Gli spezzoni da 6 ore? Sono dei supplenti (gił le mani voi di ruolo...) - Il blog di Valerio Di Stefano

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Gli spezzoni da 6 ore? Sono dei supplenti (gił le mani voi di ruolo...)
postato da Valerio Di Stefano (del 05/09/2006 @ 17:06:27, in Scuola, linkato 1737 volte)
Com'è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto deve intendersi operante il termine del 31 luglio fissato dall’art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001. Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2006, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti, passerà nellacompetenza dei dirigenti scolastici. Come per il passato, il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell’apposita funzione attivata dal Sistema informativo di questa Amministrazione o attraverso l’adozione di modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con l’utilizzo di un programma ad hoc, ecc…). Nel primo caso occorrerà procedere ad un’attenta e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue dopo l’espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo. E’ bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si frappongono all’inizio del nuovo anno scolastico. Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…). Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema informativo tutte le nomine disposte.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Si confermano, per l'a.s. 2006/2007, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/07/2003, con nota n. 476 del 25.8.2004 e con nota n. 1395 del 28 luglio 2005 in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo da parte dei dirigenti scolastici. Anche al fine di ulteriori approfondimenti, si richiamano alcune procedure, modalità organizzative e modelli operativi di cui è menzione negli atti succitati: • la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere; • la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti; • la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del C.S.A. competente (delega che dopo il 1° agosto p.v. si intende riferita al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione delle procedure). Per quanto riguarda la non applicabilità, in mancanza delle condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M. 201/2000, si chiarisce che tale fattispecie è riferita ai soli casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti; Analogamente, si precisa che la possibilità per l’ avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento, è riferita esclusivamente ai casi in cui questa ultima sia di durata annuale; ciò qualora il conferimento delle supplenze non avvenga in maniera contestuale, sì da precludere la possibilità all’avente titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.

POSTI DI SOSTEGNO

In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria permanente che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro la data del 5 luglio 2006 e che non abbia titolo a figurare, per l’insegnamento di sostegno, nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2006/2007, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2006/2007. Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Centro Servizi Amministrativo (C.S.A.) nel cui ambito insistono le sedi scolastiche prescelte per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 31 luglio 2006. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei Centri Servizi Amministrativi e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili. Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno". In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l’a.s. 2006/2007. Nell’ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione, instaurando, in entrambi i casi, rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo". E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno. Quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito atitolo definitivo. Una volta entrati in vigore integralmente gli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2006/2007, le scuole provvedono alla attribuzione a titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo provvisorio individuando gli aventi titolo sui rispettivi elenchi. Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità. Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M. 28.07.2004 n. 64.

PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI

In caso di esaurimento della graduatoria permanente del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie permanenti, consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede di cui al punto 2 della C.M. n. 40 del9 maggio 2006, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante beneficiario della priorità sceglie con precedenza.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le medesime disposizioni, già citate nella C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Tutti gli spezzoni, senza limitazioni di orario, devono essere inclusi nel piano di disponibilità, ai fini dello scorrimento delle graduatorie permanenti. Quanto sopra, sia al fine di aumentare il contingente di ore conferibili al personale inserito nelle graduatorie permanenti, sia per dare maggiore stabilità ai servizi scolastici. Le eventuali disponibilità residuate dalle precedenti operazioni sulle graduatorie permanenti saranno utilizzate dai Dirigentiscolastici per le operazioni di propria competenza.

CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica ( lett. b). Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 . Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000. Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 7 giugno 2006, art. 11 bis.

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore scolastico si applicano le disposizioni contenute nell’art. 587 del D.L.vo 297/94. Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2006/2007, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti. Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO F.to Pasquale Capo
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