La brutta cosa con un bel nome

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cuore

Alla fine la brutta norma con un bel nome è passata anche alla Camera dei Deputati e si accinge (speriamo con un po’ di disgusto) a diventare legge dello Stato.

Hanno aspettato l’estate, quando in piazza poteva esserci tutt’al più un manipolo di insegnanti agguerriti e col dente avvelenato, ma poca, pochissima roba rispetto allo sciopero unitario del maggio scorso.

Al Senato, se possibile, era andata perfino peggio: avevano messo la fiducia, strumento di prevaricazione sul Parlamento, di  per far passare la figura del preside plenipotenziario e onnipotente e per cancellare dalla faccia della terra le graduatorie, che erano l’unico mezzo di garanzia di trasparenza che potesse esistere. Certo, perfettibile ma efficiente.

PAsseranno ancora molti, moltissimi anni, prima che un governo onesto si renda conto della dannosità che i suoi predecessori hanno reso legge e corra ai ripari.

Per ora, mutande di bandone e faccia di ghisa, perché non farà mai troppo male.

La scuola büóna

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Illustrazione originale da "Cuore" di Edmondo De Amicis. Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cuore_-_pic_7.png
Illustrazione originale da “Cuore” di Edmondo De Amicis. Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cuore_-_pic_7.png

E’ lo iato quella cosa
che al dittongo lunga suona
e trasforma tu’ ma’ buòna
nella büóna di tu’ ma’.

(Ettore Borzacchini, anima nobile)

 
E’ accaduto sabato scorso che Matteo Renzi, intervistato, tra le altre cose, sul tema della riforma della scuola, abbia detto “Qualcosa non ha funzionato”. Ma va’? Davvero?? O come se n’è accorto?? “Il colpevole sono io, riaprirò la discussione”, e questa è la premessa necessaria all’atteggiamento dirigenziale (o, per meglio dire, dirigista) che dovremo aspettarci. In breve, si parla, si discute, si fa pubblica ammenda degli errori, una marcia indietro prudenziale, si ascoltano tutte le parti in causa, poi si fa quel che ci pare.

Qual è, dunque, il busìllisi del contendere? Certamente non le assunzioni. Quelle è una sentenza della Corte Europea a imporle. E’ un dispositivo del 26 novembre che impone che i precari vengano stabilizzati dopo 3 anni di supplenze annuali. Sono stati individuati 148.000 lavoratori aventi diritto e il Governo, misteriosamente, ne ha stabiliti 100.000. Ma Renzi e compagnia cantante hanno dovuto accettare che quella sentenza fosse l’unico contenuto legislativo scritto da mano diversa dalla loro.

Il quid è un altro, è una scuola che si vedrà trasformare in azienda, con la figura del Dirigente Scolastico cui sarà data carta bianca sull’assunzione diretta dei docenti, dei collaboratori e sulla nomina dei supplenti. Sarà il festival dei clientelismi, dei favori, dei privilegi per i parenti, degli appoggi politici e perfino dei favori sessuali.

Sarà la scuola che avrà via libera perché lo dicono loro. Perché discutere discutono con tutti. Ma quanto a decidere decidono loro e solo loro.

Il privilegio di studiare in una scuola più sexy

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Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dichiarato: «All’inizio dell’anno scolastico capita di affrontare la scuola con riluttanza, perfino come un pesante dovere, ma la scuola, il poter studiare è soprattutto un privilegio». Che strano, io pensavo che fosse un sacrosanto diritto riservato a quanti volessero dare voce e realizzazione alle proprie ispirazioni individuali. Ma forse mi sbaglio.

Il Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, a sua volta, ha affermato: “Dobbiamo rilanciare una scuola che sia più attraente… più sexy. Sarebbe necessario lanciare la Costituente dell’istruzione”. Una scuola sexy?? Com’è una scuola sexy??? Cosa si deve fare in una istituzione degna dell’aggettivo “sexy”? Si deve sculettare? Si deve ballare sulla colonna sonora di “9 settimane e mezzo” sulla cattedra? Si programmeranno corsi intensivi di seduzione per gli insegnanti come aggiornamento??

