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Attenzione: per la presentazione della domanda c’è tempo solo fino al 10 luglio!
L’anno 2009 il giorno 26 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 112 del 18 dicembre 2007
E
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal e Gilda-Unams firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il Ccni concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata siglato in data 16/6/2008.
Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 270/1982.
2. Il presente contratto – nello stabilire i criteri generali ed i princìpi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico 2009/2010 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto Scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti – per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero – tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell’art. 10, comma 10, del Ccnl 29/11/2007; in quest’ultimo caso la Direzione regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2009/2010.
4. Premesso che l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part-time come definito nell’art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i princìpi stabiliti dal Ccnl, integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (Dop) e i docenti titolari sul sostegno (Dos), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al Ccni concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 12 febbraio 2009 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4, dell’O.M. n. 36 del 23 marzo 2009.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale Ata (All. 4) é formulata, da ciascuna istituzione scolastica, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al Ccni concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 12 febbraio 2009 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell’All. 2 – Tabella del personale docente ed educativo e dell’All. 5 – Tabella personale Ata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 10 luglio 2009 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado ed educativo, alla data del 24 luglio 2009 per il personale docente della scuola secondaria di I grado e alla data del 4 agosto 2009 per il personale Ata. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2009/2010 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Le parti rinviano ad una successiva integrazione del presente Ccni la disciplina delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la regione Abruzzo.
TITOLO I
PERSONALE DOCENTE
Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Premesso che l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part-time come definito nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2009/2010 sono:
a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 6 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto, per l’a.s. 2009/2010 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2004/2005 e successivi;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del Ccni del 12/2/2009 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla Dop o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, nonché i docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività;
e) i docenti titolari Dop nell’anno scolastico 2008/2009 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2009/2010;
f) i titolari delle dotazioni organiche di sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi possono chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria ad esaurimento; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente;
i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 270/1982;
l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. n. 39/1998;
m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del Ccni del 12/2/2009.
3. Il personale in soprannumero, titolare Dop e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. n. 354 del 10/8/1998 integrato dal D.M. n. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio posseduti.
E’ fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.
4. Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti, comunque, disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’Amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
7. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l’assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo la copertura di tutti i posti, comunque, disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
b) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
c) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale (1). Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere, altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11. I docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.
12. Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nella sede di servizio dell’anno precedente, possono chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso dell’idoneità concorsuale e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.
I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.
(1) Sarà cura dell’Usp competente di valutare l’equivalenza dell’insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico.
Art. 3 – Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità
1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge Finanziaria 2007, nonché tutti i posti, comunque, disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semiesoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra Miur e regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi, altresì, i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate e le ore, comunque, residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A – Italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
3. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.
4. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
Art. 3/bis – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli Irc
1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, d’intesa tra il direttore generale regionale e l’ordinario diocesano competente, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.
Art. 4 – Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto
1. Nella scuola dell’infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d’istituto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo-trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell’art. 25 del Ccdn del 18/1/2001, richiamato nelle premesse del Ccdn del 21/12/2001 (1).
2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro, possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione d’istituto.
3. Nella scuola secondaria di I e II grado, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, sia dello stesso comune che di distretti diversi dello stesso comune, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto d’istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1. Nella definizione del contratto d’istituto le parti si fanno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente Ccni. La continuità non può essere di per sé elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede.
4. Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d’arte il contratto d’istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24/11/1994 e l’art. 4, punto 9, dell’O.M. n. 332 del 9/7/1996.
(1) Si riporta l’articolo: Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccni concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall’art. 6 del Ccnl.
Art. 5 – Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Le utilizzazioni sono effettuate – sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati – per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente Dop sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
a) docenti appartenenti alle dotazioni organiche provinciali;
b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica dotazione organica provinciale.
Tali graduatorie vanno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.
5. Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2, e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, a disposizione nella ex scuola di titolarità prioritariamente per la copertura di supplenze e sulla base di quanto previsto dal Pof per l’arricchimento dell’offerta formativa. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
6. Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla Dop, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale. Le predette assegnazioni d’ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza.
7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.
8. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l’intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati, comunque, alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.
9. Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione pari all’eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.
10. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni diversamente abili, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase prevista ai punti 10, 13 e 28/bis dell’allegato 3 – Sequenza operativa.
Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 1 con le precisazioni e integrazioni di cui all’art. 1, comma 6, del presente contratto.
Art. 6 – Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado
1. Le eventuali disponibilità orarie residue per l’approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l’approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l’incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell’ambito delle operazioni di competenza dell’Usp (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell’orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.
Art. 7 – Assegnazioni provvisorie personale docente
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del Ccni del 20/12/2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (1) e che l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
– ricongiungimento ai genitori.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
3. In base a quanto disposto nell’art. 2, comma 2, del Ccni del 12/2/2009, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2009/2010, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2008/2009, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento, qualora beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII.
4. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "A" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dall’indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del Ccni del 12/2/2009 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 18 del 13/2/2009.
7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part-time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
11. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.
12. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata l’idoneità rilasciata dall’ordinario della diocesi richiesta.
13. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2009/2010.
(1) Tale disposizione va letta nel senso dell’intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.
Art. 8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente Ccni, in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal Ccni del 12/2/2009.
I) PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) personale docente emodializzato (art. 61 della legge n. 270/1982).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
c) Personale docente che, a partire dall’a.s. 2004/2005 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.
III) PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE
d) Personale docente diversamente abile di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e) personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio, chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
IV) ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/1992 che sia:
– coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di diversamente abile in situazione di gravità;
– unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, diversamente abili, residenti all’estero o, comunque, a distanze che non consentano l’effettiva e continuativa assistenza);
h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/1992 che sia unico parente o affine entro il terzo grado (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona diversamente abile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, diversamente abili, residenti all’estero o, comunque, a distanze che non consentano l’effettiva e continuativa assistenza).
In relazione ai punti g) ed h):
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del Ccni del 12/2/2009 (in particolare i punti a, b e c) e dall’art. 4 dell’O.M. n. 18 del 13/2/2009. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data;
– la suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine a convivere con il soggetto diversamente abile. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della diversa abilità dichiari il soggetto diversamente abile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
V) PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL’ART. 35, COMMA 5, DELLA LEGGE 27/12/2002, n. 289
j) I docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) Il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/1995, destinatari della legge n. 100/1987, dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 325/1987, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1987, dell’art. 17 della legge n. 266 del 28/7/1999 e dell’art. 2 della legge n. 86 del 29/3/2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19/2/1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3/8/1999, n. 265 e del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al Ccnq sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 9 – Sequenza operativa
1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e, quindi, effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell’istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/1988 e dalla legge n. 104/1992.
4. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3.
L’Usp che dispone un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Usp di provenienza degli interessati.
TITOLO II
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 10 – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4/ter della legge n. 333/2001.
2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo, quindi, dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile – ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l’utilizzazione del personale educativo presso l’ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell’art. 73 della legge n. 270/1982.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell’ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
TITOLO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 – Personale Ata destinatario delle utilizzazioni
1. Premesso che l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2009/2010 sono:
a) il personale Ata in soprannumero sull’organico di titolarità;
b) il personale Ata trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5 6 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto, per l’anno scolastico 2009/2010 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2004/2005 e successivi;
c) il personale Ata, già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 48, comma 16, punto A) del Ccni del 12/2/2009 – detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
d) il personale Ata restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 5 del Ccni 12/2/2009 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
e) il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
f) il personale Ata che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004;
g) il personale Ata dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall’anno scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;
g1) il personale Ata dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;
h) il personale Ata che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
i) il personale Ata restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Ccnl del 29/11/2007;
j) il personale Ata che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
k) il personale Ata in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
l) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/1978, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
m) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli enti locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
n) il personale Ata proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
2. In conformità alle finalità indicate dall’art. 1, comma 2, del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato, a domanda, in profilo diverso da quello di appartenenza, o per gli assistenti tecnici in area diversa ma comunque nell’ambito della stessa area contrattuale. Sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i dirigenti scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
3. Il personale che non è possibile utilizzare nell’ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico – ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali – è utilizzato, a domanda, sulle eventuali disponibilità relative ad altro profilo o, per gli assistenti tecnici in area diversa ma comunque nell’ambito della stessa area contrattuale. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente contratto.
