I tagli degli organici di diritto del personale ATA -nota del 17 giugno 2009-

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Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2009/2010 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell’organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente l’oggetto.

Si evidenzia che il testo del citato provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di esame da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. In tal caso, questa Direzione generale avrà cura di rendere note le eventuali, conseguenti variazioni con la massima urgenza.

Con l’odierno schema di decreto interministeriale viene data attuazione, per l’anno scolastico 2009/2010, a quanto previsto dal regolamento formulato ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge n. 133/2008, per effetto del quale, nel triennio 2009-2011, le dotazioni organiche del personale Ata devono essere ridotte nella misura del 17% rispetto all’organico 2007/2008, ferma restando l’ulteriore riduzione di 1.000 posti per anno, fino al 2010/2011, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria n. 244/2007.

A tal fine, vengono riprese le prescrizioni contenute nel testo regolamentare per darne compiuta, seppur graduale, attuazione, ponendo l’accento su talune significative novità contenute nel decreto ed, in particolare, sugli aspetti inerenti la possibilità, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni, di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale, ivi compreso quello presente nelle istituzioni scolastiche per effetto della terziarizzazione dei servizi.

A tal proposito, si pone in evidenza che la ripartizione della dotazione regionale in contingenti provinciali deve essere operata dalle SS.LL. avendo cura di porre in essere interlocuzioni e confronti con la regione e gli enti locali. I provvedimenti concernenti il contesto in esame sono assunti previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, ivi compresi quelli concernenti le modalità di redistribuzione del contingente del 3% dei posti, accantonato per effetto di quanto previsto all’articolo 2.2.

Di seguito si riportano talune considerazioni in ordine agli aspetti maggiormente significativi del decreto in parola:

 

Dotazione nazionale e dotazioni regionali

Per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dei posti, congiuntamente al ricorso ad interventi di carattere “strutturale”, mediante modifica delle tabelle di calcolo degli organici di istituto, si è fatto ricorso, a specifici indicatori di contesto.

Pertanto, la ripartizione a livello regionale delle dotazioni è stata effettuata tenendo conto anche delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio, della presenza di alunni diversamente abili, nonché dei fenomeni connessi ai flussi di immigrazione e di insuccesso scolastico. Mediante i citati indicatori è stato, altresì, possibile tenere in debito conto l’incidenza delle particolari tipologie di istituzioni scolastiche nonché delle condizioni dell’edilizia scolastica.

 

Ripartizione dei contingenti

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico, strutturate per aree regionali, sulla cui base le SS.LL, per la parte di rispettiva competenza, procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono, altresì, allegate ulteriori tabelle (B, C, D) nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in quanto su tali profili sono stati operati gli interventi attuativi della legge n. 133/2008. Per quel che concerne il profilo di direttore dei sevizi generali e amministrativi, le consistenze delle detrazioni dei posti conseguono al dimensionamento della rete scolastica operato a decorrere dal prossimo anno scolastico.

La quantificazione in ambito regionale dei posti di tali qualifiche professionali si rende necessaria per la successiva verifica della rispondenza delle dotazioni complessivamente attribuite, rispetto agli interventi di riduzione previsti dalla legge.

Sulla base di tale esigenza, i posti da attivare devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si precisa, comunque, che il limite massimo di tali posti può essere superato, ancorché mediante compensazione con le dotazioni di altri profili della medesima area contrattuale.

Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Per il profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi il dato relativo alla consistenza dell’organico tiene conto delle attività di dimensionamento delle istituzioni scolastiche comunicato dalle SS.LL. al sistema informativo.

 

Organici di istituto

Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al regolamento. Dall’applicazione di tali parametri e criteri di calcolo consegue la riduzione che deve essere realizzata, nella misura del 17% della dotazione relativa all’anno scolastico 2007/2008, in ragione di 1/3 per ciascuno degli anni scolastici del triennio 2009-2011.

Si precisa, in proposito, che si è scelto di utilizzare sin dal primo anno, le tabelle previste, a regime, nel 2011/2012, al fine di garantire parità di trattamento tra le istituzioni scolastiche, in ordine alla gradualità di applicazione degli interventi correttivi, diluendone gli effetti in misura proporzionale per ciascun anno.

