Diffamazione: onore e oneri di Marina Morpurgo

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Questo blog ha molto a cuore il tema della diffamazione.

Sarà anche perché anni addietro qualcuno ha avuto il ghiribizzo di chiederne il sequestro integrale a fronte di alcuni contenuti suppostamente diffamatori (nel senso che erano loro che lo supponevano), il cui contenuto offensivo non è mai stato dimostrato e mai lo sarà.

Al di là di questo anche la diffamazione è un tema scottante, perché rappresenta il limite entro il quale contenere quella libertà di espressione di cui vi sciacquate la bocca (sì, proprio voi) quasi fosse acqua benedetta.

Fatto sta che ieri, mentre stavo leggendo la stampa on line, ho trovato un rimando di “Repubblica” a un articolo de “L’Espresso” intitolato “A processo per un commento su Facebook. Ora il giudice deve decidere se è diffamazione.”
Poi il sottotitolo: “Il caso della giornalista Marina Morpurgo, che ha criticato sul suo profilo una campagna pubblicitaria con protagonista una bambina, arriva in tribunale. E a rischio è la libertà di espressione”.

Lì per lì ho pensato anch’io che mentre in Francia si muore di matita, qualcuno in Italia continua a friggere inutilmente nelle padelle dei pubblici ministeri ma poi ho cambiato rapidamente idea.

Andiamo per ordine:
Marina Morpurgo ha ricevuto un avviso di chiusura delle indagini preliminari (almeno così si evince dall’articolo) per violazione del comma 3 dell‘art. 595 del Codice Penale: diffamazione aggravata dal mezzo di diffusione.
– L’accusa è quella di aver “offeso l’onore” della Scuola di Formazione Professionale Siri, “denigrandone su un social network la campagna pubblicitaria”.

Bene. Anzi, male. Andiamo a vedere di quale campagna pubblicitaria si tratta: è quella che vi ho messo in evidenza. Fa vedere una bambina intenta a truccarsi come se fosse un’adulta, sormontata dalla scritta “Farò l’estetista, ho sempre avuto le idee chiare”. La soluzione grafica non mi piace, ma quali cosa avrà detto di così penalmente rilevante la Morpurgo da far scattare l’intervento del P.M.?
Ecco qui: “Anche io ho sempre avuto le idee chiare: chi concepisce un manifesto simile andrebbe impeciato ed impiumato… I vostri manifesti e i vostri banner sono semplicemente raggelanti… Complimenti per la rappresentazione della donna che offrite… Negli anni Cinquanta vi hanno ibernato e poi risvegliati?”

E qui, se all’inizio, come vi dicevo, mi è venuta la voglia di difendere la Morpurgo, come stanno facendo in molti in rete, mi è passata.
A prescindere dalla citazione disneyana che indubbiamente alleggerisce il supposto intento diffamatorio (“impeciato e impiumato” ricorda Paperon de’ Paperoni, per chi abbia dimestichezza con Carl Barx), quello che salta agli occhi è che si riferisce non già al discutibile manifesto ma alle persone che quel manifesto hanno ideato. E’ sul “voi” che punta il dito, non sul “esso”. In breve, in Italia si può dire che il politico Tale ha detto o fatto una michiata, ma non si può dire che è una testa di minchia. Una stupidaggine può farla anche una persona intelligentissima, ma questo non significa che sia uno stupido.

L’articolo de L’Espresso riporta, poi, alcuni brani dalla memoria difensiva dei legali della giornalista: ora ve ne riporto alcuni stralci con un breve commento (che ganzo che sono!)

“Con riferimento a Facebook o a social network analoghi, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione non si è ancora pronunciata.”
E che c’entra? Non c’è bisogno che esista un precedente in Cassazione per procedere (se no nessuno verrebbe più processato, o verrebbero processati solo coloro che hanno un precedente giurisprudenziale). Il comma 3 dell’art. 595 dice che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”. Parla di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. E Facebook è un mezzo di pubblicità.

“Le espressioni incriminate sono state riportate sulla pagina personale della Morpurgo, frequentata esclusivamente da suoi amici. Le comunicazioni lì pubblicate non sono visibili a tutti, ma solo al gruppo di amici del titolare della bacheca. Difetterebbe, quindi, il requisito strutturale richiesto dal comma 3 dell’articolo 595 del codice penale”
L’obiezione appare debolissima, perché si ha diffamazione quando “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”
“Comunicando con più persone” immagino voglia dire almeno due oltre a chi sta diffamando. E quindi l’accusa cadrebbe se la giornalista avesse un solo amico su Facebook.

Insomma, io non la vedo poi tanto l’espressione di un libero diritto di critica, certamente non c’era la volontà espressa di diffamare, anche se le espressioni non sono esattamente gentili, ma che c’entrano le persone con lo scopo della giornalista che in un’intervista dichiara di essersi “limitata a rappresentare la mia indignazione per la maniera in cui veniva ancora considerata la donna, a dispetto di tutte le battaglie di emancipazione degli ultimi decenni”?

Per farla breve, io ritengo che l’accusa della Procura possa reggere in giudizio. Vorrei tanto che non reggesse, ma purtroppo sono convinto dell’esatto contrario. Il che è una bella gatta da pelare in questi giorni in cui la gente si ammazza o muore per il diritto a dire cosa le pare e a non essere neanche criticata.

Camera: approvato il nuovo testo sulla diffamazione

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Ieri sera, in un’Italia sonnacchiosa e disattenta, è stata approvata
alla Camera la proposta di Legge Costa che modifica le disposizioni di
legge in tema di diffamazione (trovate il testo della proposta qui).

Lo scarno comunicato del sito istituzionale recitava:

Ora, cosa ci sarà scritto nella  proposta approvata? Come cambieranno le disposizioni del Codice Penale e delle leggi dello Stato in tema di diffamazione? Andiamo un po’ a vedere cosa dice e che cosa succederebbe se questo testo venisse confermato nella sua approvazione anche al Senato e entrasse in vigore.

Guardiamo i cambiamenti all’articolo 595, che attualmente disciplina la diffamazione semplice e quella aggravata:

“All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con piu persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma»”.

Il primo elemento che salta agli occhi è che sparisce la possibilità per il giudice di comminare la reclusione. Si parla solo di multa.
Tuttavia la diffamazione non è stata depenalizzata. Si finisce pur sempre davanti a un giudice (di pace, magari) e si subisce un processo al termine del quale si può essere assolti o condannati.
Non c’è una soluzione al problema della congestione dei processi per diffamazione nei tribunali  e nelle aule di giustizia italiani.  C’è solo un passaggio di carte dal giudice monocratico (che finora si occupa della diffamazione aggravata) al giudice di pace.
Il passacartismo è uno sport molto praticato nella giustizia italiana.

Ma c’è una cosa nuova che dice che “nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione” si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Che cosa dice? (O andiamo un po’ a vedere, eh??):  “L’autore
dell’offesa non e punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.”

Oh, bene, dice uno, se mi accorgo di aver scritto qualcosa di offensivo posso rettificarlo (e se possibile eliminarlo), pubblicare delle dichiarazioni della controparte, insomma, modificare e integrare la notizia dal contenuto suppostamente diffamatorio e non essere punito (se dimostro di averlo fatto prima dell’apertura del dibattimento).

E invece no. O, meglio, non è così semplice. Anzi, funziona proprio in modo terribile. Perché per capire bene dobbiamo andare a vedere come viene disciplinato, secondo il nuovo testo, l’istituto della rettifica.

Intanto la nuova proposta di legge prevede che la rettifica venga fatta «senza commento». In breve, si pubblica la rettifica secondo il testo stabilito dalla controparte richiedente, ma non ci si può aggiungere nulla di proprio. Niente.
Neanche un “mi dispiace”, un “pubblico la rettifica ma ribadisco il mio pensiero”, una integrazione, qualcosa che faccia pensare a un contraddittorio nel merito.

Ma quello che fa spavento è quanto segue:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non piu di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni
dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve
inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»

Quindi:

a) la rettifica deve essere pubblicata “a richiesta della persona offesa” (non vale, dunque, rettificare qualcosa di propria iniziativa);

b) la rettifica deve essere pubblicata a spese del presunto diffamatore su due quotidiani a tiratura nazionale. Per intenderci, se avete offeso qualcuno su un blog o su Facebook, non vale che pubblichiate la rettifica sul blog o su Facebook, cioè nello stesso luogo in cui la presunta offesa avrebbe avuto origine. No, dovete pubblicarla a vostre spese sui quotidiani che la controparte vi indicherà. Per cui se date dello scemo a qualcuno potreste ritrovarvi una richiesta di rettifica da pubblicare su
“Repubblica” e  “Corriere della Sera”. E potrebbe costarvi molto, ma molto di più che affrontare un processo;

c)  rientrano tra gli elementi costituenti il reato di diffamazione anche le immagini: quindi occhio con l’uso disinvolto di immagini “photoshoppate”;

d) per richiedere una rettifica non importa che i pensieri e le azioni attribuiti a un soggetto siano effettivamente diffamatòri nei loro confronti (cosa che viene stabilita da un giudice e non da un sentimento individuale), basta che
siano “ritenuti lesivi” di “reputazione” o “contrari a verità”.

Splendido, vero? Non ne parla nessuno.
Un giorno la rete si sveglierà e si ritroverà a parlare del solito blogger che farà da capro espiatorio  riempendo i social network di espressioni di solidarietà di cui il giorno dopo nessuno si ricorderà più.