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Pubblicità non richiesta. Rimborso riconosciuto dal Garante della Privacy: ecco come ci sono riuscito
postato da Valerio Di Stefano (del 22/02/2008 @ 15:21:15, in BuoneNotizie(Mah...), linkato 2688 volte)
XXXXXXXXXX, 6 dicembre 2007
PREMESSO CHE - alla fine del mese di ottobre riceveva dalla I.M.P. S.r.l con sede legale in Milano, via Santa Radegonda 11, materiale pubblicitario inerente l'imminente spedizione di un DVD della collezione “Natural Killers” (vedasi allegato “A”);
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
- che è data evidenza che la comunicazione veniva recapitata alla sede legale della I.M.P. S.r.l. in data 5 novembre 2007 (vedasi ALLEGATO “D”)
- la mancata risposta di I.M.P. s.r.l con sede legale in Via S. Rodegonda 11 – 20121 MILANO nei termini previsti (15 gg ai sensi dell'art.146 del DL 196/2003) alla mia richiesta del 31/10/2007;
- l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali al fine di adottare tutte le misure necessarie per impedire a I.M.P. s.r.l la continua violazione del DL 196/2003 e l'uso dei dati personali a fini commerciali e promozionali; IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presena del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Marco Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al garante il 18 dicembre 2007 da Valerio Di Stefano nei confronti di International Master Publishers s.r.l., con il quale il ricorrente (che aveva ricevuto una comunicazione pubblicitaria non richiesta al proprio domicilio), ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codici in materia di Protezione dei dati personali (d.lg 30 giugno 2003, n. 196) volta ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e a ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile e l'indicazione dell'origine di tali dati, della modalità, della logica e delle finalità del trattamento, nonché del responsabile del trattamento, qualora designato, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente, nell'opporsi al trattamento dei dati, ha sollecitato la loro cancellazione chiedendo di porre a carico della società resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2007 con la quale questa autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg 30 giugno 2003, n. 196) ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la memoria datata 9 gennaio 2008 con la quale la società resistente, nel precisare che i dati personali del ricorrente “sono stati utilizzati una sola volta” e “sono stati messi a (...) disposizione dalla Società Mediaprisme s.r.l.” ha dichiarato di “aver immediatamente provveduto ad annotare la (...) richiesta di opposizione all'utilizzo dei (...) dati per attività di comunicazione commerciale, cancellando ogni riferimento (...) collegabile” al ricorrente rassicurando lo stesso che “non riceverà più ulteriori comunicazioni salvo esplicita richiesta futura”; VISTA la nota inviata via fax l'11 gennaio 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di porre a carico della resistente le spese di procedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Coice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all'interessato, seppure dopo la presentazione del ricorso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricordi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di International Masters Publishers s.r.l. Nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE di dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; Roma, 7 febbraio 2008
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da: Whiskypedia
03/07/2009 @ 5.50.42
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