Lavoratori fragili della scuola: il testo rivisto dal Senato del famigerato articolo 32

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Ecco come verrà modificato e licenziato dalla Camera il comma 4 dell’articolo 32 della L. 104/2020 relativo al personale scolastico:

4. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Secondo questa disposizione di legge (lasciata peraltro pressoché immodificata rispetto al testo vigente), i lavoratori della scuola NON potranno accedere alle prestazioni di lavoro agile già previste da un DL vigente da maggio se non nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza Covid-19.

Ringrazio Rocco e Laura per avermi messo la pulce nell’orecchio.

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