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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA QUATER
nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore
UMBERTO REALFONZO Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2006
Visto il ricorso 810/2006 proposto da:
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA – (FLC-CGIL)
rappresentato e difeso da:
BUCCELLATO AVV. FAUSTO
BARSANTI MAUCERI AVV. ISETTA
con domicilio eletto in ROMA
VIALE ANGELICO, 45
presso
BUCCELLATO AVV. FAUSTO
contro
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
domiciliataria ex lege in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– della Circolare Ministeriale n. 84/05 recante le linee guida per la definizione e l’impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
– di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 [1], e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2006 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che la precedente ordinanza di questo Tribunale (n. 741/06) ha valenza erga omnes anche per quanto attiene all’insegnamento della religione; che la nota impugnata con i motivi aggiunti utilizza una formula ambigua che consentirebbe di vanificare l’ordine di questo Giudice; che, pertanto deve essere chiarito come il riferimento all’art. 309 del T.U. non consenta di ritenere che si possa continuare a redigere la parte del "portfolio" relativa alla religione, già sospesa da questo Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2006.
Mario Di Giuseppe Presidente
Carlo Taglienti Consigliere, relatore
Depositata in Segreteria il 15 marzo 2006