 2013, ha affermato che la pena detentiva inflitta ad un giornalista responsabile di diffamazione è sproporzionata in relazione allo scopo perseguito di proteggere la altrui reputazione e comporta una violazione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu. Più precisamente la Corte, con la sentenza nella causa Sallusti contro Italia del 7 marzo 2019, «ritiene che l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall’articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza» e precisa che la violazione sussiste anche se la pena detentiva è stata sospesa”.Così è stata annullata la condanna a tre mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Salerno nei confronti del direttore del giornale “Altre Pagine” Fabio Buonofiglio, per un articolo pubblicato il 13 agosto 2011 e intitolato «L’allegra compagnia d’una giustizia che va a puttane», che era stato ritenuto gravemente lesivo della reputazione del magistrato Maria Vallefuoco, sostituto procuratore della Repubblica di Rossano. Pena annullata e reato nel frattempo caduto in prescrizione, dunque, ma Buonofiglio rischia comunque di essere riconosciuto colpevole di diffamazione in sede civile e di dover risarcire il danno provocato alla vittima. La sentenza della Corte Costituzionale è attesa prima della prossima primavera.

Solidarietà al giornalista Massimiliano Scagliarini indagato per diffamazione.

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Massimiliano Scagliarini è un bravo giornalista che ha avuto il coraggio di smascherare alcune bufale dei no-vax e che le ha denunciate in un suo articolo sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” intitolato “Puglia, tutte le bufale dei contrari ai vaccini”. Naturalmente non ho nulla in contrario alla decisione dei pubblici ministeri di citare direttamente a giudizio il malcapitato, né, sia detto chiaramente, al diritto delle presunte vittime di reato di vedersi costituire parte civile in un pubblico procedimento e porsi su un piano paritario ed egualitario davanti a un giudice terzo. Mi auguro solo che alla fine del processo, a cui Massimiliano certo non si sottrarrà, venga data ragione al giornalista e torto ai querelanti, perché si affermi con fermezza il principio secondo il quale si può dire che una bufala è una bufala quando è una bufala, che lo si possa dimostrare su un articolo di giornale senza avere addosso lo spauracchio del primo fruscio tedioso dell’avviso di garanzia o di conclusione delle indagini preliminari. È solo un augurio. Seguirò il procedimento è vi terrò informati.

Sostiene Tabucchi

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L’ex presidente del Senato Renato Schifani chiese ad Antonio Tabucchi 1.300.000 euro (un milione e trecentomila euro!) per un articolo pubblicato dallo scrittore sui suoi presunti rapporti con la mafia. La Cassazione ha dato torto a Schifani, e ora la vittoria in giudizio di Antonio Tabucchi è finalmente definitiva perché ““Si è ritenuto che la notizia, espressa da un intellettuale e scrittore, noto sulla scena culturale europea e internazionale, per quanto imprecisa nel riportare i fatti di cronaca penale che avevano coinvolto il soggetto politico, doveva valutarsi nell’ambito di un giudizio soggettivo di valore (…)”. Complimenti Professor Tabucchi, l’abbraccio di lontano.

Diffamazione: la Corte di Cassazione annulla la condanna inflitta a Oscar Giannino nei confronti di Luca Cordero di Montezemolo

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La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano nei confronti di Oscar Giannino e di altri giornalisti, al risarcimento di 15000 euro nei confronti di Luca Cordero di Montezemolo, dopo che Giannino aveva pronunciato la frase “Prima della nostra rottura, Luca Cordero di Montezemolo mi ha chiesto: tu quanto mi costi?” in un comizio tenutosi a Perugia il 12 gennaio 2013. Il processo andrà rifatto tenuto debitamente di conto che “il bilanciamento tra la libertà di espressione del pensiero e il diritto alla riservatezza della persona si attua con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa ha ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocca la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorché quest’ultima si inserisca in un contesto di agone politico – come quello qui in discussione – dove prevale l’interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico” e che “bisogna circoscrivere l’analisi di una «notizia diffamante», nel contesto politico, ove il linguaggio ha sempre carattere salato, suggestivo e allusivo, poiché tende alla captatio benevolentiae, e quindi ammette invasioni di campo nella sfera privata molto più ampie rispetto ad altri contesti di critica giornalistica. Affinché il dibattito politico, inteso come il «cuore della democrazia», possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate”. Secondo gli ermellini “la libertà di dibattito politico, in effetti, è la più ampia forma di manifestazione della libertà di espressione il cui esercizio – che avviene tradizionalmente attraverso il pubblico comizio, l’intervista, il mezzo della stampa, anche tramite l’uso di altri media e di Internet – misura il tasso di democrazia raggiunto in un Paese, in quanto è precipuamente finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un’opinione sulle idee e le attitudini dei diversi soggetti che si confrontano nell’arena politica”, e, infine, che “il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali”.

