La diffamazione e la riforma del processo penale

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Giovannino Guareschi, martire del reato di diffamazione.
Giovannino Guareschi, martire del reato di diffamazione.

La Camera dei Deputati ha approvato, con voto di fiducia (di cui si fa sempre un uso smodato e smisurato), la riforma del processo penale con un provvedimento definitivamente “licenziato” di 14 giugno scorso.

Ci sono anche delle importanti novità per quanto riguarda la diffamazione. Quella più importante è l’introduzione dell’articolo 162 ter del codice penale, che riguarda l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

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Cosa vuol dire? In buona sostanza che se io diffamo qualcuno (o commetto un altro reato perseguibile con la sola querela di parte remissibile), prima che venga dichiarato aperto il dibattimento posso risarcire il danno (in termini squisitamente monetari, s’intende) ed eliminare le conseguenze della mia condotta (quando questo sia possibile).

La cosa è interessante perché oltre a riguardare il reato di diffamazione (che è perseguibile solo su querela di parte, e la querela può essere rimessa dalla parte offesa in qualsiasi momento del procedimento), interessa molti dei casi che si trovano sul web o che, comunque, hanno l’aggravante dell’uso dei mezzi di propagazione del contenuto (come, ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa).

Se vengo incriminato, dunque, posso anche solo proporre alla controparte un risarcimento (ma è meglio se glielo trasmetto materialmente), e non importa se la controparte non lo accetta non trovandolo congruo, l’essenziale è che lo trovi congruo il giudice. Se, poi c’è stata offesa tramite un forum, un commento, un tweet, un post di un blog, su Facebook o altrove, il cancellare questo contenuto contribuisce a rafforzare il convincimento del giudice, perché si sono eliminate le conseguenze negative del reato (ad esempio la possibilità che altri vedano quel contenuto nel corso del tempo).

Una volta verificate queste condizioni (e solo allora), “il giudice dichiara estinto il reato“. Questo vuol dire che il processo muore prima ancora di nascere, si va tutti a casa e tutto finisce lì. Non c’è nemmeno l’elemento soggettivo del giudice che potrebbe o non potrebbe decidere di accordare o meno l’estinzione del reato, perché la formula “il giudice dichiara estinto il reato” è chiara, quasi un imperativo.

L’unico neo della questione potrebbe risiedere nella non congrua entità del risarcimento (in quel caso non sarebbe soddisfatta una delle condizioni necessarie), cioè se io, tra la notifica dell’informazione di garanzia e la prima udienza, mando un risarcimento alla controparte ma il giudice non la trova adeguata alla gravità del fatto, il processo va avanti. In breve, non posso dare del ladro a qualcuno sul web e poi cavarmela con 100 euro.

Fin qui la normativa. Che apre, anzi, spalanca la porta ai diffamatori di professione e moltiplica, con la garanzia dell’impunità, tutti quei comportamenti odiosi che quotidianamente vediamo sul web in generale e sui social network in particolare. Non ci sarà più chi “inciampa” nel reato per aver espresso un’opinione o per un uso discutibile di una espressione particolare, ci saranno persone che diffamano con la precisa volontà di diffamare, tanto, per mal che vada, il commento poi si cancella e si risarcisce la persona offesa.

E il pensiero va a Giovannino Guareschi, col cui ritratto ho voluto iniziare queste riflessioni, che per la diffamazione si è fatto la galera, quella vera, senza sospensione condizionale della pena e senza sconti. Diffamazione d’altri tempi.

 

Pensierino amaro (21/06/2017): ripenso a quei poveri genitori della bambina morta “dimenticata” dalla madre nell’auto al sole per ore che si sono visti invadere gli account Facebook di insulti e offese con un assalto senza precedenti dei soliti diffamatori senza scrupoli, tanto da dover chiudere gli account dopo pochi giorni. Io spero tanto che le nuove norme in tema di diffamazione non siano retroattive e che chi ha infierito con tenacia, determinazione e inaudita violenza verbale venga giudicato secondo il vecchio rito, senza la possibilità di riparare il danno per farla franca. Sarebbe solo uno schiaffo ulteriore addosso a tanto indicibile dolore.

Un pensiero riguardo “La diffamazione e la riforma del processo penale

  1. andrea

    ma allora quale dovrebbe essere un importo congruo? Ovio che dipenda dalle situazioni, ma, ad esempio, dare dell’idiota o dell’ignorante ad uno che poi ti querela cosa comporterebbe?

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