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RITENUTO OPPORTUNO, stanti la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia oggetto di regolamentazione e la conseguente necessità di approfondire adeguatamente gli aspetti relativi alla protezione del diritto d’autore connessi ai servizi di media audiovisivi, di sottoporre ad ulteriore consultazione pubblica lo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica;
A tale scopo, lo schema di Regolamento che si pone in consultazione si propone, da un lato, di favorire lo sviluppo dell’offerta legale, dall’altro di disciplinare l’attività di accertamento, prevenzione e cessazione delle forme di violazione del diritto d’autore nei settori di competenza dell’Autorità. Sono escluse dall’ambito dell’emananda disciplina le applicazioni con le quali gli utenti possono scambiare contenuti direttamente con altri utenti attraverso reti di comunicazione elettronica.
Nell’esercizio delle attività previste dallo schema di Regolamento l’Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di espressione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, ispirandosi ai principi fondamentali sanciti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e alle eccezioni previste dalla Legge sul diritto d’autore.
Al fine di promuovere l’offerta legale, l’Autorità ritiene utile coinvolgere tutti gli stakeholder attraverso l’istituzione di un Tavolo tecnico, le cui modalità di funzionamento sono delineate nell’ambito dell’articolato; ad esso è altresì demandata la definizione di alcuni aspetti operativi del procedimento posto a tutela del diritto d’autore.
Inoltre, sotto il profilo procedimentale, appare opportuno prevedere una prima fase in cui il titolare del diritto potrà richiedere direttamente al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico la rimozione del contenuto protetto, fatte salve le garanzie di contraddittorio con il c.d. uploader. Solo a seguito di tale fase preliminare sarà possibile invocare l’intervento dell’Autorità, che potrà attivarsi su segnalazione del titolare del diritto in caso di mancata rimozione, o dell’uploader che lamenti, per contro, l’illegittima rimozione del contenuto.
La Direzione competente, ove ne ravvisi gli estremi, potrà invitare il gestore del sito o il fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico all’adeguamento spontaneo alla normativa rilevante che si assume violata. Nell’ipotesi in cui tale invito dovesse rimanere inevaso, la Direzione investirà della questione l’organo collegiale competente che, al termine di un procedimento che fa salve le garanzie di contraddittorio tra le parti, potrà ordinare la rimozione dei contenuti illegali. Nel caso di soggetti localizzati all’estero, previo richiamo, potrà richiedere la rimozione dei contenuti illegali destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d’autore. Nel caso in cui il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla Magistratura per i provvedimenti di competenza.
Al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell’Autorità e sul rapporto tra l’intervento amministrativo e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria, non si è ritenuto di includere negli interventi di propria competenza la misura dell’inibizione dell’accesso ai siti, sia italiani che esteri. Inoltre, resta inteso che, qualora il soggetto decida di adire la via giudiziaria, l’Autorità non darà al procedimento alcun seguito.
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
RITENUTO congruo il termine di 60 giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;
VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, d’intesa con il Servizio giuridico;
UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui all’allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale, recante “Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato B alla presente delibera.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito internet dell’Autorità e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2011
IL PRESIDENTE
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