Delibera Consob n. 20826 del 20 febbraio 2019

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A quanti possa interessare (e interesserà a pochissimi, ma abbiate pazienza…) (ri)pubblico la delibera Consob n. 20826 del 20 febbraio scorso. Dice, cosa c’entra? C’entra, c’entra…

Delibera n. 20826

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.dax1001.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.dax1001.com è emerso che:

i. il sito www.dax1001.com, registrato da un utente sconosciuto, è redatto in lingua italiana;

ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di operare sul mercato valutario (Forex) e di fare trading su CFD, aventi come sottostante indici materie prime e azioni, attraverso la piattaforma MT4;

iii. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate “Basic”, “Gold” e “Platinum” distinte soprattutto per l’importo del deposito minimo e per i benefits corrisposti agli utenti;

iv. in calce ad ogni pagina del sito e nella sezione “Terms & Conditions” è indicata la società la “One Thousand One Ltd” con asserita sede alle Marshall Islands;

v. il sito www.dax1001.com ed i servizi ivi offerti sembrano, pertanto, riconducibili alla società One Thousand One Ltd con sede alle Marshall Islands.

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito www.dax1001.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.dax1001.com è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il detto sito è redatto in italiano ed inoltre la società One Thousand One Ltd adotta forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso tale sito ivi fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies del Tuf – titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” – la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione”;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet www.dax1001.com, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 febbraio 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese