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Il nuovo anno giudiziario si è aperto, a Milano, con l’intervento del Presidente della Corte d’Appello Giovanni Canzio.
Per chi desiderasse ascoltare la cerimonia, ho messo in linea, grazie a Radio Radicale, l’audio in versione MP3 a questo indirizzo.
Occorre, come è ovvio, un rispetto particolare per il momento e l’ambiente in cui le parole del Presidente Canzio sono state pronunciate. Ma, come è ovvio, non è detto che quelle parole e le idee che esprimevano, proprio perché espresse in una circostanza di grande delicatezza per lo stato della Giustizia del Paese, non possano essere esenti da critica. La critica e il dissenso sono la radice stessa della democrazia italiana, che si basa sulla pluralità di opinioni e sulla pari opportunità per ogni cittadino di esprimerle liberamente.
Uno dei nuclei portanti della relazione del Presidente Canzio è stato quello della prescrizione.
Tema di scottante e rilevante attualità, almeno per il territorio in cui la Corte d’Appello che presiede è competente.
Secondo quanto riportato dalla stampa, Canzio ha affermato che "Non è sostenibile l’attuale disciplina sostanziale della prescrizione del reato, nella parte in cui estende i suoi effetti sul processo penale (…) propiziandone il grado di ineffettività e disincentivandone, mediante una sorta di premialità di fatto, i percorsi alternativi". La prescrizione, infatti, secondo il pensiero di Canzio "si rivela in realtà come un agente patogeno".
Ora, se non sbaglio, e un po’ di diritto l’ho studiato perfino io, da giovane, si prescrivono i reati.
Se un reato è stato commesso, lo Stato non ha interesse a perseguirlo in saecula saeculorum. Arriva un momento, fissato per legge, in cui per quel reato scatta una sorta di diritto all’oblio, di diritto ad essere dimenticato, di diritto a non essere più considerato perché è passato un lasso di tempo ragionevole per cui il sospetto autore, se identificato, non può neanche essere punito.
E’ normale. Tutti, chi più chi meno, tendiamo a dimenticare un torto subito, un’offesa ricevuta o un danno che ci è stato procurato.
Il principio è quello che il passato è passato, e quando è passato basta, non ci si pensa più, non ci si torna più sopra.
La prescrizione è questo, ed è normale che abbia delle ripercussioni sul processo penale.
Personalmente non vedo dove risieda la capacità patògena di un simile istituto giuridico.
Se io rubo una mela oggi è inutile che io venga condannato in via definitiva tra dieci anni, anche e soprattutto perché tra dieci anni io, probabilmente, non sarò più lo stesso che oggi ha rubato una mela. Quindi non avrò più bisogno, con ogni probabilità, di dover essere socialmente reinserito (caratteristica principale della pena).
Se non vengo scoperto, se lo Stato non agisce nei miei confronti, se riesco a farla franca, o, semplicemente, la Giustizia è lenta e inerte a processarmi nei tre gradi di giudizio, non solo è possibile che io non rischi nessun processo, ma è anche possibile che se il processo si incardina, a puro titolo di esempio, a cinque anni dal fatto, anche se vengo condannato in primo grado, il giudice di appello o di cassazione possano disporre il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
La prescrizione, per quello che mi risulta, non è assolutamente obbligatoria.
Il giudice (di primo grado, d’appello o di cassazione che sia) la applica solo se viene accettata dall’imputato. Che, se vuole, può proseguire nel processo cercando di farsi assolvere nel merito (ma anche rischiando una condanna), oppure decidere di non proseguire, impedendo a chi lo giudica, a chi lo accusa e a chi lo difende di capire più dettagliatamente come si sono svolti i fatti.
Quindi la prescrizione del reato è, in primo luogo, una delle tante possibilità offerte alla difesa. E il diritto alla difesa, come ha opportunamente sottolineato oggi lo stesso Canzio, è sacrosanto e imprescindibile.
Ed è chiaro che se si prescrivono i reati, alla fine, patogena o no che sia la prescrizione, il processo penale si deve fermare se non è giunto prima a una sentenza definitiva passata in giudicato.
Ciò che, proabilmente, è assai più "patogeno" della prescrizione è sen
za dubbio l’eccessiva lentezza della giustizia, sia nel procedimento penale che in quello civile, lentezza che rischia di non assicurare alle parti di vedere riconosciuti i propri diritti prima che irrompa sulla scena la mannaia del time-out.
Questo sì crea un danno irreparabile, perché espone il cittadino a un senso di insicurezza e di mancata protezione da parte dello Stato, non gli permette di vedere accertata la verità processuale (che non sempre, anzi, quasi mai corrisponde alla verità effettiva dei fatti), e di avere un risarcimento in tempi ragionevoli e compatibili con i diritti della controparte.