E i ragazzi? Un articolo di Flavia Amabile su “La Stampa” chiarisce che, seguendo una ricerca dell’Università Milano Bicocca, “più sono connessi [si intende alla rete] meno studiano”. Ah sì?? Davvero??? E io che pensavo che a stare su Facebook tutto il giorno a scambiarsi micini e bacini si diventasse dei profondi conoscitori dei “Paralipòmeni della Batracomiomachia” di Leopardi, o anche in grado di dissertare con una certa disinvoltura sul bosone di Higgs o sulle tendenze dell’economia sociale di mercato. E invece NON studiano o studiano di meno o studiano pochissimo. Ma questo lascia stupiti. Non ce lo saremmo proprio mai aspettato. Anzi, in genere usano il web per accedere a siti di interesse spiccato ed evidente (generalmente a luci rosse), strano che non imparino qualcosa.

Beh, certo. Con una scuola sexy…

[Questo è l’ultimo articolo sulla scuola che scrivo per un bel po’ di tempo]

A scuola si muore

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E’ già cominciato l’orrendo cannibalismo mediatico sulla povera ragazza che ha perso la vita questa mattina nell’attentato di matrice si-dice-mafiosa davanti a un Istituto Tecnico, a Brindisi.

E alla stampa nazionale si aggiunge il popolo di Facebook che ne ha saccheggiato il profilo, ripubblicato foto, moltiplicato l’iconografia in uno sciacallaggio senza fine, che non si ferma neanche davanti alla tragedia più evidente e sconfortante: tutti a ravanare nella vita privata di chi non ha più una vita, non importa se era una ragazza minorenne.

Anzi, su Facebook sta girando insistentemente, in queste ore, una frase attribuita ad Antonino Caponnetto, secondo cui la mafia avrebbe molta più paura della scuola che della giustizia.

Ora, io spero vivamente che anche questo sia una trovata dei soliti primadonnisti della rete, e che abbiano attribuito a Caponnetto una frase che non ha detto o, se l’ha detta, almeno che sia stato in un contesto profondamente diverso. Perché anche quello delle citazioni a vànvera sarebbe un capitolo da approfondire a parte.

E comunque una cosa è certa: alla mafia della scuola non gliene frega un bel niente.

E allora a chi è che importa DAVVERO qualcosa della scuola? Ai Governi, naturalmente. Allo Stato. Infatti l’istruzione pubblica e l’Università sono state le prime istituzioni a essere messe in ginocchio dalle politiche dei tagli sulla formazione dei futuri cittadini.

Non è solo un problema di ridenominazione dei corsi di studio (per cui dalla “Ragioneria” si è passati all'”IGEA” e poi alla “Amministrazione Finanza e Marketing”), è un problema di ore tagliate con l’illusione che se si studia di meno si studia in modo più efficace (ma quando mai si è visto?), sono precari che non lavorano, sono insegnanti di ruolo che devono assorbire il lavoro degli altri (si veda la compresenza con gli insegnanti di madrelingua per i docenti di lingue straniere), sono progressioni di carriera e posizioni stipendiali bloccate, sono pensionamenti rimandati, neo-assunzioni col contagocce, sono le scuole che sono costrette a chiedere delle “donazioni obbligatorie” per le fotocopie e la carta igienica, (la scuola è arrivata agli ossimori!) è un’Università allo sbando, è la logica del “con la cultura non si mangia”.

E se con la cultura non si mangia, senza mangiare si muore.

A scuola si muore un po’ ogni giorno perché alla scuola hanno staccato la spina. L’istruzione vive di energia residua e non rinnovabile.