Con apposita nota tecnica, che questa Amministrazione avrà cura di diramare con la massima sollecitudine, saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell’organico 2009/2010 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo. Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno precisare che la determinazione dell’organico per il 2009/2010, dopo che i dirigenti scolastici avranno comunicato i rispettivi dati al sistema informativo, viene effettuata sia sulla base delle tabelle di calcolo allegate al decreto vigente per il 2008/2009 sia per effetto delle tabelle allegate al regolamento. Poiché la differenza delle consistenze di organico, per ciascun profilo professionale, tra le due modalità di calcolo, corrisponde alla diminuzione complessiva che si realizzerà nel triennio, la dotazione da ridurre per il prossimo anno corrisponde ad un terzo del suindicato decremento complessivo. Ad esempio, se per il 2009/2010 l’organico del profilo professionale di collaboratore scolastico calcolato con le tabelle vigenti risulta pari a 9 posti mentre dalle tabelle annesse al regolamento ne conseguono 6, la differenza di 3 unità andrà diminuita, dal 2009/2010 al 2011/2012, in ragione di un posto all’anno. Alle apposite istruzioni operative si fa, inoltre, rinvio per l’indicazione delle modalità di ripartizione delle consistenze non divisibili in parti uguali in ciascun anno del triennio.

 

Gestione comune di funzioni e servizi

Con l’articolo 3 del decreto sono disciplinati i criteri per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso un più proficuo impiego delle risorse professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine le scuole possono anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività e servizi di interesse comune.

 

Terziarizzazione dei servizi

L’affidamento dei servizi a personale esterno all’Amministrazione è caratterizzato dall’innovazione concernente la formulazione, da parte del direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l’impiego del personale incaricato dell’espletamento dei servizi terziarizzati. La disposizione inserita nel succitato regolamento prevede di rendere cogente il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa, affinché le risorse disponibili possano essere utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, al fine di evitare che il medesimo personale sia assegnato e, comunque, distribuito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.

Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali.

Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti almeno uguale a quello accantonato nel corrente anno scolastico. In proposito si ribadisce, quindi, l’esigenza che la consistenza dei posti accantonati non risulti, per alcun motivo, inferiore a quella indicata nella tabella “E”, concernente i contingenti di ciascuna regione.

Nel decreto viene, infine, evidenziato che la terziarizzazione dei servizi attiene all’affidamento in appalto di incarichi inerenti l’espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l’affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell’incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal Ccnl) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

 

Assistenti tecnici

Come innanzi specificato, nella tabella “C” sono indicati i contingenti di posti attivabili a livello provinciale.

Viene ribadita la disposizione per effetto della quale il posto può essere istituito esclusivamente per le discipline didattiche che prevedono nel piano orario anche le esercitazioni di laboratorio. Particolare cura deve essere operata affinché la giunta d’istituto tenga conto dell’esigenza di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A tal fine, la medesima giunta può prevedere, semprechè non si creino situazioni di soprannumerarietà, la non attivazione dello stesso posto ovvero l’attivazione di altro posto di diversa area professionale.

 

Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto

Si evidenzia, infine, per quanto concerne l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, che non è contemplata l’attivazione di ulteriori posti bensì la compensazione con quelli per i quali ad inizio d’anno non esistano più le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione all’atto della determinazione dell’organico di diritto, fermo restando che si deve, comunque, garantire la sicurezza degli allievi e del personale della scuola e che va assicurato il servizio anche in presenza di elevate concentrazioni di personale inidoneo nella medesima istituzione scolastica. Relativamente a quest’ultima fattispecie verranno impartite apposite disposizioni con l’annuale circolare sugli organici di fatto.

Le modifiche apportate in tale fase devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare, a cura delle SS.LL., entro il 31 agosto e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero.

Per gli addetti alle aziende agrarie, le istituzioni educative ed i centri territoriali permanenti, sono confermate le disposizioni previgenti.

Nel richiamare, infine, quanto espressamente previsto dall’articolo 2, comma 8, in merito alla esigenza di garantire il conseguimento delle misure oggetto del presente decreto, si pone in evidenza la necessità che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL.

Al fine, poi, di procedere, congiuntamente, al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione generale – Uff. V – (al numero di fax 06/58492997 ovvero all’indirizzo e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

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