Fatto di particolare tenuità: imputato prosciolto con 1,97 grammi per litro di alcol

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Il Tribunale Monocratico (giudice Maria Pia Bianchi) di Milano ha prosciolto un automobilista dalle accuse previste e punite dall’articolo 186 del Codice della Strada (ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno, sospensione o revoca della patente) dopo aver provocato un incidente sulla A4 in cui non risulterebbero feriti o terze persone o mezzi coinvolti. La ragione è che il fatto sarebbe di “particolare tenuità”. La particolare tenuità di un fatto è una fattispecie prevista dall’articolo 131 bis del Codice Penale. Eccone il primo comma:

“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”

Ora, un tasso di alcol pari a 1,97 grammi per litro è di quasi quattro volte il massimo consentito. Con lo stesso identico tasso alcolemico il 5 gennaio scorso in provincia di Bolzano un giovane su un auto lanciata a tutta velocità ha ucciso sette persone, travolgendole.

Dunque, è SOLO perché, fortunatamente, nel caso dell’automobilista processato dal Tribunale di Milano non ci sono state vittime o feriti che il processo ha preso la piega della “particolare tenuità”? Pare di no, anzi, nelle motivazioni depositate lo scorso mese di novembre si legge, tra l’altro, che:

«la circostanza che il livello di tasso alcolemico rinvenuto nel sangue non sia di molto superiore al limite relativo alla soglia di rilevanza, consente di qualificare il fatto in termini di tenuità»

Quasi quattro volte oltre il limite consentito NON E’ un fatto di “particolare tenuità”.

Riguardo all’incidente la motivazione riporta:

«non si stima adeguatamente provato» considerato che «l’imputato perdeva il controllo del mezzo senza cagionare ad altri danno»

Scrive la Polstrada di Bergamo:

«rimane di difficile comprensione l’eccezione di non ritenere adeguatamente provato l’incidente»

La sentenza è di per sé spiazzante e c’è solo da augurarsi che non lasci ulteriori strascichi nella giurisprudenza e che possa trovare una riforma nel giudizio di appello