4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, cessato dal collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002 n. 289, e quello riconosciuto comunque inidoneo, è utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.
6. Il personale Ata inidoneo, cessato dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289 nonché quello dichiarato inidoneo successivamente, è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.
Art. 11/bis – Direttore dei servizi generali e amministrativi – Posti disponibili e/o vacanti – Copertura
1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale n. 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’accordo nazionale 12 marzo 2009.
2. In assenza di personale di cui al comma 1 si provvede, sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile. I criteri da adottare per l’attribuzione dell’incarico, sono definiti mediante contrattazione di istituto, facendo ricorso ad assistente amministrativo beneficiario della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 o mediante incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del Ccnl 29 novembre 2007.
3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola. Tale personale è retribuito ai sensi dell’articolo 146, lettera g, numero 7) del Ccnl 29 novembre 2007.
4. Gli uffici scolastici regionali predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri, modalità e termini da definire mediante contrattazione decentrata a livello regionale. I criteri da adottare, per la formulazione degli elenchi, devono essere finalizzati alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
5. L’utilizzazione deve essere comunque disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella D allegata al Ccnl. A tal fine, l’ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dell’articolo 47 del vigente contratto di comparto.
6. Le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
7. Gli assistenti amministrativi di cui al comma 3 sono sostituiti, nelle scuole di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale Ata, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.
Art. 12 – Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale Ata
1. Con riguardo al personale Ata, possibilmente nell’ambito degli stessi accordi di cui al precedente articolo 3 , stipulati a livello regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore. Sono compresi in tali disponibilità i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonché tutti i posti disponibili per mancanza del personale titolare, assente a seguito di disposizioni previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, da considerare quelli che si rendano disponibili per mobilità intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Su richiesta del personale, l’utilizzazione può essere effettuata anche sommando spezzoni compatibili su più scuole. Alle OO.SS. è data tempestiva informazione anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
2. Qualora le unità di personale Ata da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo deve ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
c) esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 9/4/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996, n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5, comma 1 e comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 156/1999;
d) utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali;
f) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale Ata presso gli uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art. 31, comma 6/bis, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
g) utilizzazione di personale soprannumerario – tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti enti – presso Irre, Invalsi e Indire, previo accertamento da parte degli uffici scolastici provinciali della disponibilità di posti presso i citati Irre, Invalsi e Indire d’intesa con gli stessi enti.
3. I responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera l) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1, ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art. 13, concernente le sostituzioni nelle istituzioni scolastiche. Sono utilizzati, inoltre, a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.
4. I responsabili amministrativi di cui all’art. 11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale è, comunque, utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del presente contratto.
Art. 13 – Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. Qualora le unità di direttori dei servizi generali ed amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 12, comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario, secondo le finalità individuate all’art. 12, comma 2, la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro delle disponibilità nel quale comprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con particolare riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche:
a) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.
b) utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
c) utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati presso gli uffici provinciali;
d) esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 9/4/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996, n. 567. In particolare devono essere considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale Ata soprannumerario, alla consulta provinciale degli studenti di cui all’art. 5, comma 1 e comma 2, lettera c) del citato D.P.R. n. 156/1999;
e) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento degli enti locali. Le intese da stipularsi con gli enti locali possono prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Può essere prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni diversamente abili e quelli connessi all’integrazione degli alunni stranieri;
f) utilizzazione di personale soprannumerario – tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti enti – presso Irre, Invalsi e Indire, previo accertamento da parte degli uffici scolastici provinciali della disponibilità di posti presso i citati Irre, Invalsi e Indire d’intesa con gli stessi enti.
2. Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
Art. 14 – Utilizzazione del personale Ata in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento
1. Il personale Ata di cui all’art. 11, comma 1, lettera c) del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell’anno scolastico 2003/2004 e successivi con precedenza assoluta, e purché vi sia la relativa disponibilità di posto.
2. In sede di contrattazione decentrata regionale sono definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.
Art. 15 – Assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi
1. L’assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl.
2. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni.
