Camera: approvato il nuovo testo sulla diffamazione

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Ieri sera, in un’Italia sonnacchiosa e disattenta, è stata approvata
alla Camera la proposta di Legge Costa che modifica le disposizioni di
legge in tema di diffamazione (trovate il testo della proposta qui).

Lo scarno comunicato del sito istituzionale recitava:

Ora, cosa ci sarà scritto nella  proposta approvata? Come cambieranno le disposizioni del Codice Penale e delle leggi dello Stato in tema di diffamazione? Andiamo un po’ a vedere cosa dice e che cosa succederebbe se questo testo venisse confermato nella sua approvazione anche al Senato e entrasse in vigore.

Guardiamo i cambiamenti all’articolo 595, che attualmente disciplina la diffamazione semplice e quella aggravata:

“All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con piu persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma»”.

Il primo elemento che salta agli occhi è che sparisce la possibilità per il giudice di comminare la reclusione. Si parla solo di multa.
Tuttavia la diffamazione non è stata depenalizzata. Si finisce pur sempre davanti a un giudice (di pace, magari) e si subisce un processo al termine del quale si può essere assolti o condannati.
Non c’è una soluzione al problema della congestione dei processi per diffamazione nei tribunali  e nelle aule di giustizia italiani.  C’è solo un passaggio di carte dal giudice monocratico (che finora si occupa della diffamazione aggravata) al giudice di pace.
Il passacartismo è uno sport molto praticato nella giustizia italiana.

Ma c’è una cosa nuova che dice che “nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione” si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Che cosa dice? (O andiamo un po’ a vedere, eh??):  “L’autore
dell’offesa non e punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.”

Oh, bene, dice uno, se mi accorgo di aver scritto qualcosa di offensivo posso rettificarlo (e se possibile eliminarlo), pubblicare delle dichiarazioni della controparte, insomma, modificare e integrare la notizia dal contenuto suppostamente diffamatorio e non essere punito (se dimostro di averlo fatto prima dell’apertura del dibattimento).

E invece no. O, meglio, non è così semplice. Anzi, funziona proprio in modo terribile. Perché per capire bene dobbiamo andare a vedere come viene disciplinato, secondo il nuovo testo, l’istituto della rettifica.

Intanto la nuova proposta di legge prevede che la rettifica venga fatta «senza commento». In breve, si pubblica la rettifica secondo il testo stabilito dalla controparte richiedente, ma non ci si può aggiungere nulla di proprio. Niente.
Neanche un “mi dispiace”, un “pubblico la rettifica ma ribadisco il mio pensiero”, una integrazione, qualcosa che faccia pensare a un contraddittorio nel merito.

Ma quello che fa spavento è quanto segue:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non piu di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni
dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve
inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»

Quindi:

a) la rettifica deve essere pubblicata “a richiesta della persona offesa” (non vale, dunque, rettificare qualcosa di propria iniziativa);

b) la rettifica deve essere pubblicata a spese del presunto diffamatore su due quotidiani a tiratura nazionale. Per intenderci, se avete offeso qualcuno su un blog o su Facebook, non vale che pubblichiate la rettifica sul blog o su Facebook, cioè nello stesso luogo in cui la presunta offesa avrebbe avuto origine. No, dovete pubblicarla a vostre spese sui quotidiani che la controparte vi indicherà. Per cui se date dello scemo a qualcuno potreste ritrovarvi una richiesta di rettifica da pubblicare su
“Repubblica” e  “Corriere della Sera”. E potrebbe costarvi molto, ma molto di più che affrontare un processo;

c)  rientrano tra gli elementi costituenti il reato di diffamazione anche le immagini: quindi occhio con l’uso disinvolto di immagini “photoshoppate”;

d) per richiedere una rettifica non importa che i pensieri e le azioni attribuiti a un soggetto siano effettivamente diffamatòri nei loro confronti (cosa che viene stabilita da un giudice e non da un sentimento individuale), basta che
siano “ritenuti lesivi” di “reputazione” o “contrari a verità”.

