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Scusate, come avrete già notato sono particolarmente sensibile al tema dello stalking e a quello dei reati “riparabili” attraverso un risarcimento del danno, che oggi ci ritorno con queste poche righe.
A proposito dell’ stalking, sta girando una notizia in parte fasulla e, comunque, dannosa. Loredana Taddei, responsabile nazionale delle Politiche di Genere di Cgil, Liliana Ocmin, responsabile del coordinamento nazionale donne Cisl e da Alessandra Menelao, responsabile nazionale dei centri di ascolto della Uil hanno segnalato di aver scoperto che «nella legge di riforma del codice penale, approvata il 14 giugno 2017, si prevede l’introduzione di un nuovo articolo: il 162 ter, che prevede l’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. Uno di questi reati è lo stalking. Senza il consenso della vittima l’imputato potrà estinguere il reato pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate». In breve, che valga per il reato di stalking quello che dicevo è stato introdotto per la diffamazione e, in genere, tutti i reati lievi punibili a querela di parte revocabile. Può essere vero solo in minima parte e, comunque, non per i reati di stalking più gravi.
Appunto, si può fare estinguere il reato pagando una somma che si ritiene adeguata, e mettendo in atto tutte quelle azioni necessarie per estinguerne gli effetti SOLO se il reato è perseguibile a querela di parte revocabile. L’articolo 612 bis del Codice Penale recita tra l’altro: “Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. La remissione della querela puo’ essere soltanto processuale. La querela e’ comunque irrevocabile se il fatto e’ stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma (quindi “se il fatto e’ commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”). Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Per cui, per lo stalking aggravato, il neointrodotto articolo 162 ter semplicemente non si applica. Punto. Fine della questione. E’ inutile mettersi a fare allarmismi su uno Stato che ci depenalizza i reati sotto gli occhi. Almeno per quanto riguarda la disciplina degli atti persecutòri aggravati, come nel caso dello stalking.
Esiste, questo sì, una zona d’ombra in cui NON si applica la querela irrevocabile (ma sempre e comunque processuale), ed è quella del cosiddetto “stalking semplice”, previsto dal primo comma dell’articolo (“…e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”). Ma questo non autorizza nessuno a parlare di “depenalizzazione” del reato, come riportato in testa all’articolo tratto da rassegna.it (in cui il brano viene inserito come virgolettato) di cui vi ho offerto lo screenshot: “Lo Stato non può tradire le donne due volte, prima esortandole a denunciare e poi archiviando le denunce, o peggio, depenalizzando il reato di stalking” perché qui si parla di una cosa diversa, certamente odiosa, su cui il legislatore ha il dovere di trovare un rimedio, e su cui il PD ha fatto una figura cacina, ma che nulla ha a che fare con la depenalizzazione. Lo stalking continua ad essere reato. E, aggiungo, ci mancherebbe anche altro.
Chiediamoci piuttosto come mai queste querele, revocabili o irrevocabili che siano vengono lasciate inascoltate fino ad arrivare all’archiviazione quando non alla morte delle vittima (e non mi dite che sono esagerato, basta leggere il post precedente). Questi sono gli schiaffi veri che lo Stato dà alle donne tutti i giorni.
Scusate ma mi viene un senso di schifo (ve l’ho detto, sono sensibile a queste cose).
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Aggiorno questo articolo con alcuni link a interventi esterni che mi sembra corretto riportare
https://www.laleggepertutti.it/82607_lo-stalking-e-stato-depenalizzato
http://www.cgilbo.it/2017/06/28/stop-alla-depenalizzazione-del-reato-stalking/
e con alcuni screenshot tratti dalla stampa on line
Grazie di cuore a Gio Nicola per il contributo a questo articolo.