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Faccio una premessa: ho sempre sostenuto e sostengo che la diffamazione in Italia viene regolamentata con un insieme di norme perverse e assurde che non tutelano né il cittadino diffamato né il cittadino che si vedesse indagare per un presunto atto diffamatorio nei confronti di terzi.
Trovo aberrante che nel nostro paese la diffamazione venga regolamentata con il sistema penale (oltre che con quello civile) e che il “chiunque”, soggetto di diritto dei nostri codici, possa andare in carcere per un massimo di tre anni per aver leso l’onorabilità di qualcuno.
Non ho detto che l’onorabilità di qualcuno non debba essere tutelata, quando è lesa. Ho detto solo che una sanzione penale, che può tradursi, nei casi più gravi, anche nella pena detentiva (per il reato di diffamazione aggravato dal mezzo di pubblicità, come quello della stampa, la pena minima va da sei mesi a tre anni, in alternativa alla multa non inferiore a 516 euro) non è adeguata in un contesto europeo in cui, sia pure con dibattiti molto accesi dall’una e dall’altra parte, i sostenitori della depenalizzazione del reato di diffamazione la stanno spuntando su norme obsolete per cui chiunque scriva delle cazzate contro qualcun altro deve andare in galera.
Gli strumenti, dunque, sono imperfetti ed inadeguati. Ma sono quelli. Non li possiamo bypassare né ce ne possiamo inventare di nuovi. A meno che, ripeto, non si attui una riforma radicale della materia. Possibilmente con organismi stragiudiziali che dirimano il contenzioso in tempi brevi, perché né un cittadino diffamato può attendere anni un processo penale e pagare comunque gli avvocati per rappresentarlo, né il presunto diffamatore può essere condannato dopo cinque o sei anni per un fatto di particolare tenuità e vedersi troncare la vita a metà.
Ciò premesso, Alessandro Sallusti, direttore de “il Giornale” di Berlusconi, sta rischiando grosso.
In secondo grado è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 14 mesi di reclusione per una ancora presunta diffamazione ai danni di un magistrato. Anzi, per aver omesso il controllo, in qualità di direttore responsabile di un organo di stampa, su un articolo diffamatorio apparso sul “Giornale” in forma pseudo-anonima (o anonimamente pseudonima).
Perché non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (che eviterebbe l’applicazione della pena in carcere, agli arresti domiciliari o dell’affidamento in prova ai servizi sociali) non è chiaro. La sentenza parlerebbe della possibilità da parte di Sallusti di reiterare il reato (cioè potrebbe omettere, intenzionalmente o colpevolmente, di controllare altri articoli in ipotesi diffamatòri).
Fatto sta che il 26 settembre prossimo Sallusti potrebbe andare veramente in carcere, se la Cassazione dovesse confermare quanto stabilito in secondo grado. Come è noto, la Cassazione sentenzia solo su aspetti formali e procedurali, non entra più nel merito. Per cui, se confermata, la sentenza da applicare sarebbe solo quella della corte d’appello (che, a sua volta, ne riformava una molto più mite inflitta in primo grado, ma che, comunque, vedeva Sallusti condannato).
Sallusti, come è normale, contrattacca e porta avanti i suoi argomenti: “Ho paura di vivere in un paese dove ci si permette di arrestare le idee, di metterle in carcere”. Qui dice la prima inesattezza, perché la diffamazione non è un reato ideologico ma un reato contro la persona.
Sallusti si lamenta, poi, del fatto che “la querela è stata fatta da un magistrato ed è stata giudicata in modo così severo da un altro magistrato”. Già. Non si vede perché un magistrato, se si sente diffamato, non possa ricorrere alla magistratura che, mi pare, sia l’unica a dover decidere in merito.
Come se il fatto di essere giudicati da un altro magistrato costituisse di per sé un punto a favore del querelante.
Un esempio: nel luglio scorso il GUP di Ancona ha accettato la richiesta del Pubblico Ministero Irene Billotta sull’archiviazione delle accuse contenute nella querela sporta dal Pubblico Ministero Mariaemanuela Guerra, sempre per diffamazione, nei confronti di tre poliziotti.
Dunque, un pubblico ministero si sente (legittimamente) diffamato, si rivolge alla magistratura che, però, decide di archiviare. E non importa niente se la parte offesa era a sua volta un magistrato, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
Dunque, il 26 settembre si saprà se la pena verrà effettivamente applicata o no.
