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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n.211 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, con relative istruzioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Preso atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la Corte Costituzionale annullava, per quanto di ragione, l’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 1999, con le tabelle ad esso allegate e l’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di recepire, con il presente regolamento, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta e il Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;
Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;
Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del
Capo del Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 con i quali, nelle more della
definizione del presente provvedimento, si disponeva d’urgenza, in esecuzione del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005 anche le suindicate Province, previo accantonamento cautelare delle somme eventualmente assegnabili, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta egualmente preterite nei provvedimenti originari, ancorchè non ricorrenti;
Preso atto delle richieste d’inserimento nel piano di riparto, pervenute, nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e della permanenza delle medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall’ISTAT;
Ritenuta l’opportunità, a fronte delle considerazioni addotte nel giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta;
Considerata, altresì, la necessità di non assegnare, in un’unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e tali da sottrarre contestualmente, alle restanti Regioni, somme
eccessive ostacolando, così, l’adeguato soddisfacimento dei bisogni dell’utenza del servizio scolastico, facente capo, peraltro, alla fascia più debole delle rispettive realtà territoriali;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’interno;
A d o t t a
il seguente decreto:
Articolo 1.
1. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 5 agosto 1999, n. 320[1], come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n.226, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca".
Articolo 2.
1. Le tabelle A[1] ed A[2] allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 3
20, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, sono sostituite, rispettivamente, dalle unitetabelle A[1]ed A[2] che fanno parte integrante del presente decreto.
Articolo 3.
1. Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.
2. Alla data d’entrata in vigore del presente decreto – a valere sugli accantonamenti all’uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e con riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] – alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di Euro 3.859.336 ed Euro 1.434.224 ed alla Regione Valle d’Aosta quelle di Euro 430.388 ed Euro 126.852.
Articolo 4.
1. Gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalità di riferimento ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall’abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 1.