Privacy: Telefonate commerciali indesiderate. Come opporsi

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Dal 1° febbraio gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate commerciali:

    • Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"
    UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)

    • Via fax: 06.54224822;

    • Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

    • Tramite il numero verde: 800.265.265;

    • Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it

Chi tutela gli abbonati se, nonostante l’iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?

Il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria

Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria o al Garante è bene però:

    • accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;

    • controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva);

    • verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

E’ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

    • chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;

    • gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni;

    •  l’informativa può essere resa con modalità semplificate.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali  sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve  assicurare l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010  si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).

da: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1794339

Garante della Privacy: no al telemarketing con generazione casuale dei numeri di telefono

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E’ vietato effettuare telefonate commerciali usando sistemi che generano numerazioni casuali. Tanto più se gli abbonati vengono contattati con chiamate preregistrate.
 
Lo ha stabilito il Garante privacy intervenendo contro una azienda vinicola a seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini che lamentavano la ricezione di telefonate indesiderate, in alcuni casi preregistrate. Per le sue comunicazioni commerciali l’azienda non utilizzava, né direttamente né attraverso i propri call center, i numeri presi dagli elenchi telefonici, ma si serviva di un sistema che generava i numeri da contattare attraverso sequenze casuali. Le sequenze erano elaborate con criteri geografici e i numeri non erano abbinati a dati anagrafici.
 
Nel suo provvedimento di divieto (relatore Giuseppe Fortunato) l’Autorità ha spiegato che anche il numero casualmente composto e chiamato telefonicamente deve considerarsi "dato personale", in quanto ricollegabile, anche indirettamente, a una persona identificata o identificabile. Di conseguenza, in base alle norme sulla privacy, per poter utilizzare anche questo tipo di numerazione a fini commerciali è necessario il previo consenso dell’interessato. Tanto più laddove si utilizzino modalità di contatto con chiamate preregistrate per le quali il consenso è obbligatorio, come più volte ribadito dal Garante.
 
Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha vietato all’azienda di usare sistemi che generano tramite digitazione casuale numeri di telefono con i quali contattare gli interessati. La società dovrà inoltre cancellare tutti i dati personali per i quali non risulta documentato tale consenso.
 
La mancata osservanza del provvedimento del Garante espone a sanzioni penali (reclusione da tre mesi a due anni) e amministrative (pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro).