Bene, allora possiamo dire tranquillamente che ce l’abbiamo fatta.
Finalmente ho ricevuto il bonifico di 200 euro per la pubblicità indesiderata (si tratta di un rimborso spese stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali) e di cui vi ho parlato per la prima volta qui:
Come promesso ho girato subito il tutto a favore dei terremotati dell’Emilia attraverso l’“Associazione Italiana Fundraiser ASSIF”.
Volevo far presente che un ricorso presso il Garante della Privacy, qualunque sia il suo esito, costa COMUNQUE 150 euro (si tratta di diritti di segreteria), ma fare un bonifico di soli 50 euro, per una causa del genere, mi sembrava un po’ da pidocchi, quindi ho preferito devolvere la cifra intera.
La vicenda e’ iniziata il 6 giugno 2012 e si e’ conclusa 5 mesi e 20 giorni dopo.
Vi riporto lo screenshot del bonifico. Va bene così, no?
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PS: I 200 euro li scalo dalla dichiarazione dei redditi e ci mancherebbe anche altro.
E’ stata pubblicato sul bollettino del Garante della Privacy il provvedimento emesso a seguito del mio ricorso presentato tempo fa per avere ricevuto una mail di propaganda (fatti di cui parlo qui).
Il Garante, come ho già detto, ha riconosciuto una liquidazione delle spese a mio favore nella misura di 200 euro.
Non appena tale liquidazione mi verrà versata (a tutt’oggi non l’ho ricevuta) sarà interamente devoluta alle popolazioni terremotate dell’Emilia e ve ne darò conto.
Preciso che il ricorso al Garante della Privacy costa 150 euro di diritti di segreteria, che devono essere comunque versati all’atto della presentazione, indipendentemente dall’esito del ricorso.
Registro dei provvedimenti
n. 255 del 20 settembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA l’istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Valerio Di Stefano nei confronti di Italcube s.r.l., con la quale l’interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli stessi; visto che il ricorrente si è altresì opposto all’ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione;
VISTO il ricorso pervenuto il 17 giugno 2012 nei confronti di Italcube s.r.l., con il quale Valerio Di Stefano, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;
VISTA le note pervenute via e-mail il 10 luglio 2012 e il 3 agosto 2012 con le quali la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha sostenuto di non avere ricevuto l’interpello preventivo (probabilmente per la presenza di filtri antispam) precisando altresì di avere inviato all’interessato “un messaggio pubblicitario proveniente dal sito www.caffe.com” in quanto lo stesso, in occasione di due precedenti acquisti presso altro sito (www.cartucce.it, “sito in uso alla medesima società Italcube s.r.l.”), aveva “espressamente autorizzato l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali” su prodotti, servizi e altre attività, anche con riferimento alle società del gruppo; nella medesima nota la resistente ha altresì affermato, che a seguito delle modifiche apportate il ricorrente “non riceverà più alcuna comunicazione dalla nostra società e da società collegate a qualsiasi titolo al nostro gruppo”;
VISTA le note pervenute via e-mail il 18 luglio 2012 e il 3 agosto 2012 con le quali il ricorrente, che ha ulteriormente documentato l’invio dell’interpello preventivo, ha sostenuto la piena legittimità dell’utilizzo a tal fine di un indirizzo di posta elettronica tradizionale, ha sottolineato la tardività del riscontro ottenuto e ha, infine, ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice avendo la società resistente fornito, nel corso del procedimento, adeguato riscontro alle istanze dell’interessato affermando (con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) che nessuna comunicazione promozionale sarà più inviata all’interessato “dalla nostra società e da società collegate a qualsiasi titolo al nostro gruppo”;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Italcube s.r.l. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l’ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Italcube s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Prima di fare fagotto, volevo rendervi edotti del fatto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a decisione finale del ricorso presentato per l’invio di messaggi di pubblicità indesiderata (trovate qui tutti i dettagli), mi ha riconosciuto un rimborso spese di 200 euro. Ne ho spesi 150 per presentare il ricorso. Non mi importa, come ho già scritto devolverò tutto alle popolazioni terremotate dell’Emilia. Non pubblico i dati completi perché il dispositivo non è ancora stato pubblicato a sua volta sul bollettino del Garante della Privacy.
