Diffamazione: un reato subdolo

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Parlo spesso di diffamazione perché è uno dei reati più subdoli che il nostro ordinamento giudiziario preveda.

E perché è l’unica terra di confine tra quello che si può dire e quello che non si può dire. Sul web come ovunque.

Davvero, non ce ne sono altre. Esistono soltanto la verità, l’interesse pubblico e la continenza verbale. Se io rispetto tutti e tre questi parametri posso dire quello che mi pare.

Ma proprio perché la diffamazione è estremamente subdola come reato, non è possibile sapere con assoluta certezza dove finisca la critica e dove cominci l’attacco gratuito e personale alla dignità della persona.

La Cassazione si è espressa con sentenze contrastanti sull’uso del classico “vaffanculo”. Ci sono contesti in cui l’ha dichiarato non offensivo, e altri in cui l’ha stigmatizzato. Ma non sappiamo con esattezza quando “vaffanculo” si può o non si può dire. Ad aver voglia di saperlo e di dirlo, intendo.

La definizione di un reato dovrebbe essere legata a parametri oggettivi. Io rubo qualcosa se lo sottraggo a qualcuno senza il suo consenso. Ma se quella persona mi dà il suo consenso io non sto rubando proprio nulla.

La lesione dell’onorabilità personale, invece, viene lasciata, più che altro alla sensibilità dei singoli. A quella delle vittime in primo luogo e a quella dei magistrati inquirenti e dei giudici di merito in seconda battuta. Non ci sono confini nettamente delimitati entro i quali io offendo o non offendo. Quello che io avverto come offesa può darsi benissimo che altri lo avvertano come interlocuzione.

La diffamazione è la più redditizia forma di investimento che esista. Per citare in sede penale una persona per diffamazione non si spende assolutamente nulla. Tutt’al più si impiega un po’ di tempo a redigere una querela. Non c’è nemmeno bisogno di un avvocato. Basta esporre le cose con obiettività, allegare il materiale che si ritiene opportuno (nei casi di diffamazione via internet questo è estremamente facile), citare i testimoni, portare il tutto dai carabinieri (che di solito sono molto grati ai cittadini che risparmiano loro l’onere di redigere gli atti e glieli consegnano già redatti con la sola mancanza della firma da apporre in loco) e il gioco è fatto.

Davvero, non c’è altro. Se vi va male avrete perso un po’ di tempo. Se vi va bene potete ragionevolmente contare (prima o poi) su un risarcimento danni e sul pagamento dell’onorario del vostro avvocato.

Poi la vostra querela viene passata al Pubblico Ministero, il quale può decidere di mandarla avanti (ad esempio inoltrandola alla Procura competente per territorio) o di chiedere l’archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari (a questa richiesta vi potete opporre, ma non avrete grandi possibilità di riuscita).

Quindi si arriva al processo vero e proprio. Primo grado, secondo grado e Cassazione. Magari il maramaldo che vi ha diffamati patteggia in sede penale e voi non potete nemmeno costituirvi parte lesa. Nessun timore, potete agilmente costituirvi in sede civile (dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione) e spillargli una (bella?) dose di quattrini (tanto è quello il conquibus, ed è anche giusto che lo sia, non vedo perché non possa e non debba esserci un risarcimento se viene accertato un reato).

Strumento di tutela subdolo e imperfetto, dunque. Ma è l’unico a nostra disposizione. Anche per far capire a chi ci perculeggia che Internet NON è quella zona franca da ogni diritto che ci piacerebbe fosse.

(Toh, m’è venuto proprio benino questo post, nevvero??)