E ci destreggiamo tra le affermazioni del Capo della Polizia Manganelli che dice che i responsabili saranno presi (lo speriamo bene!) e che avranno l’ergastolo. Ora, in uno stato di diritto se un imputato prende l’ergastolo o meno, se è responsabile dei reati che gli vengono contestati lo decide la magistratura, non una dichiarazione di intenti o un auspicio personale rilasciati alla stampa.

Avremo ancora bare bianche, palloncini colorati, striscioni, applausi ai funerali, parole retoriche e presenze contrite di circostanza.
Ma non avremo risposte. Saremo muti davanti al gorgo in cui stiamo scendendo (come i più bei versi di Cesare Pavese ci hanno insegnato), e avremo un solo filo di fiato quando, tornando alle nostre case, penseremo all’unisono: “E’ tutta colpa di Beppe Grillo e dei grillini!”

Perché non è possibile che sia colpa nostra, vero?

 

Riforma delle scuole superiori: tutti i quadri orari

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Sono stati partoriti finalmente i quadri orari della riforma delle scuole superiori di secondo grado. Consultate e piangete.

Licei:

Istituti Professionali

Istituti Tecnici

Il testo del D.P.R. 122/2009 – Regolamento per la valutazione degli alunni

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Tanto tuonò che piovve. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è, quindi, legge dello stato a partire dalla data di domani, il D.P.R. n. 122 sulla valutazione del rendimento degli alunni e dell’attribuzione dei crediti per l’ammissione all’esame di Stato conclusiovo della scuola secondaria superiore di secondo grado.

Nel testo del regolamento non è stato minimamente recepita la sentenza del TAR del Lazio che esclude gli insegnanti di religione cattolica dalla valutazione allo scrutinio finale. Particolarmente chiaro risulta il passaggio secondo cui «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe,compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici (…), i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni».

La palla è stata ributtata impietosamente in mano ai collegi docenti e ai consigli di classe. E ora sono cazzi nostri.

Scarica il testo del D.P.R. in formato PDF

I tagli degli organici di diritto del personale ATA -nota del 17 giugno 2009-

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Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2009/2010 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell’organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente l’oggetto. Continua la lettura di “I tagli degli organici di diritto del personale ATA -nota del 17 giugno 2009-“

Abruzzo: ripresa di servizio del personale scolastico dopo gli eventi sismici

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Si fa riferimento ai DD.MM. rispettivamente n. 3542 del 15.04.2009 e n. 1008 del 17.04.2009, nonchè alla nota di questo Ministero n. 1107 del 27.04.2009, con i quali è stata prevista e regolamentata la possibilità per il personale scolastico di assumere servizio in sede diversa da quella di propria titolarità o in tendopoli, in seguito ai gravi eventi sismici che hanno reso inagibili particolarmente le Scuole situate all’interno dei territori interessati dagli stessi o che hanno impedito, in particolare al personale residente nei comuni del cratere sismico, di raggiungere le proprie Scuole ubicate in zone diverse. Continua la lettura di “Abruzzo: ripresa di servizio del personale scolastico dopo gli eventi sismici”

Finis

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L’ultimo giorno di scuola non è per nulla una liberazione, anzi, è un gran rompimento di coglioni.

Coincide sempre col sabato, giorno che i più fortunati (o i più ruffiani) tra i docenti hanno libero e che qualcuno si deve ciucciare in pieno.

A me quest’anno è andata quasi bene, le prime quattro ore, con campanella del "Finis" alle 11,50.

L’ultimo giorno non ti passa mai. Ma non solo perché stai facendo il conto alla rovescia, e guardi i minuti che scorrono lenti nell’orologio del tuo immaginario (uh, se aveva ragione Bergson con quella storia del tempo interiore!) mentre "professore posso uscire?", "Va bene, esci" e mentre sul tavolo della sala insegnanti troneggia una scritta in cui si invitano i docenti a tenere gli alunni nelle rispettive aule con le porte chiuse.