Art. 16 – Criteri di articolazione delle utilizzazioni
1. Ai fini delle utilizzazioni, la contrattazione decentrata regionale deve prevedere che siano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero, secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto con riguardo al seguente ordine:
a) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
b) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa di sede definitiva.
2. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale Ata coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le utilizzazioni devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
3. Le utilizzazioni sono effettuate – tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati – per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art. 20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
5. Le modalità di utilizzazione sono stabilite mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione, in relazione a specifiche situazioni locali, nel rispetto dei princìpi e criteri generali definiti dal presente Ccni.
Art. 17 – Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
1. L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale titolare presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario – ove necessaria – è prevista nell’ordine seguente:
a) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico, per mobilità volontaria, a partire dal 1° settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
b) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (vedi nota (1) – art. 48 del Ccni 12/2/2009).
2. I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV, lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2009/2010.
3. Per gli assistenti tecnici, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.
Art. 18 – Assegnazioni provvisorie
1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
– ricongiungimento ai genitori.
2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "A" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale Ata che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dall’ indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune.
4. L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.
5. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.
6. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 9 del Ccni del 12/2/2009 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 18 del 13/2/2009.
7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
8. Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part-time, l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale, interessato può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i princìpi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto Ata su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.
9. In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20.
11. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2009/2010.
Art. 19 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 20 del presente Ccni, in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal Ccni del 12/2/2009:
I) PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Emodializzati (art. 61 della legge n. 270/1982).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
b) Personale Ata che, a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l’istanza del personale Ata già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
III) PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE
c) Personale Ata diversamente abile di cui all’art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) personale Ata che necessita, per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
e) personale Ata appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/1994; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
IV) ASSISTENZA
f) Personale Ata destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/1992 che sia:
– coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela di soggetto diversamente abile in situazione di gravità.
– unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza);
g) personale Ata destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/1992 che sia unico parente o affine entro il terzo grado (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona disabile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, disabili residenti all’estero o, comunque, a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza).
In relazione ai punti f) e g):
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del Ccni del 12/2/2009, (in particolare i punti a, b e c) e dall’art. 4 dell’O.M. n. 18 del 13/2/2009. La condizione di esclusività dell’assistenza diversamente abile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; tutte le certificazioni devono essere prodotte entro la data di presentazione della domanda;
– la suddetta autodichiarazione non è necessaria qualora il richiedente la precedenza sia l’unico parente o affine a convivere con il soggetto disabile. Tale precedenza è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
h) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri; sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
V) PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
i) Il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) Il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/1995, destinatari della legge n. 100/1987, dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 325/1987, convertito con modificazione nella legge n. 402/1987 dell’art. 17 della legge n. 266 del 28/7/1999 e dell’art. 2 della legge n. 86 del 29/3/2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19/2/1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
m) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3/8/1999, n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al Ccnq sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione, sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 20 – Sequenza operativa
1. Al fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione sono effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare, per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno scolastico precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
a) utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
b) utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione del personale Ata inidoneo;
c) utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione scolastica – nello stesso profilo professionale – del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
d) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
e) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;
f) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
g) assegnazioni provvisorie provinciali;
h) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli enti locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
i) assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia.
3. In sede di contrattazione regionale possono essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
L’ufficio provinciale fornisce immediata comunicazione agli uffici delle province di provenienza degli interessati, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie disposte.
Art. 21 – Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale
1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l’ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell’autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale deve essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell’ambito del profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
2. Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione deve essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 1, lett b), del Ccnl del 29/11/2007. L’attività di riconversione è svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica funzionale.
3. L’attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale – ai sensi dell’art. 50 del Ccni concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 12/2/2009 – a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente la verifica finale sull’effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
4. Le iniziative di riconversione sono organizzate sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi può partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell’anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONE COMUNE
Art. 22 – Contenzioso
1. Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall’art. 2 del Ccnl del 29/11/2007.
Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
Reclami
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Controversie individuali
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del Ccnl del 29/11/2007, riportati al comma 2, art. 12 del Ccni del 12/2/2009.