Atto dovuto

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Sono stato per lungo tempo indeciso se parlare di questi argomenti. Oggi penso che ne sia giunto il momento adeguato.

a) A seguito della mia malattia, la mia dirigente scolastica ha ritenuto opportuno disporre nei miei confronti una visita collegiale. La motivazione, un po’ generica, invero, è che sono assente dal lavoro ininterrottamente dal 10 dicembre 2012. Da notare, inoltre, che la visita collegiale è stata disposta MENTRE la mia malattia era in essere. Quindi non potevano esserci dubbi che io fossi malato (circostanza, questa, attestata anche dal certificato del mio medico curante). Beh, certo che sono assente ininterrottamente dal 10 dicembre. Sono stato ricoverato fino al 19 giugno 2013, quindi per un periodo superiore ai sei mesi. Attualmente sono in convalescenza e sto usufruendo del secondo ciclo di fisioterapia. Ho alcune difficoltà di deambulazione. E il mio medico curante non ritiene opportuno che io ricominci a lavorare. Io, per la verità, la penso diversamente e vorrei rientrare subito. Opinioni.

Fatto sta che questa cosa della visita collegiale non mi è andata giù. COSA ne ha determinato VERAMENTE la richiesta, a parte il fatto che sono stato assente? Avrei potuto interrompere la continuità della malattia prendendomi le ferie durante il mese di agosto, oltretutto avrei risparmiato un mese sulle trattenute di legge, ma in agosto non ero in ferie, ero malato e non mi va di sottostare a questi giochini da sindacalista d’assalto.

Ne ho parlato con colleghi e personale di segreteria. TUTTI (o quasi, a dire il vero) mi hanno detto che si è trattato di un ATTO DOVUTO. Ecco, “atto dobuto” è la formula burocratica che tappa la bocca a tutti.

“Atto dovuto” è un atto obbligatorio per legge. E mandare una visita collegiale no, non è un atto obbligatorio per legge, ma una FACOLTA’ del docente e del dirigente scolastico. Può disporla come non disporla. E nel mio caso ha deciso fosse opportuno disporla, dov’è l'”atto dovuto”? Non è mica il pubblico ministero che se indaga qualcuno glielo deve comunicare mediante un avviso di garanzia o mediante un avviso di conclusione delle indagini preliminari se no commette a sua volta un illecito.

Qui si scambia la nozione di “Atto dovuto” (=obbligatorio) con “atto doveroso” (=opportuno, utile).

Già, ma opportuno per chi? Per il dirigente e per la scuola, indubbiamente. Altrimenti non avrebbe alcun senso disporla. Si passa la palla a un organo superiore, ma pur sempre di parte (il giudizio della commissione medica è appellabile davanti al TAR, visto che è e rimane un giudizio di parte, quello della pubblica amministrazione). “Atto dovuto”? No davvero.
b) L’amico Pasquale Bruno Avolio mi segnala questo scritto di un docente di matematica di scuola superiore alla redazione di “Orizzonte scuola”:

Carissimi, sono un insegnate di matematica di un piccolo liceo di periferia alla soglia dei 55 anni e dopo 27 anni d’insegnamento devo ammettere, prima a me stesso, che non credo più all’art 33 della Costituzione. Perchè? Ho ricevuto l’altra settimana una lettera di censura da parte del mio dirigente scolastico.

Nella lettera di censura il Dirigente esprime preoccupazione perchè più della metà degli studenti viene valutato negativamente e vengo invitato a produrre in nota riservata relazione e chiarimento. Si renderà pertanto necessario richiedere un ispettore tecnico proprio della classe di concorso A049, al al fine di ripristinare un clima scolastico piu’ costruttivo così come richiesto da numerosi genitori ed alunni.

Dopo aver ricevuto questa sanzione disciplinare rimango per qualche giorno sconcertato, eppure a scuola ci metto l’anima: mi prendo tre giorni di malattia per riprendermi. Consulto il mio sindacalista, il quale la prima cosa che mi dice, il tuo dirigente è proprio uno str….o , che facciamo apriamo un contenzioso legale? Penso tra me e me, per fare cosa? Per far applicare la Costituzione? No, non ci credo più all’art 33.Stamani torno a scuola e vado al protocollo, presento il certificato medico, e metto al protocollo la seguente lettera.

“Oggetto: rinuncia agli incarichi aggiuntivi.

Il sottoscritto xxxxxxxxx
per motivi personali
rinuncia, con effetto immediato, ai seguenti incarichi aggiuntivi:
-collaboratore di classe 5 A
-responsabile di laboratorio di fisica
-referente Olimpiadi della matematica
-accompagnatore gita scolastica della 5A a Praga
-referente ECDL
-ore eccedenti colleghi assenti
-responsabile plico telematico maturità

Distinti saluti.”

Alla prima ora, sono in seconda, i ragazzi mi vedono un po’ contrariato, dovevo interrogare, non ho proprio la serenità di giudizio, penso e ripenso alla lettera del dirigente e come da un momento all’altro possa spuntare un ispettore da dietro la porta. Mi domando: forse non sono piu’ l’insegnante di una volta…. Spieghiamo: sistemi lineari, il metodo di Kramer, matrici e determinanti.

Alla seconda ora, bussa alla porta il collaboratore scolastico: “il dirigente la convoca in presidenza” Dico io: e la classe chi la guarda? Risponde il collaboratore: ci penso io

Vado in Presidenza. Il dirigente mi fa la seguente domanda: “professore perchè ‘ ha presentato queste rinunce? Io rimango un po’ perplesso e poi prendendomi una pausa dico: “e Voi Preside perchè mi avete fatto quella lettera di censura?” . Dice il preside: “Ma quella lettera è un atto dovuto.” Rispondo io: Anche la mia lettera di rinuncia è un atto dovuto.” Saluto e ritorno in classe.

La classe è un po’ scalmanata, mi ricordo che sta per suonare e devo ancora aggiornare il registro elettronico che è vincolato all’orario…. sbaglio a cliccare e metto verifica orale e clicco impulsivamente ok ok. O no adesso non posso fare piu’ niente devo solo interrogare che faccio?

Il menu’ a tendina inesorabilmente, non se ne va…….. Allora che faccio ?

Sette politico e vai………
Anche qui si parla di “atto dovuto”. Per come sono state riferite le cose, la lettera di censura è una sanzione disciplinare. Che viene o dovrebbe venire irrogata, come tutte le sanzioni, a seguito di un adeguato contraddittorio. Il dirigente contesta un addebito al docente, che propone le sue controdeduzioni e adduce tutto l’adducibile a sua difesa. Dopodiché, il dirigente commina la sanzione che può essere appellata agli organi superiori. E’ così che funziona. E spero che abbia funzionato così anche nel caso del docente di matematica che scrive. Se no ci sarebbe assoluta libertà di lettera di censura da parte di chiunque. Non si commina una pena senza prima aver sentito la persona cui si addebitano delle inadempienze.

Curioso il fatto che il docente riferisca di aver ricevuto l’invito a produrre, in nota riservata, elementi difdensivi e opportune relazioni DOPO che la censura è stata emessa. Quindi i casi qui sono due, o la lettera del dirigente era una lettera di richiamo e non di censura, oppure, se era di censura, è un atto nullo, dovutamente nullo, perché non si può applicare una sanzione e POI chiedere le motivazioni.

Carinissimo anche “il dirigente la convoca in presidenza”. Uno sta svolgendo un pubblico servizio, viene interrotto da un collaboratore scolastico che gli dice che c’è il suo superiore che deve parlargli. Allora, visto che il docente ha la responsabilità della classe, il dirigente faccia il favore di convocarlo PER SCRITTO e di sollevarlo, contestualmente, dall’obbligo di vigilanza, se vuole parlarci. Se no gli parli fuori dall’orario di servizio.

Il sopruso, nella scuola, è un “atto dovuto”.