Il comma abbandonato delle riproduzioni di immagini e musiche degradate in rete

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La nostra legge sul diritto d’autore, al comma 1 bis dell’articolo 70 prevede che:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

E’ una disposizione di legge in vigore, che nella sua redazione attuale può essere intrepretata, a seconda delle sensibilità, in modo restrittivo o più ampio, perché una volta che la legge è scritta, bisogna intendersi bene sui termini.

La norma stabilisce che le "immagini e le musiche" possono essere diffuse attraverso internet purché gratuitamente, non a scopo di lucro (e qui il testo si fa un po’ pleonastico) e a "uso didattico o scientifico".

Ora, naturalmente, si tratta di definire che cosa si intenda per "uso didattico o scientifico".

Intuitivamente lo capiamo tutti, l’uso didattico è quello dell’insegnamento.
E in Italia l’insegnamento delle arti e del sapere è libero, secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
Chiunque può insegnare come è fatto e che cosa contiene un quadro di Picasso, o disquisire sulle fonti di "Bocca di Rosa" di Fabrizio De André.

Altra questione: un’enciclopedia on line (e per la prima volta difendo Wikipedia) è un’opera scientifica?
Secondo me sì.
Per cui potrebbe essere opportuno, secondo il mio parere, che Wikipedia possa avere la possibilità di mettere il file musicale di "All you need is Love" dei Beatles nella pagina espressamente dedicata a questa canzone, ammesso che i suoi server o alcuni di essi si trovino in Italia (e, quindi, sottoposti al regime della norma in questione), cosa della quale dubito fortemente.

Se un cittadino volesse cimentarsi in un’opera di divulgazione come un’Enciclopedia della Canzone Italiana, avrebbe il diritto di mettere in linea tutti gli MP3 delle canzoni italiane che trova, fermo restando che non deve ricavare un centesimo dalla sua attività? 

La norma, quindi, non è chiara e lo sa anche lei.
E’ il Ministro per i Beni e le Attività Culturali che deve stabilire cosa si può mettere e cosa no, e in quali circostanze.


Un parere del genere dovrebbe anche chiarire che cosa si intende con la frase "a bassa risoluzione o degradate".

E’ chiaro che una riproduzione rimpicciolita di un’opera d’arte è già degradata rispetto all’originale. Come si può affermare, infatti, che il formato cartolina della "Primavera" del Botticelli riporti esattamente le caratteristiche dell’originale se l’originale è infinitamente più grande?
E un brano musicale trasformato in formato MP3 non è forse già "degradato" rispetto alla qualità sonora del CD originale, anche se questo degrado è difficilmente percettibile all’orecchio umano?

Naturalmente dall’approvazione del comma 1-bis dell’articolo 71 della legge sul diritto d’autore a oggi nessuno dei Ministri dei Beni Culturali che si sono susseguiti ha mai dato una risposta a questi importanti interrogativi.

E la cultura in rete langue per puro immobilismo e disinteresse congeniti.

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