E’ ufficialmente indagato Formigoni, sono state presentate richieste di rinvio a giudizio per Nichi Vendola e per Vasco Errano, rispettivamente presidenti delle regioni Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna.
Giorni fa ho parlato di un caso di “spamming” riguardante una ditta che vende caffè on line (non c’è niente di male a vendere caffè on line) che ha fatto una offerta speciale che prevede l’omaggio di un pezzo di parmigiano reggiano derivato dalle forme “terremotate” per tutti i clienti che avessero fatto un acquisto. Ho espresso in quell’articolo le mie perplessità.
Oggi ho fatto partire il ricorso annunciato presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Come avevo detto, qualora mi dovesse venir riconosciuto anche solo un centesimo oltre i 150 euro che ho pagato per i diritti di segreteria, sarà impiegato per i bisogni dei terremotati dell’Emilia.
Ometto nomi e dati della controparte almeno finché il Garante non li pubblicherà.
Ecco il testo del ricorso:
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Roseto degli Abruzzi, 17 giugno 2012
A: Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Monte Citorio, 121
00186 Roma
Oggetto: Ricorso ai sensi dell’articolo 146 DL 196/2003
Il sottoscritto DI STEFANO VALERIO nato (…) e residente in (…), codice fiscale (…).
PREMESSO CHE
– il giorno 22/05/2012 alle ore 3:08 circa, perveniva sulla propria casella di posta elettronica 5555@6666.it una mail pubblicitaria dall’indirizzo ffff@iiii.com recante pubblicità non richiesta, anche sotto forma di link a pagina web esterna, inerente la promozione delle attività di vendita di confezioni di caffè;
– atteso che nella mail medesima appaiono quali recapiti di riferimento, tra gli altri, l’indirizzo e-mail xxxx@yyyy.com, e la dicitura “(…)”
– che nella stessa data questo ricorrente, chiamando il numero telefonico indicato nei messaggi, aveva conferma della circostanza che l’iniziativa è effettivamente afferente alla (…) così come precedentemente indicata;
– nella stessa data questo ricorrente inviava all’indirizzo xxxx@yyyy.com, mediante posta elettronica certificata, una richiesta firmata digitalmente a norma di legge, che qui si allega, recante “Richiesta informazioni e disposizioni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ allo scopo di conoscere:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati;
2. la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi;
3. l’origine dei dati;
4. le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento;
5. la logica applicata, se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
6. gli estremi della mia dichiarazione resa con le modalità previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (ovvero dall’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 se il mio consenso è stato prestato anteriormente al 1° gennaio 2004), con la quale vi autorizzo a trattare i miei dati personali;
7. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere stati comunicati;
8. l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
ma soprattutto che il sottoscritto richiedeva la cancellazione dei dati personali registrati e la cessazione dell’invio di messaggi e-mail pubblicitari o comunque riguardanti le attività di cui trattasi.
Successivamente questo ricorrente riceveva altri tre messaggi pubblicitari dallo stesso indirizzo, rispettivamente il 28/5/12 alle 3:12, il 4/6/12 alle 6:20 e il 12/06/12 alle 11:14.
CONSIDERANDO:
– la mancata ricezione della risposta della controparte nei termini previsti (15 gg ai sensi dell’art.146 del DL 196/2003);
– l’impossibilità di conoscere l’esito alla negazione all’uso di tali dati, così come di conoscere il nome del responsabile del trattamento dati, e in genere di ricevere informazioni e tutela ai sensi del citato Decreto 196/2003;
CHIEDE
– l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali al fine di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla controparte la continua violazione del DL 196/2003 e l’uso dei dati personali a fini promozionali;
– il risarcimento delle spese e dei diritti, con riserva di ogni azione per il risarcimento danni.
Il sottoscritto allega attestazione di versamento dei diritti di segreteria, fissati in euro 150 sul conto corrente bancario intestato a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 00186 Roma, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio presso la propria residenza, (…) e dichiara di essere raggiungibile al recapito telefonico n. 3XXXXXXXXX, nonché alla casella di posta
elettronica kkk@zzz.com .