Gli alunni hanno organizzato un tavolo da ping-pong rudimentale ma ingegnoso. 12 banchi, uno accanto all’altro e una rete vera da ping pong che sembra fatta apposta su misura. Alla lavagna una sorta di organigramma da campionato, con tanto di eliminatorie, rientri, semifinali, finali per il 3° e 4° posto, finalissima alla presenza del Re Juan Carlos, del presidente Pertini e del Cancelliere Helmut Schmidt.

Passa un’ora, ne passano due. Ma devono passarne altre due e dopo un po’ il ping-pong non sfagiola più.

Manca un registro di classe, l’ha preso non si sa chi e non si sa come. Che, voglio dire, sono delle ottime premesse per ritrovarlo.

Qualcuno in una classe accanto ha portato della musica stunz-stunz, di quelle che non sanno di niente e che a loro piacciono tanto, forse proprio perché non sanno di niente e allora possono riempirle di tutte le stronzate immaginabili. E ti chiedi se il bischero sei tu, che tieni i tuoi alunni a chiacchierare amabilmente in classe e ad evitare che un paio di alunne si stravacchino sui banchi addormentandosi, o se sono gli altri che acconsentono a questi riti orgiastici.

Poi suona la campanella e sei ufficialmente in vacanza e non te ne rendi conto. Le signore della segreteria ti dànno la mano come se dovessero congedarsi da te per sempre e tu da una parte ti gratti i coglioni, dall’altra pensi che tra scrutini, presenze obbligatorie agli esami di stato, collegi docenti finali, giugno te lo fai in vacanza a singhiozzo e avrai modo di vederle e rivederle, e poi arriva il 1° settembre e si ricominicia coi baci, gli abbracci e il défilé estivo delle colleghe abbronzate al collegio docenti.

"Salutai Precossi, salutai Garoffi, che mi annunziò la vincita alla sua ultima lotteria e mi diede un piccolo calcafogli di maiolica, rotto da un canto, dissi addio a tutti gli altri. Fu bello vedere il povero Nelli, come s’avviticchiò a Garrone, che non lo potevan più staccare. Tutti s’affollarono intorno a Garrone, e addio Garrone, addio, a rivederci, e lì a toccarlo, a stringerlo, a fargli festa, a quel bravo, santo ragazzo; e c’era suo padre tutto meravigliato, che guardava e sorrideva. Garrone fu l’ultimo che abbracciai, nella strada, e soffocai un singhiozzo contro il suo petto: egli mi baciò sulla fronte. Poi corsi da mio padre e da mia madre. Mio padre mi domandò: – Hai salutati tutti i tuoi compagni? – Dissi di sì. – Se c’è qualcuno a cui tu abbia fatto un torto, vagli a dire che ti perdoni e che lo dimentichi. C’è nessuno? – Nessuno, – risposi. – E allora addio! – disse mio padre, con la voce commossa, dando un ultimo sguardo alla scuola. E mia madre ripeté: – addio! – E io non potei dir nulla."

(da "Cuore" di Edmondo De Amicis)

"- Addio, mio buon maestro e compagni miei. Chissà se mai più vi rivedrò. – Ma tosto pensai: – Se non dovessimo più rivederci, speriamo che dipenda da voi.- E sgambettai allegro verso la campagna."

(da "Il libro Cuore -forse!-" di Federico Maria Sardelli

Libri di testo – Sospensiva del TAR del Lazio – Circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009

