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Il decreto anti-femminicidio è nato, e come tutte le cose un po’ fighttòfile, lo si annuncia, debitamente, su Twitter.
Lo hanno chiamato proprio così, “anti-femminicidio”. C’è l’antipulci, l’antizanzare, l’antitetanica, l’antivipera (questa parola è bella, si è anti l’animale e non anti l’effetto del suo veleno). Ora c’è l’anti-femminicidio. E l’eliminazione del trattino è solo questione di tempo e di uso della parola.
Non è una cosa che una donna se lo spruzza addosso e non viene più picchiata e violentata fino alla morte dal marito, dal compagno, dal fidanzato o dal padre (perché se le càpita per colpa dello spacciatorello di turno, come nel caso di una giovane di Castagneto Carducci, quello non è femminicidio??). Non ci si inietta una dose di anti-femminicidio per fermare gli effetti di queste violenze e, eventualmente, ritornare in vita. No, non è così che funziona.
Decreto profondamente deludente. Assolutamente mancante di punti di appoggio seri e convincenti.
Intanto c’è da chiedersi se sia stato effettivamente e chiaramente definito il reato di femminicidio. Se esista, cioè, al di là di ogni ragionevole dubbio, una condotta che venga definita “femminicidio”. E, eventualmente, in che cosa differisca il “femminicidio” dall’omicidio tradizionale. Perché una donna uccisa dal marito perché lo voleva lasciare sia diversa da una donna presa a fucilate da uno sconosciuto. Sono domande a cui il governo (che NON è il legislatore, ma che a lui, in questo caso, si sostituisce) DEVE dare una risposta. Risposta che non c’è.
Ci sono, però, i provvedimenti.
a) Querela irrevocabile. Vuol dire che una volta presentata una querela, questa non può più essere rimessa, ovvero ritirata, e continuerà a produrre effetti sia che la vittima continui a volerlo o no.
Quella di presentare querela, oltre che una facoltà è un diritto. A cui, certamente, si può rinunciare. Io posso denunciare per diffamazione uno che mi ha offeso, magari perché in quel giorno ero arrabbiato, basta che lui mi abbia diffamato davvero. Poi, magari, con il tempo, il tipo mi chiede scusa, io mi convinco che forse ho un po’ esagerato, abbiamo fatto pace, magari è nata anche una bella amicizia, e io DEVO poter rinunciare a quel diritto che ho esercitato, se questa è la mia intenzione.
Chi querela per “femminicidio” è in genere una donna che ha subito delle violenze atroci. Ma, allora, non si capisce perché chiamare “femminicidio” il reato o i reati per cui si procede, visto che la donna è ancora viva. Saranno molestie, percosse, violenze sessuali o meno, lesioni più o meno gravi. Ma la donna è viva, tant’è che propone querela. E vogliamo toglierle non solo il diritto di ritirarla, ma anche il diritto di avere paura. Per sé, e per i propri figli. E, eventualmente, di proteggere la sua persona e quella dei suoi cari. Perché lo stronzo quando è querelato minaccia. Se sa che la donna non può più ritirare nulla, allora si sente perduto, e chi non ha più nulla da perdere non ci pensa due volte ad andare fino in fondo.
Sarebbe bastato rendere perseguibili di ufficio e non più a querela di parte quei tanti reati connessi con il maltrattamento. Ad esempio le lesioni con prognosi inferiori ai venti giorni. Perché non è che lo stronzo, se ti fa un occhio nero guaribile in 15 giorni ti ha fatto qualcosa di bello e di piacevole.
Oppure l’obbligo per il medico curante, per il pronto soccorso, per gli assistenti sociali di segnalare alla magistratura quello di cui vengono a conoscenza durante il loro lavoro.
Oppure poter esercitare l’azione penale anche su denuncia (scritta e sottoscritta) di una persona che non sia necessariamente la diretta interessata ma magari qualcuno che le sta vicino (genitori, parenti stretti, un’amica, il parroco).
Perché una donna che non può ritirare una querela, dove la mandi? A lavorare, dico, ammesso che lavori. A far istruire i propri figli, a rifarsi una vita per proteggerla dallo stronzo di cui sopra che non ha nulla da perdere??
b) Se alla violenza assiste un minore la pena è aumentata di un terzo. La presenza del minore deve essere dimostrata in giudizio, ed è l’accusa che la deve dimostrare. Alla difesa basterebbe poter dire “no, no, il bambino era a letto, dormiva e non ha visto nulla”. Vale il sì dell’accusa come il no della difesa, in mancanza di prove valide e sufficientemente solide.
Guardiamo il reato di percosse. L’art. 581 del Codice Penale stabilisce che:
“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.”
Cioè, io ti meno davanti a un minore, ma se tu non subisci nessuna “malattia nel corpo” (se, ad esempio, mi limito a darti degli schiaffettini superficiali, che non lasciano lividi, magari anche così, per stuzzicarti un po’) io posso essere condannato con la reclusione fino a sei mesi (a meno che i miei schiaffettini non facciano parte di un disegno più ampio e di un delitto maggiore) aumentati di un terzo. Questo se il giudice è talmente rigido da applicare il massimo della pena. O se gli schiaffettini erano continuati nel tempo e il fatto era di particolare gravità.
Se la pena base dovesse essere di tre mesi (metà del massimo) l’aggravante del minore si annullerebbe con la concessione delle attenuanti generiche, e lo stronzo schiaffeggiatore stavolta se ne tornerebbe con una condanna a tre mesi (o a quattro se il reato è continuato), condizionale assicurata, e se patteggia il rito gli consente uno sconto maggiore.
E’ un caso limite, ma è molto esemplificativo. Ah, naturalmente il tutto è perseguibile a querela di parte, ci mancherebbe altro.
c) Il diritto al gratuito patrocinio per le vittime di violenza. Ma non è un istituto che è sempre esistito? Dove sarebbe la novità?? Chi non può permettersi un avvocato deve poter accedere alla giustizia a spese dello stato sia che sia una vittima sia che si tratti di un imputato e debba esercitare una difesa. Lo sanno anche i muri. E in che cosa consisterebbe la grande novità introdotta da questo punto? Non è ancora chiaro.
d) Anonimato. Riferisce Alfano: “da oggi di dà la possibilità a chi sente o sa di una violenza in corso di telefonare alle forze di polizia non anonimamente, ma dando nome e cognome: a mantenere anonimato e protezione ci pensa lo Stato. Si può quindi intervenire su denunce fatte da terzi soggetti, magari il vicino di casa che ha sentito delle urla”
Allora, se io devo dare il mio nome e cognome, o, comunque, declinare le mie generalità alla polizia a cui telefono per riferire di una violenza in atto, NON SONO anonimo. Sono sempre identificabile dall’autorità giudiziaria. Magari lo stato provvederà a mascherare i miei dati agli occhi del presunto colpevole e della vittima, ma se vengo chiamato in un pubblico processo a testimoniare e a riferire che sì, ho sentito dei rumori e delle liti quella sera, poi difesa e parte civile le mie generalità le vogliono. E questo non è anonimato. E le “denunce fatte da terzi soggetti” non è che vanno firmate? Da quando in qua le forze dell’ordine si muovono sulla base di un signor X che riferisce di essere il signor Y e che dice che il signor Z sta picchiando la moglie??? Non esiste più la responsabilità di chi scrive?
Laura Boldrini esulta: “#Femminicidio, violenza contro le donne, #stalking: bene il decreto del #governo, segno di nuova consapevolezza” (su Twitter, naturalmente!)
Tolgono i diritti alle donne e la chiamano “consapevolezza”.