CHIEDE INOLTRE
che la documentazione inerente il presente procedimento, venga cortesemente anticipata via posta elettronica (certificata o tradizionale) agli indirizzi sopracitati.
Noi gente del web, noi che teniamo su i blog, che siamo sui Social Network, noi persone più abituate all’http che all’affabulazione da bar, ogni tanto abbiamo idee bislacche e decisamente fuori luogo.
Come quella di annullare la festa del 2 giugno e chiedere che il risparmio sia devoluto alle popolazioni del sisma dell’Emilia, che stanno soffrendo davvero, altro che hashtag di Twitter e “mi piace” di Facebook.
Ci illudiamo, poveri principini dei telecomandi e dell’inutile software di schienza di gucciniana memoria, che i terremotati dell’Emilia siano gli “altri” da aiutare. Come se noi ne fossimo sempre, solo, comunque e definitivamente fuori.
E ci autoconvinciamo di lavarci la coscienza mandando un SMS dal nostro iPhone (perché quello non ce lo facciamo mancare, la parata del 2 giugno la vogliamo annullare, ma guai se ci auto-annulliamo da soli un trespoletto marchiato Steve Jobs da 700 euro e andiamo in giro con un Nokia o un Samsung da 25-30, che funziona lo stesso e allora vaffanculo, e diamo il resto a chi ne ha bisogno) o rinunciando a una festa che regalerebbe ai senza tetto soltanto gli spiccioli, come se la solidarietà fosse dare gli avanzi delle nostre cene luculliane al poveraccio che mendica un po’ di cibo e di sostegno fuori da casa nostra.
Naturalmente, a noi, popolo del web, maniaci del “mi piace”, onanisti del clic forsennato e acritico, non viene neanche in mente che sperperiamo la nostra ricchezza nazionale in una cacchia di missione di guerra in Afghanistan o che, si veda il caso, stiamo per lanciarci nell’avventura più fantasmagorica e nella rivoluzione copernicata delle comunicazioni via terra, la realizzazione della TAV che permetterà a qualche pacchetto di malloreddus sardi, o a una mortadella bolognese, o a una forma di pecorino abruzzese, o a una bottiglia di rhum per ponci alla livornese (così non mi accusate di prendermela sempre con gli altri) di arrivare con mezz’ora di anticipo a Lione, che, notoriamente, è il capolinea del mondo, perché tutto quello che viene prodotto in Italia deve andare a Lione, non ci son santi che tengano.
Siamo noi che stiamo andando giù, inesorabilmente. Se il terremoto de L’Aquila è stato una metafora di quello che stava per accadere il terremoto dell’Emilia è la fotografia implacabile di quello che siamo diventati.
Perché siamo noi quelli lì. Siamo noi i capannoni di cartapesta che vanno giù. Siamo noi le tonnellate e tonnellate di forme di parmigiano reggiano che si accumulano alla sans façon fra tavolacci sgangherati. Siamo noi le torri con gli orologi spaccati a metà, noi che abbiamo perso il senso del tempo, per sempre, e di un’identità nazionale che ha voluto L’Aquila come città da dimenticare mentre il Nord viaggiava in canottiera, sigari, tricolori con cui pulirsi il culo, lavurà, i dané, le lauree comprate in Albania, quell’identità che si era dimenticata che mentre la gente e l’arte sparivano per sempre dai centri storici del paese si continuava ad andare avanti con tonnellate e tonnellate di nipotine di Mubarak.
Siamo noi che ci destiamo increduli da un sonno popolato per troppi decenni da tette e culi di meteorine, per scoprire che L’Aquila o Mirandola sono la stessa cosa, che ci siamo fumati l’impossibile, che abbiamo un territorio da difendere, e senza la sua difesa non esiste più nulla.
E così ci siamo svegliati davanti a tutta questa sofferenza, che è nostra, anche di quanti stasera andranno a dormire nel proprio letto, e pretendiamo di alleviarla con la moratoria della Festa della Repubblica.
Bella idea. Bella idea davvero. Bravi quelli del “popolo del web”! Quando qualcuno penserà di rinunciare al primo maggio per risolvere il problema dell’inflazione non fatemi nessuna anestesia: voglio soffrire fino in fondo.