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A seguito di quesiti pervenuti, in merito alla ordinanza n. 2049/09, con cui il TAR del Lazio ha sospeso la circolare ministeriale n. 16/2009 sulla adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010, si chiarisce quanto segue.
L’ordinanza del TAR Lazio, emessa in data 7 maggio u. s., ha sospeso la circolare ministeriale nella parte in cui prevede che l’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata.
Il Ministero ha già dato mandato all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre appello avverso la predetta ordinanza chiedendone l’immediata sospensione dell’esecutività con decreto presidenziale. Ciò posto, per la denegata ipotesi in cui il giudice d’appello dovesse confermare la misura cautelare disposta dal Tar, sin d’ora si precisa che la stessa potrà produrre effetti a partire dal prossimo anno scolastico e nella sola ipotesi in cui docenti neo trasferiti (ovvero assegnati ad altra classe) manifestino con apposita e motivata istanza l’intenzione di adottare testi scolastici diversi da quelli precedentemente scelti dal collegio dei docenti mentre non può in alcun modo incidere sulle procedure in atto riguardanti l’adozione dei testi scolastici.
Si fa riserva di comunicare l’esito dell’appello.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

I nuovi recapiti e-mail dell’Ufficio Scolastico Provinciare de L’Aquila e dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo

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A seguito del sisma, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Provinciale di L’Aquila hanno attivato la loro sede presso la SCUOLA SOTTOUFFICIALI della GUARDIA DI FINANZA (Coppito – L’Aquila).
Al momento eventuali comunicazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:

direttore-abruzzo@istruzione.it

csa.aq@istruzione.it

da: www.istruzione.it

Scuola – Docenti e ATA: ecco i moduli per le domande di trasferimento 2009/2010

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Roma, 13 febbraio 2009

Oggetto: Trasmissione dell’O.M. n. 18 del 13 febbraio 2009 prot. n. 1916 e del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 12.02.2009 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2009/2010.
Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

* Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 12.02.2009 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2009/2010.
* Ordinanza ministeriale n. 18 del 13 febbraio 2009 prot. n. 1916, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A..

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest’ultimo provvedimento.

Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.

Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Si ritiene utile sottolineare che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 9 marzo 2009.


IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

Scuola dell’infanzia
MODULO A1   domanda di trasferimento
MODULO A3   domanda di passaggio di ruolo

Scuola Primaria
MODULO B1   domanda di trasferimento
MODULO B4   domanda di passaggio di ruolo

Scuola Secondaria di I Grado
MODULO C1   domanda di trasferimento
MODULO C2   domanda di passaggio di cattedra
MODULO C3   domanda di passaggio di ruolo

Scuola Secondaria di II Grado e Artistica
MODULO D1   domanda di trasferimento
MODULO D2   domanda di passaggio di cattedra
MODULO D3   domanda di passaggio di ruolo

Personale educativo
ALLEGATO A    domanda di trasferimento
ALLEGATO B    domanda di passaggio di ruolo

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
MODULO MN    domanda di trasferimento
MODULO PN    domanda di passaggio di profilo

Istruzioni modulo MN (allegato B1)    Istruzioni modulo PN (allegato C1)

Circ. Min. 10 del 23/01/2009 – Valutazione degli apprendimenti e del comportamento

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Roma, 23 gennaio 2009
Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione nel presente anno scolastico. Prevede, altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione.

Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura del testo definitivo.

In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione, che troverà attuazione dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il regolamento riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione relativa al primo ciclo di istruzione. Nelle more dell

Cancellate le scritte!

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Questo reperto e’ stato rinvenuto sulla cattedra della classe 1D IGEA dell’ITC “Moretti”.

Vi si legge lo sconforto poetico del personale delle pulizie dell’istituto che, a fronte dell’intemperanza degli alunni, minaccia di ricoorere alla Preside (oggi “Dirigente Scolastico”) per aver ragione delle proprie lamentele.

Un documento poetico di estremo interesse e rigore.



Questo e’ un post “precotto”, programmato per essere visualizzato anche in mia assenza. Io in realtà sono in Portogallo e se non cade l’aereo, circostanza per cui mi gratto debitamente gli attributi, vi vo’ un bel pezzo in tasca a tutti.