Splendido, vero? Non ne parla nessuno.
Un giorno la rete si sveglierà e si ritroverà a parlare del solito blogger che farà da capro espiatorio  riempendo i social network di espressioni di solidarietà di cui il giorno dopo nessuno si ricorderà più.

Il decreto-frittella anti-femminicidio

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Il decreto anti-femminicidio è nato, e come tutte le cose un po’ fighttòfile, lo si annuncia, debitamente, su Twitter.

Lo hanno chiamato proprio così, “anti-femminicidio”. C’è l’antipulci, l’antizanzare, l’antitetanica, l’antivipera (questa parola è bella, si è anti l’animale e non anti l’effetto del suo veleno). Ora c’è l’anti-femminicidio. E l’eliminazione del trattino è solo questione di tempo e di uso della parola.

Non è una cosa che una donna se lo spruzza addosso e non viene più picchiata e violentata fino alla morte dal marito, dal compagno, dal fidanzato o dal padre (perché se le càpita per colpa dello spacciatorello di turno, come nel caso di una giovane di Castagneto Carducci, quello non è femminicidio??). Non ci si inietta una dose di anti-femminicidio per fermare gli effetti di queste violenze e, eventualmente, ritornare in vita. No, non è così che funziona.

Decreto profondamente deludente. Assolutamente mancante di punti di appoggio seri e convincenti.

Intanto c’è da chiedersi se sia stato effettivamente e chiaramente definito il reato di femminicidio. Se esista, cioè, al di là di ogni ragionevole dubbio, una condotta che venga definita “femminicidio”. E, eventualmente, in che cosa differisca il “femminicidio” dall’omicidio tradizionale. Perché una donna uccisa dal marito perché lo voleva lasciare sia diversa da una donna presa a fucilate da uno sconosciuto. Sono domande a cui il governo (che NON è il legislatore, ma che a lui, in questo caso, si sostituisce) DEVE dare una risposta. Risposta che non c’è.

Ci sono, però, i provvedimenti.

a) Querela irrevocabile. Vuol dire che una volta presentata una querela, questa non può più essere rimessa, ovvero ritirata, e continuerà a produrre effetti sia che la vittima continui a volerlo o no.
Quella di presentare querela, oltre che una facoltà è un diritto. A cui, certamente, si può rinunciare. Io posso denunciare per diffamazione uno che mi ha offeso, magari perché in quel giorno ero arrabbiato, basta che lui mi abbia diffamato davvero. Poi, magari, con il tempo, il tipo mi chiede scusa, io mi convinco che forse ho un po’ esagerato, abbiamo fatto pace, magari è nata anche una bella amicizia, e io DEVO poter rinunciare a quel diritto che ho esercitato, se questa è la mia intenzione.
Chi querela per “femminicidio” è in genere una donna che ha subito delle violenze atroci. Ma, allora, non si capisce perché chiamare “femminicidio” il reato o i reati per cui si procede, visto che la donna è ancora viva. Saranno molestie, percosse, violenze sessuali o meno, lesioni più o meno gravi. Ma la donna è viva, tant’è che propone querela. E vogliamo toglierle non solo il diritto di ritirarla, ma anche il diritto di avere paura. Per sé, e per i propri figli. E, eventualmente, di proteggere la sua persona e quella dei suoi cari. Perché lo stronzo quando è querelato minaccia. Se sa che la donna non può più ritirare nulla, allora si sente perduto, e chi non ha più nulla da perdere non ci pensa due volte ad andare fino in fondo.
Sarebbe bastato rendere perseguibili di ufficio e non più a querela di parte quei tanti reati connessi con il maltrattamento. Ad esempio le lesioni con prognosi inferiori ai venti giorni. Perché non è che lo stronzo, se ti fa un occhio nero guaribile in 15 giorni ti ha fatto qualcosa di bello e di piacevole.
Oppure l’obbligo per il medico curante, per il pronto soccorso, per gli assistenti sociali di segnalare alla magistratura quello di cui vengono a conoscenza durante il loro lavoro.
Oppure poter esercitare l’azione penale anche su denuncia (scritta e sottoscritta) di una persona che non sia necessariamente la diretta interessata ma magari qualcuno che le sta vicino (genitori, parenti stretti, un’amica, il parroco).
Perché una donna che non può ritirare una querela, dove la mandi? A lavorare, dico, ammesso che lavori. A far istruire i propri figli, a rifarsi una vita per proteggerla dallo stronzo di cui sopra che non ha nulla da perdere??

b) Se alla violenza assiste un minore la pena è aumentata di un terzo. La presenza del minore deve essere dimostrata in giudizio, ed è l’accusa che la deve dimostrare. Alla difesa basterebbe poter dire “no, no, il bambino era a letto, dormiva e non ha visto nulla”. Vale il sì dell’accusa come il no della difesa, in mancanza di prove valide e sufficientemente solide.
Guardiamo il reato di percosse. L’art. 581 del Codice Penale stabilisce che:
“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Cioè, io ti meno davanti a un minore, ma se tu non subisci nessuna “malattia nel corpo” (se, ad esempio, mi limito a darti degli schiaffettini superficiali, che non lasciano lividi, magari anche così, per stuzzicarti un po’) io posso essere condannato con la reclusione fino a sei mesi (a meno che i miei schiaffettini non facciano parte di un disegno più ampio e di un delitto maggiore) aumentati di un terzo. Questo se il giudice è talmente rigido da applicare il massimo della pena. O se gli schiaffettini erano continuati nel tempo e il fatto era di particolare gravità.
Se la pena base dovesse essere di tre mesi (metà del massimo) l’aggravante del minore si annullerebbe con la concessione delle attenuanti generiche, e lo stronzo schiaffeggiatore stavolta se ne tornerebbe con una condanna a tre mesi (o a quattro se il reato è continuato), condizionale assicurata, e se patteggia il rito gli consente uno sconto maggiore.
E’ un caso limite, ma è molto esemplificativo. Ah, naturalmente il tutto è perseguibile a querela di parte, ci mancherebbe altro.

c) Il diritto al gratuito patrocinio per le vittime di violenza. Ma non è un istituto che è sempre esistito? Dove sarebbe la novità?? Chi non può permettersi un avvocato deve poter accedere alla giustizia a spese dello stato sia che sia una vittima sia che si tratti di un imputato e debba esercitare una difesa. Lo sanno anche i muri. E in che cosa consisterebbe la grande novità introdotta da questo punto? Non è ancora chiaro.

d) Anonimato. Riferisce Alfano: “da oggi di dà la possibilità a chi sente o sa di una violenza in corso di telefonare alle forze di polizia non anonimamente, ma dando nome e cognome: a mantenere anonimato e protezione ci pensa lo Stato. Si può quindi intervenire su denunce fatte da terzi soggetti, magari il vicino di casa che ha sentito delle urla”
Allora, se io devo dare il mio nome e cognome, o, comunque, declinare le mie generalità alla polizia a cui telefono per riferire di una violenza in atto, NON SONO anonimo. Sono sempre identificabile dall’autorità giudiziaria. Magari lo stato provvederà a mascherare i miei dati agli occhi del presunto colpevole e della vittima, ma se vengo chiamato in un pubblico processo a testimoniare e a riferire che sì, ho sentito dei rumori e delle liti quella sera, poi difesa e parte civile le mie generalità le vogliono. E questo non è anonimato. E le “denunce fatte da terzi soggetti” non è che vanno firmate? Da quando in qua le forze dell’ordine si muovono sulla base di un signor X che riferisce di essere il signor Y e che dice che il signor Z sta picchiando la moglie??? Non esiste più la responsabilità di chi scrive?

Laura Boldrini esulta: “#Femminicidio, violenza contro le donne, #stalking: bene il decreto del #governo, segno di nuova consapevolezza” (su Twitter, naturalmente!)

Tolgono i diritti alle donne e la chiamano “consapevolezza”.