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NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente e del dott. Giuseppe Chiavallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale,
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 aprile 2008, presentato da Valerio Di Stefano, nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni non sollecitate (volte a promuovere finanziamenti personali erogati dalla resistente medesima), ha riproposto le istanze previamente formulate, in data 12 marzo 2008, ai swensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg 30 giugno 2003 n. 196), volte a ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardavano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l’origine dei dati stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che l’interessato si è altresì opposto al rattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione, e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio (…)
(…omissis…)
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a procedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese di procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Findomestic Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 26 giugno 2008
Sono piccole, piccolissime vittorie contro soprusi che hanno il TAEG oltre il 16%. Prossimi ricorsi in ballo contro Agos e American Express. Stay Tuned.