Liceo Scientifico

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Arrivano puntuali e dicono “Buongiorno!”
Qualcuno di loro legge l’Ulisse di Joyce, qualcun altro ha appena finito di leggere tre o quattro romanzi di Dostoevskij perché non sapeva che cosa fare durante le vacanze;
– Dicono che dovrei conoscere un determinato gruppo rock-heavy metal non ben meglio identificato se no non sono abbastanza “trendy”
– Suonano il flauto traverso, studiano il pianoforte, amano cantare, qualcuno fa basket, altri nuoto (più comunemente “piscina”), tifano Milan (e va beh…) e le ragazze si innamorano regolarmente dei “bastardi”
Resistono a un caldo infernale senza chiedere neanche un momento di poter andare in bagno
Non si omologano alla moda dei pantaloni bassi e delle scarpe da ginnastica a tutti i costi e le ragazze indossano anche gonne sotto al ginocchio e sandali
– Qualcuno dà inspiegabili capocciate al muro
– Qualcun altro vorrebbe avere tra le mani la mia copia in vinile del quarto dei Led Zeppelin.
Ogni tanto non sanno cos’è uno iato ma sciorinano verbi dittongati come se piovesse

Sono i ragazzi della 2C, ed è soltanto il primo giorno…

Ti do quello che il mondo distratto non ti da’

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Vladimir Nabokov non si era inventato nulla.

Lolita ce l’abbiamo intorno, è la ragazzina della porta accanto, la figlia dell’amico, la sorella maggiore dell’amichetto di tuo figlio.

Lolita è solitamente poco interessata al mondo che la circonda. Sta davanti alla TV, ascuola può anche andare benino, ma non è importante, in fondo, ha sempre il telefonino in mano.

Lolita non ci saluta, o se lo fa lo fa di malavoglia perché è costretta.

Lolita si vende per 5 o 10 euro e comincia a guardarvi con occhi spenti ma compassionevoli.
Come a dire "Ma guarda questo pirla che va a lavorare per 1500 euro al mese e per di più paga anche le tasse, quando io con un clic faccio sbavare i miei compagni e quelli sganciano il grano per vedermi e mi compro i vestiti firmati."

I genitori di Lolita non pensano che la colpa sia di Lolita, no, pensano che la colpa sia della scuola che non ha vigilato (loro invece sì…), tanto che la trasferiscono in un altro istituto, dove potrà continuare a fare quello che faceva prima senza che la cosa venga fuori, così potranno continuare a vivere tranquilli.

Stiacciati con infamia

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Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso dell’anno e pregresse, considerate le gravi insufficienze che permangono nelle materie XYZ e quelle meno gravi nelle materie ABC, valutati i risultati del I° trimestre, considerate le numerose assenze dalle lezioni, tenuto conto dello scarso impegno, acclarato che le lacune mostrate sono tali da non poter essere colmate né autonomamente né con futuri interventi mirati e che l’alunno non è in grado di seguire proficuamente il programma di studi del prossimo anno scolastico, il Consiglio decide all’unanimità di dichiarare l’alunno SECCHIONI VINCENZO non ammesso alla classe successiva.

E così via…

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei Cobas sui debiti formativi

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Il ricorso dei CoBas contro l’Ordinanza Ministeriale di Fioroni sui Debiti Formativi è stato respito dal Consiglio di Stato.

Basta, le prove di recupero per i debiti si fanno, nessuna sanatoria e le scuole si pagano i corsi con i propri soldini.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che «non si ritiene allo stato sussistente, attese le ragioni addotte nel ricorso, il requisito del fumus boni juris; che, pertanto, l’istanza incidentale di sospensione non è da accogliere».

Insomma, si lavorerà come lavorano tutti invece di andare in vacanza come gli insegnanti e i Cobas, oltre che averlo preso in quel posto, ci hanno fatto una pessima figura. Invece di difendere i lavoratori hanno difeso i privilegi.

Docenti: ancora problemi per chi riceve il cedolino stipendiale in formato elettronico. Il Ministero ha cannato ancora.