Rosario Marcianò di nuovo indagato per diffamazione

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Rosario Marcianò, un blogger sanremese esperto in “scie chimiche” è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Torino, per diffamazione nei confronti della magistratura di Genova. In un video postato nel luglio scorso in rete, Marcianò aveva sostenuto che i video del crollo del Ponte Morandi a Genova pubblicati dai magistrati inquirenti, fossero artatamente manipolati “ad hoc” e che “tutto quello che vedete in queste riprese non è mai accaduto“.

Mettere un “like” su un commento offensivo non è reato

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Il GIP di Catanzaro Francesca Pizii ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Giuseppe Palaia, Lorenzo Commisso, Orlando Cosco, Chiara Zangari, Gianfranco Gallo e Nicola Pugliese, per il reato di diffamazione.  Il tutto nasce dalla querela di Antonio Talarico che aveva come oggetto un commento dai toni piuttosto aspri pubblicato sul profilo Facebook di una minorenne e avente caratteristiche offensive nei riguardi dell’attività politica del denunciante. Talarico si era opposto alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, ma il GIP ha voluto richiamare quanto disposto dalla Cassazione per casi analoghi, ovvero che esiste una sostanziale differenza tra chi inserisce un commento suppostamente diffamatorio e chi invece si limita a condividere o a fare proprie le altrui ostilità che dovrebbe fare proprie utilizzando autonome espressioni offensive. L’accusa nei confronti degli indagati, quindi, non ha retto, e la posizione degli interessati è stata archiviata.

Matteo Salvini indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete

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Apprendo in questo momento che anche l’ormai ex Ministro degli Interni Matteo Salvini è stato iscritto nel registro degli indagati (ormai a luglio) per diffamazione (è bello avere un punto in comune!). L’atto è stato posto in essere a seguito delle denunce presentate dai legali di Carola Rackete per quanto scritto da Salvini sui propri profili social a proposito della Comandante della nave SeaWatch 3 e dello sbarco avvenuto. Nella denuncia il legale della Rackete chiedeva tra l’altro il sequestro preventivo degli account di Salvini sui social, sostenendo che le espressioni nei confronti della sua assistita non sono il frutto di un legittimo diritto di critica ma di una diffamazione gratuita e di un violento attacco nei suoi confronti. La Procura di Roma, una volta ricevuti gli atti ha iscritto Salvini nel registro degli indagati e ha inviato a Milano il fascicolo per competenza territoriale.

La sorella di Giuseppe Uva citata direttamente a giudizio per diffamazione

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La sorella di Giuseppe Uva, l’operaio di Varese morto il 15 giugno del 2008 dopo una nottata trascorsa negli uffici delle Forze dell’Ordine, Lucia, è stata indagata per diffamazione su segnalazione della presunta parte lesa, Luigi Empirio, assolto in Cassazione assieme ad altri sette imputati, tra poliziotti e carabinieri. Nel suo decreto di citazione diretta a giudizio, il procuratore di Varese scrive che l’Empirio sarebbe stato “messo alla gogna” dalla ripubblicazione di una sua fotografia a torso nudo ripresa dal profilo Facebook del poliziotto. Lucia Uva è stata citata direttamente a giudizio perché “comunicando con più persone, utilizzando la bacheca pubblica del proprio profilo del social network denominato Facebook offendeva la reputazione della persona offesa Empirio Luigi carpendone l’immagine fotografica dal profilo del medesimo social network di quest’ultimo per poi postarlo e condividerlo pubblicamente nella rete“. Il commento alla ripubblicazione della fotografia era stato: “Questo si chiama Luigi Empirio, era il poliziotto che a notte del 14 giugno 2008 era presente nella caserma quando hanno preso Giuseppe. Ha un profilo Facebook, io che colpa ne ho se come Ilaria Cucchi voglio farmi del male per vedere in faccia chi ha passato gli ultimi attimi di vita di mio fratello (…) Questo soggetto a Giuseppe lo conosceva molto bene… mettetevi bene in testa che noi vittime dello Stato vogliamo solo la verità e non ci fermeremo fin quando i colpevoli non verranno fuori“. Nel decreto della Procura è scritto ancora: “La foto e il commento pubblicato offendevano pubblicamente la reputazione della persona offesa Empirio Luigi attribuendogli indirettamente di aver assistito agli ultimi attimi di vita del fratello dell’indagata, lasciando intendere che vi fosse un nesso di casualità fra la presenza dello stesso Empirio Luigi e la morte del fratello, a causa della quale Empirio è stato coimputato, insieme ad altri appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri, in un procedimento che l’ha visto assolto“. E infine E ancora: “La citata pubblicazione esponeva la persona offesa a una sorta di ‘gogna mediatica’, poiché dava modo a chiunque, nella rete web, di visualizzare l’immagine e inserire commenti a loro volta diffamatori e minacciosi“.

La difesa di Eliana Frontini

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“Quel post non l’ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose”.

“Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, mi sono assunta una responsabilità non mia. Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente è stato usato il mio account e il mio computer. Non l’ho detto prima perché non credevo che la vicenda assumesse questo peso…”.

“So chi lo ha scritto, ma ne parlerò solo con le autorità competenti e anche questa persona spiegherà tutto quando sarà convocata. È pronta a prendersi le sue responsabilità”.