Bancarotta
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La Bancarotta è un reato connesso con il fallimento; essa può essere semplice (cagionata da imprudenza) o fraudolenta (frode diretta ad aggravare l'insolvenza e a violare le legittime aspettative dei creditori)
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[modifica] Attività tipica
La bancarotta è un tipico reato fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ad una attività di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare una insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.
[modifica] Riferimenti normativi
Per comprendere compiutamente la bancarotta, prevista da una norma assai risalente nel tempo (Regio Decreto -R.D.- del 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e ss.), occorre allora soffermarsi prima sul concetto di fallimento.
Il fallimento è definito come una procedura concorsuale (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di parità, salvo cause di prelazione quali possono essere pegno o ipoteca) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'imprenditore commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di insolvenza.
[modifica] Il soggetto fallito
In Italia può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli USA, dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.
Il fallimento discende sempre da una sentenza dichiarativa ad opera del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, ed ha due funzioni: accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.
[modifica] Il curatore fallimentare
Non a caso la sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto curatore. Il curatore è incaricato dal Tribunale di amministrare il patrimonio fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita, del patrimonio fallimentare, onde ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del giudice delegato e di un comitato dei creditori.
[modifica] Sottrazione dei beni del fallito
La necessità di un curatore, super partes, lascia intuire il pericolo cui è sottoposto il patrimonio del fallito: infatti è reale il rischio che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei beni che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la proprietà o la disponibilità.
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente giurisprudenza. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei beni del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I reati di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
[modifica] Concorso di reati
Il reato di bancarotta è sempre unico, anche ove concorrano più condotte delittuose tra quelle previste dalla legge, come ad esempio la falsificazione di libri contabili precedente al fallimento, seguita da un occultamento dei beni durante il fallimento, con l'ovvio proposito di sottrarli alla procedura di liquidazione avviata dal curatore (quindi i beni vengono sottratti alla vendita e restano nella sfera del fallito, anziché concorrere al pagamento dei debiti).
[modifica] Classificazione della bancarotta
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
- la bancarotta fraudolenta, art. 216 R.D. 267/1942 richiede il dolo (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto),
- la bancarotta semplice, art. 217 R.D. 267/1942 prevede la colpa (intesa come imprudenza, negligenza, imperizia).
[modifica] Bancarotta fraudolenta
È prevista dall'art 216 RD 267/1942; di questo reato è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito che abbia dolosamente:
a) prima o durante il fallimento: occultato, distrutto, distratto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero al fine di arrecare danno ai creditori, abbia dichiarato o riconosciuto delle passività inesistenti;
b) prima del fallimento: sottratto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari;
c) prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
La pena, per le prime due ipotesi, è della reclusione da 3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni. Pena accessoria, di non secondaria importanza per la tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, è l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione collegiale. Sono applicabili le misure cautelari personali; l'arresto in flagranza è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi.
[modifica] Bancarotta semplice
È prevista dall'art. 217 RD 267/1942; risponde di tale reato l'impreditore fallito che abbia colposamente:
a) effettuato spese di carattere personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in ragione della sua condizione economica;
b) impiegato larga parte del proprio patrimonio in operazioni puramente aleatorie (ossia di riuscita dubbia già in partenza, affidate al caso, da alea, il latino "dado"; la legge usa qui la dicitura "di pura sorte");
c) compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
d) aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di colpa grave;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La pena va da sei mesi a due anni di reclusione. La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa fino a 2 anni.
[modifica] Altre definizioni di bancarotta
Vi sono ulteriori definizioni di bancarotta che meritano attenzioni e specificano le previsioni dei due citati articoli:
- BANCAROTTA DOCUMENTALE: si verifica quando l'imprenditore abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le scritture contabili per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.
- BANCAROTTA c.d. IMPROPRIA: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della legge fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società dichiarate fallite.
- BANCAROTTA POSTFALLIMENTARE: si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione della propria attività. Questa specifica fattispecie di reato è configurata solo se l'entità di quanto viene sottratto al patrimonio fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal giudice (nella sentenza dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.
- BANCAROTTA PREFERENZIALE: lede principalmente la "par condicio creditorum", ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a garanzia della totalità dei creditori. È prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica quando l'imprenditore, prima o dopo la dichiarazione di insolvenza, agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto deve rivelarsi di favore per uno e di danno e gli altri. Non si verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi: si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.
[modifica] Testi normativi
[modifica] Voci correlate
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