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Ancora mari agitati per tutti quei docenti che ricevono il loro cedolino stipendiale in formato elettronico: il Ministero ammette che ci sono state delle defaillances, ma contemporaneamente dice che non è colpa sua. Leggete l’ultima mail da istruzione.it e cercate di resistere allo schifo, se potete:


A seguito delle numerose richieste di assistenza ricevute in merito agli episodi di mancato recapito del cedolino elettronico, si comunica che gli episodi di mancato o errato recapito, già verificatisi nei mesi scorsi e previsti anche per il mese di aprile, non sono imputabili ai servizi informatici del Ministero della Pubblica Istruzione: in tali casi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze garantisce comunque l’invio della versione cartacea.

Il Ministero è in costante contatto con i responsabili dei sistemi della Rubrica PA e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la risoluzione dei problemi segnalati, e informerà tempestivamente gli utenti sui tempi previsti per il ripristino della funzionalità.

La riorganizzazione degli Istituti Tecnici Superiori (Decreto del Presidente del Governo del 25 gennaio 2008)

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione;

VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

CONSIDERATI gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità Il Presidente del Consiglio dei Ministri all’offerta formativa del sistema dell’IFTS nonché una sua maggiore

articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell’IFTS nell’ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 gennaio 2008;

SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA

le seguenti linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Capo I

Profili generali della riorganizzazione

Articolo 1

Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 69[1], è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dallalegge n. 296/06, articolo 1, comma 631[2]e dalla legge 2 aprile2007, n. 40, articolo 13[3], secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).

2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

a) rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo13, comma 2, della legge n. 40/07;

d) promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Articolo 2

Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all’articolo 11:

a) l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

b) l’offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;

c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

Articolo 3

Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l’integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province

autonome di Trento e Bolzano, dell’UPI e dell’ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell’università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l’IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 2, è integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l’istruzione e la formazione.

Articolo 4

Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all’offerta formativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:

1 assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2 con
sentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell’ambito dell’Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all’estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell’anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell’articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnicoprofessionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell’articolo 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall’Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con

decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, con l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall’articolo

52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 5

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l’insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell’accesso ai percorsi;

b) all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1;

c) all’esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell’ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell’articolo 4 del decreto del ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007.

5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell’articolo 6 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.

7. I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.

Capo II

Istituti tecnici superiori (ITS)

Articolo 6

Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all’articolo 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo 69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di "Istituto Tecnico Superiore", con l’indicazione del settore di

riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato b).

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professional
i, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.

6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato a).

7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Articolo 7

Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;

2. mobilità sostenibile;

3. nuove tecnologie della vita;

4. nuove tecnologie per il made in Italy;

5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Articolo 8

Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte dell’istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell’ ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

Capo III

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Articolo 9

Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell’ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all’articolo 4, rispondono ai seguenti standard: a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica

superiore;

b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 69 legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 10

Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

– diploma di istruzione secondaria superiore;

– diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c).

2. L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e

lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.

CAPO IV

Piani territoriali

Articolo 11

Adozione

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all’articolo 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l’IFTS.

3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall’insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione europea.

Articolo 12

Finanziamento

1. Alla realizzazione dei piani di cui all’articolo 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

2. Ai fini dell’ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all’articolo 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall’ultimo censimento ISTAT.

4. I piani di cui all’articolo 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all’articolo 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa veri
fica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

– provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione;

– indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;

– indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;

– trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.

5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.

6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:

a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II

b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

CAPO V

Monitoraggio e valutazione di sistema

Articolo 13

Banca dati

1. Presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e dell’ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l’integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all’articolo 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi

finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l’accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all’articolo 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti

occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l’assistenza tecnica dell’ANSAS e dell’ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15

Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l’accordo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell’IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all’articolo 7, comma 1, nonché l’articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

3. Sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 40/07, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) hanno carattere sperimentale.

4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 16

Province autonome

1.Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.