Nel frattempo chi difende Sallusti? Marco Travaglio, con un editoriale del “Fatto Quotidiano” di oggi intitolato “Salvate il soldato Sallusti”, in cui, mettendo da parte le armi con cui i due se ne sono dette di tutti i colori in passato, e trasformandosi in un novello Voltaire, che darebbe la vita affinché l’avversario avesse la possibilità di esprimere la propria idea, dice che la questione non è quella di Sallusti, e che bisogna salvare i principii.
Ma i principii quali sono, che un giornalista non possa andare in carcere come un comune cittadino?
Cos’è tutta questa smania assolutoria di Sallusti che giunge perfino dai suoi più strenui avversari (intendendo con questo termine “coloro che appartengono alla parte ideologicamente avversa”)?
Travaglio dice che scontare una condanna “dovrebbe valere per delitti dolosi. Cioè per reati gravi e intenzionali.”
Ora, che il reato di diffamazione per Sallusti sussista lo dicono due giudizi di merito. Non è ancora bastevole per dichiararlo colpevole, naturalmente, ma sono due giudizi di merito.
Travaglio (che pure è stato condannato in sede penale, salvo poi essere prescritto) dovrebbe sapere (e lo sa benissimo) che per la diffamazione basta il dolo generico. Ovvero basta essere consapevoli che quell’espressione o quei fatti attribuiti sono idonei a offendere. Non bisogna necessariamente essere determinati a ledere l’onore di qualcuno.
C’è un’insegnante che è stata condannata perché ha detto “scioccherellino” a un bambino che aveva in custodia e non voleva certo lederne l’immagine, ma solo esortarlo a reagire.
E Travaglio sa anche benissimo che l’articolo 596bis del Codice Penale stabilisce che “Se il delitto di diffamazione e’ commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.”
Non si parla né di dolo né di colpa. Non si parla, cioè, del fatto che l’omessa vigilanza sui contenuti diffamatori sia avvenuta perché Sallusti quella sera aveva sonno e quell’articolo gli è sfuggito o se gli è sfuggito intenzionalmente perché condivideva quelle affermazioni.
No, semplicemente il 596bis individua CHI deve essere punito per un certo tipo di reato. Punto e basta.
Travaglio dice che “c’è un solo modo per evitare che Sallusti diventi un detenuto: il buonsenso”. Auspica che Sallusti chieda scusa, rifonda il danno e che la parte offesa ritiri la querela.
Ma il procedimento in Cassazione non solo è stato avviato, ma sta giungendo al suo epilogo, e, con esso, tutta la vicenda iniziata nel 2007. E poi, da quando in qua il buonsenso è sovrapponibile alle leggi?
L’attenzione sul tema, dunque, è stata posta perché adesso il rischio carcere esiste realmente e fattivamente (se fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena nessuno si sarebbe filato neanche di pezza il caso Sallusti) per un giornalista della Casta.
Sallusti non è un blogger, che se viene condannato non gliene frega niente a nessuno. Il popolo della rete è pieno di persone che soffrono e hanno sofferto per aver scritto una parola di troppo o non aver verificato accuratamente una circostanza. Nessun Travaglio di turno ha mai difeso questi poveracci.
E che la si smetta, una volta tanto, con questa retorica che vuol vedere Sallusti come primo giornalista che, eventualmente, dovrà patire il carcere per diffamazione.
Giovannino Guareschi fu condannato per diffamazione a 12 mesi. La parte lesa, allora, si chiamava Alcide De Gasperi.
Considerata la precedente condanna a otto mesi per vilipendio al capo dello stato (Luigi Einaudi), Guareschi non volle neanche ricorrere in appello. Andò in carcere e ci stette 409 giorni. Altri sei mesi se li fece di libertà vigilata (non esisteva l’istituto dell’affidamento in prova ai servizi sociali).
Se oggi si deve l’onore delle armi a qualcuno, se oggi ci si deve battere per dei principii, questi principii sono quelli di Giovannino Guareschi, quello che disse: “No, niente Appello. Qui non si tratta di riformare una sentenza, ma un costume. (…) Accetto la condanna come accetterei un pugno in faccia: non mi interessa dimostrare che mi è stato dato ingiustamente.”
Travaglio s’inchini alla lezione di un indiscusso e indiscutibile Maestro.