Le spese omeopatiche sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi

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Io non lo sapevo che tra le voci deducibili dalla dichiarazione dei redditi ci fossero anche le “spese omeopatiche”.

Vuol dire che, al pari di qualsiasi farmaco da banco (la tradizionale “Aspirina”, ad esempio, ma non solo) io posso dedurre una parte delle spese sostenute per l’omeopatia e non pagare le tasse sull’imponibile relativo.

Il problema è che i “rimedi” omeopatici, fino a prova contraria, NON sono farmaci. E non esiste nessuna equivalenza tra il curarsi un’influenza con l’Aspirina o con la Tachipirina e il curarsela con un trattamento omeopatico, proprio perché l’omeopatia non è stata MAI riconosciuta come avente un qualsivoglia fondamento scientifico.

L’equivalenza è solo ai fini fiscali e non terapeutici. L’Aspirina ha indubbi effetti antipiretici dimostrati, se prendo l’influenza e ne ingoio una non è come prendere qualche granulo di zucchero intriso di una sostanza in cui il presunto principio attivo sia stato diluito un numero indefinito e, comunque, molto alto di volte.

Questo non è garantire la libertà di “cura”. L’omeopatia non è una “cura”. L’Aspirina sì.

Quindi è perfettamente giusto che io detragga dalla dichiarazione dei redditi quello che spendo per curarmi con efficacia, mentre, se voglio curarmi in altro modo, lo dovrei fare a mio solo rischio e pericolo. Ovvero, pagandomi per intero le visite e le cure, non pretendendo nulla indietro dallo Stato, neanche un’agevolazione fiscale.

E’ straordinario vedere che se io compro un tubetto di una specialità da farmacia (non la definisco neanche “medicinale”) omeopatica posso dedurla nei limiti consentiti dalla legge, mentre se compro una confezione di vitamina C, un integratore salinico o multivitaminico, una macchina per l’aerosol o un clistere che sia non posso detrarre proprio un bel nulla.

E’ un atto di prepotenza e di prevaricazione sul cittadino informato e un invito a rincorrere le lucciole quando sarebbe l’ora di accendere il lampadario.