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Si attende il verdetto della Corte Costituzionale sull’annoso tema, già previsto tra qualche mese: la pena detentiva prevista per i giornalisti per il reato di diffamazione a mezzo stampa è legittima? Oppure viola l’articolo 10 della Carta dei Diritti dell’Uomo sulla libertà di espressione? In breve: è legittimo che un giornalista (e, per traslato, qualunque cittadino italiano) venga condannato al carcere (sia pure con la sospensione condizionale della pena) per un articolo o espressioni lesive dell’altrui dignità? Nel frattempo è arrivata la Corte di Cassazione (5a sezione) a metterci una pezza e a stabilire che la detenzione può essere giustificata solo in casi del tutto eccezionali (discorsi d’odio o istigazione alla violenza). La sentenza n. 38721 del 19 settembre 2019, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione ribadisce che “con la sentenza pronunciata nella causa Sallusti contro l’Italia del 7 marzo 2019 e ancor prima con la sentenza Belpietro contro Italia del 24 settembre 2013, ha affermato che la pena detentiva inflitta ad un giornalista responsabile di diffamazione è sproporzionata in relazione allo scopo perseguito di proteggere la altrui reputazione e comporta una violazione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu. Più precisamente la Corte, con la sentenza nella causa Sallusti contro Italia del 7 marzo 2019, «ritiene che l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall’articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza» e precisa che la violazione sussiste anche se la pena detentiva è stata sospesa”.Così è stata annullata la condanna a tre mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Salerno nei confronti del direttore del giornale “Altre Pagine” Fabio Buonofiglio, per un articolo pubblicato il 13 agosto 2011 e intitolato «L’allegra compagnia d’una giustizia che va a puttane», che era stato ritenuto gravemente lesivo della reputazione del magistrato Maria Vallefuoco, sostituto procuratore della Repubblica di Rossano. Pena annullata e reato nel frattempo caduto in prescrizione, dunque, ma Buonofiglio rischia comunque di essere riconosciuto colpevole di diffamazione in sede civile e di dover risarcire il danno provocato alla vittima. La sentenza della Corte Costituzionale è attesa prima della prossima primavera.