La prescrizione non è solo oblio, dimenticanza e mancato processo. Quando interviene, ad esempio, dopo una sentenza di primo grado e/o una di secondo grado vuol dire che a quel punto si è già entrati nel merito dei fatti. E che quei fatti sono stati accertati e giudicati. Quindi non è vero che non esiste una verifica puntuale delle circostanze e un giudizio sull’estraneità o meno ai fatti da parte dell’imputato. I fatti sono accertati e le responsabilità restano. Solo che i responsabili non vengono puntiti perché, si veda il caso, lo Stato ha fatto troppo tardi. E se lo Stato ha fatto troppo tardi non è colpa dell’imputato o di chi lo difende. Chiaramente sarà suo interesse tirare il procedimento per le lunghe. Ma è la difesa e non la si può negare.
E’ la lentezza esasperante della giustizia che strangola la fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni.
Come dicevo non esiste una verità fattuale ma una verità giuridica e processuale.
Berlusconi potrebbe andare incontro a una condanna tra poche settimane. Sarebbe, eventualmente, solo la condanna di primo grado. La prescrizione interverrebbe al più tardi alla fine del mese di aprile. In Italia si è colpevoli solo dopo una sentenza definitiva. E’ chiaro che Berlusconi e la sua difesa hanno tutto l’interesse a fare in modo che l’eventuale condanna di primo grado non diventi definitiva. Presenteranno un ricorso tecnico in appello e i giudici di secondo grado dichiareranno prescritto il reato e il processo morirà lì. Certamente non ricorreranno in appello per presentare richiesta di patteggiamento.
Non c’è, dunque, quello "scivolamento ineluttabile del processo verso il proscioglimento" come dice il Presidente Canzio perché una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non è né una condanna né una assoluzione nel merito, se nel merito non si è entrati. Se, invece, ci sono state delle sentenze precedenti, non vengono certo annullati la ricostruzione dei fatti o la responsabilità penale, ma l’interesse dello Stato ad applicare una pena.
Nel caso dela prescrizione intervenuta dopo una sentenza precedente non esiste neanche quel "fallimento", di cui Canzio parla, della "ricostruzione probatoria del fatto e con la sconfitta dell’ansia di giustizia delle vittime e della collettività". Non è il lavoro dei giudici di merito, dei pubblici ministeri, delle parti civili e delle difese a essere messo in discussione, e nemmeno le prove provate che si formano nel loro naturale contesto, quello del dibattimento.
Lo stesso Presidente Canzio trova uno spiraglio interpretativo alternativo: "può anche sollecitare [la prescrizione, ndr], come agente terapeutico, maggior rigore ed efficienza organizzativa laddove non sia pervasiva e si configuri come esito assolutamente eccezionale, non ordinario."
Esatto. E’ proprio così.
E deve pensarci la Giustizia.
Per chi desiderasse ascoltare la cerimonia, ho messo in linea, grazie a Radio Radicale, l’audio in versione MP3 a questo indirizzo.
Occorre, come è ovvio, un rispetto particolare per il momento e l’ambiente in cui le parole del Presidente Canzio sono state pronunciate. Ma, come è ovvio, non è detto che quelle parole e le idee che esprimevano, proprio perché espresse in una circostanza di grande delicatezza per lo stato della Giustizia del Paese, non possano essere esenti da critica. La critica e il dissenso sono la radice stessa della democrazia italiana, che si basa sulla pluralità di opinioni e sulla pari opportunità per ogni cittadino di esprimerle liberamente.
Uno dei nuclei portanti della relazione del Presidente Canzio è stato quello della prescrizione.
Tema di scottante e rilevante attualità, almeno per il territorio in cui la Corte d’Appello che presiede è competente.
Secondo quanto riportato dalla stampa, Canzio ha affermato che "Non è sostenibile l’attuale disciplina sostanziale della prescrizione del reato, nella parte in cui estende i suoi effetti sul processo penale (…) propiziandone il grado di ineffettività e disincentivandone, mediante una sorta di premialità di fatto, i percorsi alternativi". La prescrizione, infatti, secondo il pensiero di Canzio "si rivela in realtà come un agente patogeno".
Ora, se non sbaglio, e un po’ di diritto l’ho studiato perfino io, da giovane, si prescrivono i reati.
Se un reato è stato commesso, lo Stato non ha interesse a perseguirlo in saecula saeculorum. Arriva un momento, fissato per legge, in cui per quel reato scatta una sorta di diritto all’oblio, di diritto ad essere dimenticato, di diritto a non essere più considerato perché è passato un lasso di tempo ragionevole per cui il sospetto autore, se identificato, non può neanche essere punito.
E’ normale. Tutti, chi più chi meno, tendiamo a dimenticare un torto subito, un’offesa ricevuta o un danno che ci è stato procurato.
Il principio è quello che il passato è passato, e quando è passato basta, non ci si pensa più, non ci si torna più sopra.
La prescrizione è questo, ed è normale che abbia delle ripercussioni sul processo penale.
Personalmente non vedo dove risieda la capacità patògena di un simile istituto giuridico.
