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Sgomberiamo il campo da un malinteso: la questione sull’ergastolo ostativo NON è stato sollevato dalla mancata concessione degli arresti domiciliari a Giovanni Brusca da parte della Corte di Cassazione, ma dal caso di Marcello Viola, condannato all’ergastolo per i reati di sequestro di persona, omicidio, possesso di armi e, naturalmente, associazione a delinquere di stampo mafioso. Viola, dopo essere stato sottoposto al regime di carcere duro previsto dal famoso articolo 41-bis, ne era uscito e aveva richiesto sia un permesso premio che la possibilità di accedere alla liberazione condizionale, entrambe negategli perché l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che coloro che si siano macchiati di gravi reati (di mafia o di terrorismo, per esempio) non abbiano diritto né ai “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione. Ecco che, in questi casi, l’ergastolo coincide con il ciclo vitale del condannato, al contrario di quanto accade per un ergastolo “semplice” per cui sono ammessi permessi premio, semilibertà, libertà condizionale e altri benefici prima della scadenza naturale dell’espiazione della pena (che, solitamente, in questi casi, non corrisponde al “fine pena mai”, ma viene anticipata anche grazie a buona condotta e quant’altro). Anche chi è stato condannato all’ergastolo e si trova sotto quanto previsto dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario può accedere ai benefici, batsa che collaborino con la giustizia. Viola non solo non ha mai collaborato, ma si è sempre dichiarato innocente in ordine ai fatti ascrittigli. Si è rivolto alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che gli ha dato ragione (lo Stato italiano è stato condannato alla refusione delle spee di giudizio, fissate in 6000 euro) e che si è dichiarata contraria all’istituzione dell’ergastolo ostativo. La CEDU, nel giugno scorso, ha condannato l’Italia perché l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario violerebbe l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani che impedisce trattamenti contrari al senso di umanità. In particolare viene stigmatizzato l’articolo 4-bis là dove restringe la possibilità di una liberazione condizionale alla piena collaborazione del condannato per gravi reati con la giustizia, fissando la valutazione della pericolosità del soggetto al momento della commissione del fatto-reato e non al termine di un percorso di rieducazione. In pratica, secondo l’articolo 3 della Convenzione dei diritti umani, è impossibile privare un individuo della propria libertà senza dargli la possibilità, un giorno, di riacquistarla.
Fin qui quello che è successo. L’opinione è che a livello europeo si sia ignorata (o non si conosca per niente) la storia recente del nostro paese. Parliamo dell’uccisione di Salvo Lima, di Falcone che salta in aria con tre agenti della scorta e con la moglie, della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta, della strage dei Georgofili, dei 15 feriti per una bomba a Roma nel maggio del ’93, dell’assassinio di Don Pino Puglisi. L’ergastolo ostativo è una norma che affronta il problema della pericolosità della mafia nei confronti dello Stato e che dà una risposta allo stragismo indifferenziato. E’ un argine, certo labile in confronto alla gravità dei fatti storicamente attestati e di cui ho fatto un breve riassunto, ma necessario. E’ uno strumento in mano ai giudici, che valutano caso per caso e sentenziano. E’ un antidoto contro la perdita della memoria da parte dell’opinione pubblica. Nessuno tocchi Caino non significa che il detenuto abbia sempre ragione.