Se io rubo una mela oggi è inutile che io venga condannato in via definitiva tra dieci anni, anche e soprattutto perché tra dieci anni io, probabilmente, non sarò più lo stesso che oggi ha rubato una mela. Quindi non avrò più bisogno, con ogni probabilità, di dover essere socialmente reinserito (caratteristica principale della pena).
Se non vengo scoperto, se lo Stato non agisce nei miei confronti, se riesco a farla franca, o, semplicemente, la Giustizia è lenta e inerte a processarmi nei tre gradi di giudizio, non solo è possibile che io non rischi nessun processo, ma è anche possibile che se il processo si incardina, a puro titolo di esempio, a cinque anni dal fatto, anche se vengo condannato in primo grado, il giudice di appello o di cassazione possano disporre il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
La prescrizione, per quello che mi risulta, non è assolutamente obbligatoria.
Il giudice (di primo grado, d’appello o di cassazione che sia) la applica solo se viene accettata dall’imputato. Che, se vuole, può proseguire nel processo cercando di farsi assolvere nel merito (ma anche rischiando una condanna), oppure decidere di non proseguire, impedendo a chi lo giudica, a chi lo accusa e a chi lo difende di capire più dettagliatamente come si sono svolti i fatti.
Quindi la prescrizione del reato è, in primo luogo, una delle tante possibilità offerte alla difesa. E il diritto alla difesa, come ha opportunamente sottolineato oggi lo stesso Canzio, è sacrosanto e imprescindibile.
Ed è chiaro che se si prescrivono i reati, alla fine, patogena o no che sia la prescrizione, il processo penale si deve fermare se non è giunto prima a una sentenza definitiva passata in giudicato.
Ciò che, proabilmente, è assai più "patogeno" della prescrizione è sen
za dubbio l’eccessiva lentezza della giustizia, sia nel procedimento penale che in quello civile, lentezza che rischia di non assicurare alle parti di vedere riconosciuti i propri diritti prima che irrompa sulla scena la mannaia del time-out.
Questo sì crea un danno irreparabile, perché espone il cittadino a un senso di insicurezza e di mancata protezione da parte dello Stato, non gli permette di vedere accertata la verità processuale (che non sempre, anzi, quasi mai corrisponde alla verità effettiva dei fatti), e di avere un risarcimento in tempi ragionevoli e compatibili con i diritti della controparte.
La prescrizione non è solo oblio, dimenticanza e mancato processo. Quando interviene, ad esempio, dopo una sentenza di primo grado e/o una di secondo grado vuol dire che a quel punto si è già entrati nel merito dei fatti. E che quei fatti sono stati accertati e giudicati. Quindi non è vero che non esiste una verifica puntuale delle circostanze e un giudizio sull’estraneità o meno ai fatti da parte dell’imputato. I fatti sono accertati e le responsabilità restano. Solo che i responsabili non vengono puntiti perché, si veda il caso, lo Stato ha fatto troppo tardi. E se lo Stato ha fatto troppo tardi non è colpa dell’imputato o di chi lo difende. Chiaramente sarà suo interesse tirare il procedimento per le lunghe. Ma è la difesa e non la si può negare.
E’ la lentezza esasperante della giustizia che strangola la fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni.
Come dicevo non esiste una verità fattuale ma una verità giuridica e processuale.
Berlusconi potrebbe andare incontro a una condanna tra poche settimane. Sarebbe, eventualmente, solo la condanna di primo grado. La prescrizione interverrebbe al più tardi alla fine del mese di aprile. In Italia si è colpevoli solo dopo una sentenza definitiva. E’ chiaro che Berlusconi e la sua difesa hanno tutto l’interesse a fare in modo che l’eventuale condanna di primo grado non diventi definitiva. Presenteranno un ricorso tecnico in appello e i giudici di secondo grado dichiareranno prescritto il reato e il processo morirà lì. Certamente non ricorreranno in appello per presentare richiesta di patteggiamento.
Non c’è, dunque, quello "scivolamento ineluttabile del processo verso il proscioglimento" come dice il Presidente Canzio perché una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non è né una condanna né una assoluzione nel merito, se nel merito non si è entrati. Se, invece, ci sono state delle sentenze precedenti, non vengono certo annullati la ricostruzione dei fatti o la responsabilità penale, ma l’interesse dello Stato ad applicare una pena.
Nel caso dela prescrizione intervenuta dopo una sentenza precedente non esiste neanche quel "fallimento", di cui Canzio parla, della "ricostruzione probatoria del fatto e con la sconfitta dell’ansia di giustizia delle vittime e della collettività". Non è il lavoro dei giudici di merito, dei pubblici ministeri, delle parti civili e delle difese a essere messo in discussione, e nemmeno le prove provate che si formano nel loro naturale contesto, quello del dibattimento.
Lo stesso Presidente Canzio trova uno spiraglio interpretativo alternativo: "può anche sollecitare [la prescrizione, ndr], come agente terapeutico, maggior rigore ed efficienza organizzativa laddove non sia pervasiva e si configuri come esito assolutamente eccezionale, non ordinario."
Esatto. E’ proprio così.
E deve pensarci la Giustizia.